Common use of DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE I SERVIZI Clause in Contracts

DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE I SERVIZI. L’ Appaltatore non può sospendere o ritardare i Servizi o i lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l Azienda USL. La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale dell Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto in capo all Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dal Committente a mezzo telefax o posta PEC seguito da raccomandata A.R., non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

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Samples: Capitolato Di Gara, 158.255.242.116

DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE I SERVIZI. L’ Appaltatore L’Appaltatore non può sospendere o ritardare i Servizi o i lavori Lavori oggetto del presente Capitolato con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l Azienda USLl’Agenzia. La sospensione o il ritardo dei Servizi Servizi/Lavori per decisione unilaterale dell Appaltatore dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto in capo all Appaltatore dell’Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dal Committente dall’Agenzia a mezzo telefax o posta PEC seguito da raccomandata A.R.PEC, non vi abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell’ Appaltatore dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE I SERVIZI. L’ Appaltatore L’Appaltatore non può sospendere o ritardare i Servizi o i lavori oggetto del presente Capitolato con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l Azienda USLl’Amministrazione. La sospensione o il ritardo dei Servizi del Servizio per decisione unilaterale dell Appaltatore dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto in capo all Appaltatore dell’Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dal Committente dall’Amministrazione a mezzo telefax o posta PEC fax seguito da raccomandata A.R., non vi abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell’ Appaltatore dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

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Samples: www.comunas.it