Common use of DIVERSE REGOLAMENTAZIONI DELL’ORARIO ANNUO COMPLESSIVO Clause in Contracts

DIVERSE REGOLAMENTAZIONI DELL’ORARIO ANNUO COMPLESSIVO. Le Parti convengono sull’obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizza- zione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l’utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la defi- nizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi. Le Parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessi- bilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario, ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rap- porti di lavoro non a tempo indeterminato. Tutto ciò premesso, fatto salvo quanto previsto dalle Parti Speciali, le Parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all’intera azienda o parte di essa, su una o più delle mate- rie concernenti l’utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamen- te dovute a norma del presente Contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporto di lavoro. I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno – fatte salve le norme di legge, l’orario normale settimanale di riferimento di cui all’articolo 70, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni a contenuto economico – supera- re i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie. In tali accordi, le Parti potranno attivare una “banca delle ore” al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmen- te eccedenti l’orario medio annuo. Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l’orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti – compatibilmente con le condizioni orga- nizzative dell’azienda e con le esigenze del mercato – al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell’attivazione dei programmi di cui al presente articolo. Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze territo- riali per la verifica dei programmi definiti. Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 128 ore. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retribu- tive, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratore.

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DIVERSE REGOLAMENTAZIONI DELL’ORARIO ANNUO COMPLESSIVO. Le Parti parti convengono sull’obiettivo sull'opportunità di ottimizzare le risorse perseguire il consolidamento e lo sviluppo delle strutture aziendali e, conseguentemente, dell'occupazione attraverso la migliore organizzazione del lavoro con una migliore organizza- zione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l’utilizzo delle tipologie di rapporto definizione, durata e distribuzione degli orari di lavoro, le godimento di ferie, riposi e permessi, utilizzo delle diverse tipologie di rapporti di lavoro e rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previsteentità, la defi- nizione degli orari articolazione e la loro distribuzionemobilità delle mansioni. In questo modo, il godimento ad avviso delle ferie e dei permessi. Le Parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere parti, può darsi risposta oltreché alle esigenze di flessi- bilità flessibilità delle impreseaziende, volte al miglior alla necessità di precostituire le condizioni per il più funzionale utilizzo delle attrezzature strutture cinematografiche anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare riferimento all'articolazione dell'offerta cinematografica nell'arco dell'anno. In relazione a quanto sopra le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario, ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rap- porti di lavoro non a tempo indeterminato. Tutto ciò premesso, fatto salvo quanto previsto dalle Parti Speciali, le Parti parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della delle possibilità di cui al operative offerte dal presente articolo dovranno attivare attiveranno una negoziazione trattativa a livello aziendale o con la R.S.A. eventualmente assistita dalle XX.XX. territoriali od interaziendale con la R.S.A. assistita dalle XX.XX. territoriali per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all’intera all'intera azienda o parte od a settori di essa, su una o più delle mate- rie essa sulle materie concernenti l’utilizzo le diverse tipologie di rapporti di lavoro nonché l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamen- te dovute a norma del presente Contratto e/o annuo complessivamente definite per una media settimanale che potrà essere ridotta rispetto all'orario contrattuale. A tal fine, nell'intesa fra le particolari citate tipologie di rapporto di lavoro. I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annualiparti, potranno – fatte salve essere assorbite le norme di legge, l’orario normale settimanale di riferimento riduzioni del monte ore annuo di cui all’articolo 70, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni alle Dichiarazioni a contenuto economico – supera- re verbale degli artt. 49 e 60 ed i riposi compensativi previsti a fronte delle festività abolite dalla legge n. 54/1977. Tali accordi potranno superare i limiti numerici e quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le relative diverse materie. In tali accordi, le Parti potranno attivare Potranno altresì prevedere l'istituzione di una "banca delle ore” al fine di mettere i " che consenta ai lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmen- te eccedenti l’orario medio annuol'orario di lavoro contrattuale. Pertanto, eventuali Tali prestazioni eccedenti l’orario medio annuo verranno saranno pertanto compensate con la sola maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario di lavoro contrattuale, che potranno essere retribuiti o fruiti – fruiti, compatibilmente con le condizioni orga- nizzative dell’azienda e con le esigenze del mercato – al termine del periodo di riferimento e organizzative aziendali, nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell’attivazione dei programmi di cui al presente articolo. Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze territo- riali per la verifica dei programmi definiti. Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 128 ore. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retribu- tive, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratoreconcordate.

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DIVERSE REGOLAMENTAZIONI DELL’ORARIO ANNUO COMPLESSIVO. Le Parti convengono sull’obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizza- zione organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l’utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la defi- nizione definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi. Le Parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessi- bilità flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario, ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rap- porti rapporti di lavoro non a tempo indeterminato. Tutto ciò premesso, fatto salvo quanto previsto dalle Parti Speciali, le Parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all’intera azienda o parte di essa, su una o più delle mate- rie materie concernenti l’utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamen- te complessivamente dovute a norma del presente Contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporto di lavoro. I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno – fatte salve le norme di legge, l’orario normale settimanale di riferimento di cui all’articolo 70, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni a contenuto economico – supera- re superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie. In tali accordi, le Parti potranno attivare una “banca delle ore” al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmen- te eventualmente eccedenti l’orario medio annuo. Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l’orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti – compatibilmente con le condizioni orga- nizzative organizzative dell’azienda e con le esigenze del mercato – al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell’attivazione dei programmi di cui al presente articolo. Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze territo- riali territoriali per la verifica dei programmi definiti. Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 128 ore. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retribu- tiveretributive, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratore.

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DIVERSE REGOLAMENTAZIONI DELL’ORARIO ANNUO COMPLESSIVO. Le Parti convengono sull’obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizza- zione organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l’utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la defi- nizione definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi. Le Parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessi- bilità flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario, ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rap- porti rapporti di lavoro non a tempo indeterminato. Tutto ciò premesso, fatto salvo quanto previsto dalle Parti Speciali, le Parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all’intera azienda o parte di essa, su una o più delle mate- rie materie concernenti l’utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamen- te complessivamente dovute a norma del presente Contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporto di lavoro. I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno – fatte salve le norme di legge, l’orario normale settimanale di riferimento di cui all’articolo 70, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni a contenuto economico – supera- re superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie. In tali accordi, le Parti potranno attivare una “banca delle ore” al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmen- te eventualmente eccedenti l’orario medio annuo. Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l’orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti – compatibilmente con le condizioni orga- nizzative dell’azienda e con le esigenze del mercato – al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell’attivazione dei programmi di cui al presente articolo. Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze territo- riali territoriali per la verifica dei programmi definiti. Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 128 ore. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retribu- tiveretributive, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratore.

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DIVERSE REGOLAMENTAZIONI DELL’ORARIO ANNUO COMPLESSIVO. Le Parti parti convengono sull’obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizza- zione organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l’utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la defi- nizione definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi. Le Parti parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessi- bilità flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario, ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rap- porti rapporti di lavoro non a tempo indeterminato. Tutto ciò premesso, fatto salvo quanto previsto dalle Parti Speciali, le Parti parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all’intera azienda o parte di essa, su una o più delle mate- rie materie concernenti l’utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamen- te complessivamente dovute a norma del presente Contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporto di lavoro. I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno – fatte salve le norme di legge, l’orario normale settimanale di riferimento di cui all’articolo 70, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni a contenuto economico – supera- re i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie. In tali accordi, le Parti parti potranno attivare una “banca delle ore” al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmen- te eventualmente eccedenti l’orario medio annuo. Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l’orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti – compatibilmente con le condizioni orga- nizzative organizzative dell’azienda e con le esigenze del mercato – al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell’attivazione dei programmi di cui al presente articolo. Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze territo- riali territoriali per la verifica dei programmi definiti. Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 96 è elevato a 128 ore. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retribu- tiveretributive, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratore.. DICHIARAZIONE A VERBALE Premesso che la regolazione dell’orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le parti concordano che, in caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo. Le parti si incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione della disciplina contrattuale concernente l’orario di lavoro con le disposizioni in corso di emanazione ai sensi della direttiva comunitaria n. 104 del 1993 e del correlato “parere comune” emesso dalle XX.XX. e Confindustria. A tal fine, le parti richiedono congiuntamente la integrale salvaguardia delle competenze che la stessa direttiva attribuisce alla contrattazione collettiva

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DIVERSE REGOLAMENTAZIONI DELL’ORARIO ANNUO COMPLESSIVO. Art. 105 Le Parti parti convengono sull’obiettivo sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizza- zione organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l’utilizzo l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la defi- nizione definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi. Le Parti parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessi- bilità flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario, straordinario ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rap- porti rapporti di lavoro non a tempo indeterminato. Tutto ciò premesso, fatto salvo quanto previsto dalle Parti Speciali, le Parti parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all’intera all'intera azienda o parte parti di essa, su una o più delle mate- rie materie concernenti l’utilizzo l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamen- te complessivamente dovute a norma del presente Contratto contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporto rapporti di lavoro. I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di legge, l’orario l'orario normale settimanale di riferimento di cui all’articolo 70all'art. 97, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni o a contenuto economico – supera- re - superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie. In tali accordi, le Parti potranno attivare parti attiveranno una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmen- te eventualmente eccedenti l’orario l'orario medio annuo. Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l’orario l'orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti - compatibilmente con le condizioni orga- nizzative dell’azienda organizzative dell'azienda e con le esigenze del mercato - al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell’attivazione dell'attivazione dei programmi di cui al presente articolo. Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze territo- riali temporali per la verifica dei programmi definiti. Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi permessi, di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 all'art. 100 è elevato a 128 ore. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retribu- tiveretributive, decorre dalla prima ora successiva all’orario all'orario comunicato al lavoratore. Dichiarazione a verbale Le parti convengono di incontrarsi entro marzo 2004 al fine di verificare il rapporto tra il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di orario di lavoro e le relative normative previste dal presente contratto.

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DIVERSE REGOLAMENTAZIONI DELL’ORARIO ANNUO COMPLESSIVO. Le Parti parti convengono sull’obiettivo sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizza- zione organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l’utilizzo l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la defi- nizione definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi. Le Parti parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessi- bilità flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario, straordinario ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rap- porti rapporti di lavoro non a tempo indeterminato. Tutto ciò premesso, fatto salvo quanto previsto dalle Parti Speciali, le Parti parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all’intera all'intera azienda o parte parti di essa, su una o più delle mate- rie materie concernenti l’utilizzo l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamen- te complessivamente dovute a norma del presente Contratto contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporto rapporti di lavoro. I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di legge, l’orario l'orario normale settimanale di riferimento di cui all’articolo 70all'art. 90, nonché nonchè tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni o a contenuto economico – supera- re - superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie. In tali accordi, le Parti potranno attivare parti attiveranno una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmen- te eventualmente eccedenti l’orario l'orario medio annuo. Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l’orario l'orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti - compatibilmente con le condizioni orga- nizzative dell’azienda organizzative dell'azienda e con le esigenze del mercato - al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell’attivazione dell'attivazione dei programmi di cui al presente articolo. Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze territo- riali temporali per la verifica dei programmi definiti. Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi permessi, di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 all'art. 91 è elevato a 128 ore. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retribu- tiveretributive, decorre dalla prima ora successiva all’orario all'orario comunicato al lavoratore. Premesso che la regolazione dell’orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le parti concordano che, in caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo. Le parti si incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione della disciplina contrattuale concernente l'orario di lavoro con le disposizioni in corso di emanazione ai sensi della direttiva comunitaria n. 104/1993. A tal fine, le parti richiedono congiuntamente la integrale salvaguardia delle competenze che la stessa direttiva attribuisce alla contrattazione collettiva.

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DIVERSE REGOLAMENTAZIONI DELL’ORARIO ANNUO COMPLESSIVO. (1) Le Parti parti convengono sull’obiettivo sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizza- zione organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l’utilizzo l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la defi- nizione definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi. . (2) Le Parti parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessi- bilità flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario, straordinario ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rap- porti rapporti di lavoro non a tempo indeterminato. . (3) Tutto ciò premesso, fatto salvo quanto previsto dalle Parti Speciali, le Parti parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all’intera all'intera azienda o parte parti di essa, su una o più delle mate- rie materie concernenti l’utilizzo l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamen- te complessivamente dovute a norma del presente Contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporto rapporti di lavoro. . (4) I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di legge, l’orario l'orario normale settimanale di riferimento di cui all’articolo 70all'articolo 108, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni o a contenuto economico – supera- re - superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie. . (5) In tali accordi, le Parti potranno attivare parti attiveranno una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmen- te eventualmente eccedenti l’orario l'orario medio annuo. . (6) Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l’orario l'orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti - compatibilmente con le condizioni orga- nizzative dell’azienda organizzative dell'azienda e con le esigenze del mercato - al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell’attivazione dell'attivazione dei programmi di cui al presente articolo. . (7) Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze territo- riali temporali per la verifica dei programmi definiti. . (8) Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 all'articolo 100 è elevato a 128 ore. . (9) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retribu- tiveretributive, decorre dalla prima ora successiva all’orario all'orario comunicato al lavoratore.

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