Divieto di cessione e copiatura. 7.1 Fatto espressamene salvo quanto previsto all’art. 1.5 che precede, il Cliente si impegna a non cedere ad alcun titolo né a far utilizzare ad alcun titolo a terzi il Software, né a eseguire o farne eseguire copie senza l’autorizzazione scritta della Licenziante anche dopo la scadenza del rapporto contrattuale, riconoscendo che un comportamento difforme oltre che costituire un inadempimento al Contratto, concreterebbe una violazione dei diritti di TeamSystem (o dell’eventuale diverso soggetto titolare dei medesimi diritti così come indicato nella documentazione tecnica, nell’Ordine o nelle Condizioni Integrative) sul Software e relativa documentazione e, più in generale, delle norme sul diritto d’autore.
7.2 In caso di utilizzo del Software in maniera non conforme alla previsione di cui al precedente art. 7.1, la Licenziante avrà il diritto di risolvere il Contratto e il Cliente dovrà corrispondere alla Licenziante, a titolo di penale e fatto comunque salvo il diritto della Licenziante di ottenere il risarcimento del maggior danno, un importo pari al corrispettivo che il Cliente avrebbe dovuto pagare alla Licenziante per l’uso del Software effettuato, moltiplicato per tre. Il Cliente riconosce la congruità della penale alla luce dell’interesse che la Licenziante ha all’utilizzo del Software in conformità alla previsione di cui al precedente art. 7.1 e, pertanto, dichiara la predetta penale non riducibile ai sensi dell’art. 1384 c.c.
Divieto di cessione e copiatura. 7.1. Il Cliente s'impegna a non cedere ad alcun titolo, né a far utilizzare ad alcun titolo a terzi il Software, né a eseguire o farne eseguire copie senza l’autorizzazione scritta di Xxxxx, riconoscendo che un comportamento difforme oltre che costituire un inadempimento al presente Contratto, concreterebbe una violazione dei diritti di Danea sul Software e relativa documentazione e, più in generale, delle norme sul diritto d'autore.
7.2. In caso di utilizzo del Software in maniera non conforme alla previsione di cui al precedente art. 7.1., il Contratto potrà essere risolto di diritto ed il Cliente pagherà a Danea il corrispettivo per l’uso del Software per il numero di dispositivi su cui è stato utilizzato, triplicato a titolo di penale e fatto comunque salvo il diritto di Danea di ottenere il risarcimento del maggior danno.