Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito Clausole campione

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice: le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEA. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. E’ vietata, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ARPAS al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Art. 15 Risoluzione del contratto
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 comma 13 del Codice. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 7041133828 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di XXXX al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all’articolo 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e della Legge. 21 febbraio 1991, n. 52.
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. E’ ammessa la cessione del credito, subordinatamente all’autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 – 00000 - Xxxxxx, in persona del Magnifico rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L’Università autorizzerà o meno la cessione medesima, se- condo i termini e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di cui all’art. 48- bis, D.P.R. n. 602/73, in capo al soggetto cedente. In caso di consenso alla cessione, la medesima veri- fica verrà effettuata, al momento dell’effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionario.
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett.
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 34 Articolo 19 Subappalto 34 Articolo 20 Foro competente 34 Articolo 21 Accordo Bonario 35 Articolo 22 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 35 Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali 36 Articolo 24 Trasparenza 37 Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari 38 Articolo 26 Condizioni risolutive espresse 39 Articolo 27 Obblighi legati al protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale. 40 Articolo 28 Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 42 Articolo 29 Clausola finale 42 CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI IN USO E DI PERTINENZA AMA SPA, PER UN PERIODO DI 36 MESI - LOTTO I. AMA S.p.A., con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Xxxxxxxx de la Barca, 87, (00142), Italia, C.F. e P.I. 05445891004, in persona dell’Amministratore Unico, arch. Xxxxxxx Xxxxxxx, giusti poteri allo stesso conferiti dall’Assemblea dei Soci di AMA S.p.A. in data 28/02/2019 (di seguito, per brevità, anche “AMA”); IPOMAGI S.r.l., sede legale in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 38B (00164), capitale sociale Euro 110.000,00 (centodiecimila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 485411, C.F. 05182860584 e P.I. 01369051006, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 38B (00164), in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante SCHIAVI S.r.l., sede legale in Testa di Lepre – Fiumicino (RM), Via Onorato Occioni, 158 (00050), capitale sociale Euro 80.000,00 (ottantamila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.I. 08335441005, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 38B (00164), giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, repertorio n. 189519 – raccolta 22847 (di seguito, per brevità, anche “Fornitore”);