Prevenzione Clausole campione

Prevenzione. Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
Prevenzione. Medicina Preventiva - Check Up - Esami di laboratorio - ECG, Ecografia Pelvica, Mammografia - Visita Urologica, Senologica (o ginecologica) Condizioni Per il solo Dirigente - a partire dai 30 anni compiuti da eseguire in un’unica soluzione, una volta l’anno e presso Strutture Convenzionate attivando il pagamento diretto Pacchetto Maternità - Ecografie e analisi di laboratorio - Test genetici prenatali non invasivi (e.g. Harmony test, Prenatal Safe) su DNA fetale - Supporto psicologico postparto Massimale annuo Condizioni € 600,00 Rimborso al 100% Prevenzione Herpes Zoster ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ annuo Condizioni Con la prevenzione dell’Herpes Zoster e delle sue complicanze viene garantita a tutti gli assistiti con età superiore a 55 anni la possibilità di immunizzare rispetto all’insorgenza di questa malattia debilitante suscettibile di ingenerare uno stato patologico reiterato e diffuso € 2.000,00 Rimborso delle spese con applicazione di uno scoperto del 10% Trisomia 21 - Sindrome di Down (figli assistiti) Condizioni Indennizzo di € 1.000,00 per neonato per i primi 3 anni di vita Qualora non diversamente indicato, i massimali si intendono applicati per nucleo e per anno. Gli scoperti/franchigie si applicano per evento.
Prevenzione. Le Parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d’intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le Parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le Parti affidano ad una apposita commissione paritetica che avrà sede presso l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denunce di mo- lestie sessuali. Tale commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professiona- lità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di indi- viduare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell’ammis- sione ai finanziamenti di art. 44 D.Lgs. n. 198/2006, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
Prevenzione. Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti.
Prevenzione. Nell’ambito del massimale di € 6.000 € 5.000 previsto dal punto B) del presente allegato (“VISITE SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICA EXTRARICOVERO”), allo scopo di favorire la "diagnosi precoce" e la prevenzione in genere, la Società rimborsa l'80% - il rimanente 20% con il minimo di € 20,00 per visita/accertamento resta a carico dell'Assicurato - della spesa per le seguenti prestazioni: - visite oculistiche; - visite ginecologiche anche con esame mammografico ed ecografico, pap-test, colposcopia, amniocentesi, prelievo dei villi coriali; - visita andrologica; - esame elettrocardiografico. Inoltre la Società rimborsa integralmente, nell’ambito del massimale di cui sopra, le spese sostenute esclusivamente dal/dalla Dipendente, una volta ogni due anni – ovvero una volta all’anno dal compimento del 50° anno di età - per i seguenti accertamenti diagnostici: - analisi cliniche: colesterolo totale, colesterolo HDL, trigliceridi, glicemia, uricemia, creatinemia, GOT/GPT, HbsAg, Pap test, PSA, ricerca sangue occulto nelle feci, emocromo completo, esame urine completo; - diagnostica per immagini: Rx torace in due proiezioni, mammografia, ecografia prostatica ed addome completo, ecografia mammaria; - esami strumentali: pressione arteriosa in posizione ortostatica e clinostatica, elettrocardiogramma; - visita medica: visita conclusiva da parte del medico coordinatore del check up con letture referti e consigli medici. Gli accertamenti di cui al presente punto devono essere effettuati presso strutture convenzionate con Blue Assistance S.p.A., su prenotazione della medesima.
Prevenzione. A cura delle parti stipulanti le disposizioni in materia di mobbing do- vranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori (per es. median- te affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti). Si riconosce che il tema del mobbing rientra nelle materie di interesse sindacale e del lavoro ai sensi dell’art. 20, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e pertanto a livello aziendale si potranno anche attivare, previo preventivo confronto, iniziative congiunte atte a favorire azioni positive per la prevenzione di quanto definito in materia di mob- bing dal presente protocollo. In sede aziendale si dedicherà la necessaria attenzione alla formazione del personale con funzioni direttive e degli addetti alle attività di coordi- namento e gestione del personale sulla specifica tematica del mobbing, fornendo loro le necessarie informazioni e supporti per un positivo inse- rimento nell’ambito organizzativo dei lavoratori, nonché le informazioni relative alle misure adottate per la prevenzione di ogni forma di persecu- zione sul lavoro. Le iniziative formative realizzate delle imprese saranno oggetto di un apposito incontro informativo, di norma nel primo quadrimestre di ogni anno, con le R.S.U./R.S.A. Tali iniziative e la loro pratica attuazione potranno essere affidate anche ad esperti della materia e saranno orientate alla prevenzione. Le parti a livello aziendale o territoriale, in caso di richiesta di una delle parti firmatarie il presente CCNL di attivare appositi organi (persona fisi- ca o organo collegiale), si impegnano ad aprire un confronto per valutare l’opportunità di costituire o indicare un apposito organo (persona fisica o organo collegiale) deputato a ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di mobbing, dal quale ogni lavoratore possa anche ricevere assistenza e consulenza. La eventuale realizzazione di tale organo avverrà in via sperimentale e con una durata che preveda comunque una verifica intermedia allo stesso livello contrattuale.
Prevenzione. ▇▇▇▇▇▇▇▇ si adopererà con ogni mezzo per impedire altri utilizzi del Conto di pagamento. Il Partner dispone anche di propri mezzi protetti di comunicazione con il Titolare sotto la sua responsabilità.
Prevenzione. Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
Prevenzione. Medicina Preventiva - Check Up - Esami di laboratorio - ECG, Ecografia Pelvica, Mammografia - Visita Urologica, Senologica (o ginecologica) Condizioni Per il solo dipendente - a partire dai 30 anni compiuti da eseguire in un’unica soluzione, una volta l’anno e presso Strutture Convenzionate attivando il pagamento diretto Qualora non diversamente indicato, i massimali si intendono applicati per nucleo e per anno. Gli scoperti/franchigie si applicano per evento.
Prevenzione. 3. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di Legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori. 4. In particolare l'azienda: a) può sottoporre il lavoratore a visita medica al momento dell'assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno; b) sottopone in ottemperanza alle vigenti disposizioni di ▇▇▇▇▇, ove lo ritenga opportuno, o quando i singoli interessati lo richiedano, i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla Legge) a periodiche visite mediche; c) assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, in conformità a quanto disposto dall'art.37 del D.Lgs 81/2008 e dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ; d) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura e carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in istato di efficienza; e) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto. 5. L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione. 6. Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia di cui i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro. 7. Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della Legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.