NUOVI PREZZI. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal Rup. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del Rup prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
NUOVI PREZZI. Nei casi previsti si procederà con le modalità previsti dalla normativa vigente indicate alla determinazione dei nuovi prezzi precisando fin da subito che per gli eventuali prezzi non ricavabili dal Prezziario della Regione Campania e/o dai Prezzi Unitari aggiuntivi presenti nell’elenco Prezzi posto a base di gara si farà riferimento ad altri prezzari di valenza regionale o nazionale. Qualora non si riscontrino i prezzi nei documenti sopra citati si procederà all’analisi del nuovo prezzo, nei modi stabiliti dal Dlgs 50/2016. Le componenti elementari del prezzo da determinare dovranno essere riferite ad elementi riscontrabili sui documenti sopra citati nell’ordine di priorità ivi definito.
NUOVI PREZZI. Ove fosse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti, i nuovi prezzi si valuteranno con le modalità contemplate dall’art. 163 del Regolamento. Nel caso di non accettazione da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione potrà ingiungere allo stesso l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di tali prezzi, che saranno comunque immessi nella contabilità e si riterranno accettati in assenza di riserva regolarmente iscritta.
NUOVI PREZZI. 37.1 Qualora per modifiche tecniche o varianti, sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal Contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali sono determinati in ordine di priorità:
a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;
b) desumendoli dalle “tariffe dei prezzi F.S.” richiamate nel Contratto;
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, quando sia impossibile l’assimilazione. Nel caso di cui alla lettera a), gli oneri della sicurezza vengono stimati, salvo diversa previsione normativa, come percentuale del prezzo della singola voce offerto dall’Appaltatore. La suddetta percentuale si otterrà dal rapporto fra l’importo dei “costi della sicurezza” e l’importo dell’appalto, al netto degli oneri della sicurezza. I nuovi prezzi determinati ai sensi delle precedenti lettere b) e c), detratti gli eventuali oneri della sicurezza, sono soggetti al ribasso d’asta. Nei casi di cui alle lettere b) e c), la percentuale del prezzo della singola voce, da considerare convenzionalmente quale importo degli oneri della sicurezza, si ottiene, salvo diversa previsione normativa, dal rapporto fra i “costi della sicurezza” e l’importo dell’appalto al lordo del ribasso offerto dall’Appaltatore.
37.2 I nuovi prezzi sono concordati tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore. In caso di disaccordo, il Direttore dei lavori applicherà i xxxxxx approvati dal Committente, salvo il diritto per l’Appaltatore di iscrivere riserva nei modi e nei termini stabiliti al precedente art. 35.
NUOVI PREZZI. Nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016, si procederà con le modalità ivi indicate alla determinazione dei nuovi prezzi. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall’Appaltatore. Nel caso si renda necessario eseguire lavorazioni per le quali il prezziario di riferimento non riporti la lavorazione compiuta, il relativo nuovo prezzo sarà quantificato in contraddittorio tra direttore lavori e Appaltatore utilizzando prioritariamente i prezzi di manodopera, noli e materiali definiti dal prezziario contrattuale. Qualora non sia possibile procedere alla definizione dei nuovi prezzi i lavori saranno contabilizzati come opere in economia ex art. 179 D.P.R. 207/2010.
NUOVI PREZZI. I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’“Elenco prezzi” saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell’“Elenco prezzi” allegato al contratto o comunque con riferimento ai prezzi elementari alla data di formulazione dell’offerta. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti i xxxxxx s'intendono definitivamente accettati. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.
NUOVI PREZZI. I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’“Elenco prezzi” saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell’“Elenco prezzi” allegato al contratto.
NUOVI PREZZI. Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco prezzi contrattualmente definito, il direttore dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri: — applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; — aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza; — aggiungendo ulteriormente una percentuale del 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali; — aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore. La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della stazione appaltante. Qualora l'appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste. Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta che non potrà essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.
NUOVI PREZZI. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si avessero i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi in base all’articolo n° 136 del Regolamento D.P.R. 21/12/1999 n° 554. In casi eccezionali, previa autorizzazione del D.L. e specifico ordinativo, potrà essere scelto il sistema di esecuzione in economia. La mancata determinazione dei nuovi prezzi non autorizzerà comunque l'Appaltatore a sospendere i lavori.
NUOVI PREZZI. Qualora, relativamente ai lavori non programmati che si rendessero necessari in corso d’opera, sia richiesta la formulazione di xxxxxx non contemplati dall’elenco prezzi allegato, la D.L. procederà alla definizione di nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale con conseguente formale accettazione espressa dall’appaltatore nelle forme previste. Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la D.L. procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d’asta. Per le voci non presenti e per quelle i cui prezzi non sono indicati, si ricorrerà al concordamento delle voci e del relativo prezzo con la D.L.