NUOVI PREZZI. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal Rup. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del Rup prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
NUOVI PREZZI. Nei casi previsti si procederà con le modalità previsti dalla normativa vigente indicate alla determinazione dei nuovi prezzi precisando fin da subito che per gli eventuali prezzi non ricavabili dal Prezziario della Regione Campania e/o dai Prezzi Unitari aggiuntivi presenti nell’elenco Prezzi posto a base di gara si farà riferimento ad altri prezzari di valenza regionale o nazionale. Qualora non si riscontrino i prezzi nei documenti sopra citati si procederà all’analisi del nuovo prezzo, nei modi stabiliti dal Dlgs 50/2016. Le componenti elementari del prezzo da determinare dovranno essere riferite ad elementi riscontrabili sui documenti sopra citati nell’ordine di priorità ivi definito.
NUOVI PREZZI. Ove fosse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti, i nuovi prezzi si valuteranno con le modalità contemplate dall’art. 163 del Regolamento. Nel caso di non accettazione da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione potrà ingiungere allo stesso l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di tali prezzi, che saranno comunque immessi nella contabilità e si riterranno accettati in assenza di riserva regolarmente iscritta.
NUOVI PREZZI. 37.1 Qualora per modifiche tecniche o varianti, sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal Contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali sono determinati in ordine di priorità:
a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;
b) desumendoli dalle “tariffe dei prezzi F.S.” richiamate nel Contratto;
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, quando sia impossibile l’assimilazione. Nel caso di cui alla lettera a), gli oneri della sicurezza vengono stimati, salvo diversa previsione normativa, come percentuale del prezzo della singola voce offerto dall’Appaltatore. La suddetta percentuale si otterrà dal rapporto fra l’importo dei “costi della sicurezza” e l’importo dell’appalto, al netto degli oneri della sicurezza. I nuovi prezzi determinati ai sensi delle precedenti lettere b) e c), detratti gli eventuali oneri della sicurezza, sono soggetti al ribasso d’asta. Nei casi di cui alle lettere b) e c), la percentuale del prezzo della singola voce, da considerare convenzionalmente quale importo degli oneri della sicurezza, si ottiene, salvo diversa previsione normativa, dal rapporto fra i “costi della sicurezza” e l’importo dell’appalto al lordo del ribasso offerto dall’Appaltatore.
37.2 I nuovi prezzi sono concordati tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore. In caso di disaccordo, il Direttore dei lavori applicherà i xxxxxx approvati dal Committente, salvo il diritto per l’Appaltatore di iscrivere riserva nei modi e nei termini stabiliti al precedente art. 35.
NUOVI PREZZI. Nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016, si procederà con le modalità ivi indicate alla determinazione dei nuovi prezzi. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall’Appaltatore. Nel caso si renda necessario eseguire lavorazioni per le quali il prezziario di riferimento non riporti la lavorazione compiuta, il relativo nuovo prezzo sarà quantificato in contraddittorio tra direttore lavori e Appaltatore utilizzando prioritariamente i prezzi di manodopera, noli e materiali definiti dal prezziario contrattuale. Qualora non sia possibile procedere alla definizione dei nuovi prezzi i lavori saranno contabilizzati come opere in economia ex art. 179 D.P.R. 207/2010.
NUOVI PREZZI. I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’“Elenco prezzi” saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell’“Elenco prezzi” allegato al contratto o comunque con riferimento ai prezzi elementari alla data di formulazione dell’offerta. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti i xxxxxx s'intendono definitivamente accettati. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.
NUOVI PREZZI. I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’“Elenco prezzi” saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell’“Elenco prezzi” allegato al contratto.
NUOVI PREZZI. Quando per sopravvenute circostanze speciali (eventi straordinari, non previsti e non prevedibili quali a titolo puramente esemplificativo: eventi atmosferici straordinari, aventi biologici straordinari, modifiche urbanistiche in ambiti oggetto di manutenzione, modifiche tecniche di ambiti da manutentare, aggiornamento tecnico di meccanismi o manufatti obsoleti, ecc.), sia necessario, affidare all'Appaltatore l'esecuzione di servizi o lavori non previsti negli elenchi dei prezzi allegati al contratto, i nuovi prezzi da applicare a tali servizi sono determinati ed approvati secondo le seguenti disposizioni: - Desumendoli, quando esplicitamente descritti e corrispondenti al servizio richiesto, dal prezziario del Comune di Milano di ultima pubblicazione rispetto al momento in cui verrà bandito il presente appalto senza però tenere conto delle avvertenze in esso citate; in secondo ordine di priorità (se non presenti nel prezziario del Comune di Milano) dal prezziario Assoverde (ultimo edito prima del bando di gara) - Quando i prezzi, evidenziati dai prezziari sopra citati, non sono esplicitamente descritti e corrispondenti al servizio richiesto, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; - quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi utilizzando i prezzi semplici dell’Elenco prezzi . - Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di pubblicazione del bando relativo al presente appalto. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra responsabile unico del procedimento e l’Appaltatore, ed approvati dall’Amministrazione Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta ed alle eventuale migliorie proposte in fase di gara Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l’Amministrazione può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.
NUOVI PREZZI. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si avessero i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi in base all’articolo n° 136 del Regolamento D.P.R. 21/12/1999 n° 554. In casi eccezionali, previa autorizzazione del D.L. e specifico ordinativo, potrà essere scelto il sistema di esecuzione in economia. La mancata determinazione dei nuovi prezzi non autorizzerà comunque l'Appaltatore a sospendere i lavori.
NUOVI PREZZI. Qualora, relativamente ai lavori non programmati che si rendessero necessari in corso d’opera, sia richiesta la formulazione di xxxxxx non contemplati dall’elenco prezzi allegato, la D.L. procederà alla definizione di nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale con conseguente formale accettazione espressa dall’appaltatore nelle forme previste. Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la D.L. procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d’asta. Per le voci non presenti e per quelle i cui prezzi non sono indicati, si ricorrerà al concordamento delle voci e del relativo prezzo con la D.L.