Prevenzione. Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
Prevenzione. Medicina Preventiva - Check Up - Esami di laboratorio - ECG, Ecografia Pelvica, Mammografia - Visita Urologica, Senologica (o ginecologica) Condizioni Per il solo dipendente - a partire dai 30 anni compiuti da eseguire in un’unica soluzione, una volta l’anno e presso Strutture Convenzionate attivando il pagamento diretto Pacchetto Maternità - Ecografie e analisi di laboratorio - Test genetici prenatali non invasivi (e.g. Harmony test, Prenatal Safe) su DNA fetale - Supporto psicologico postparto Massimale annuo Condizioni € 400,00 Rimborso al 100% Prevenzione Herpes Zoster Xxxxxxxxx annuo Condizioni Con la prevenzione dell’Herpes Zoster e delle sue complicanze viene garantita a tutti gli assistiti con età superiore a 55 anni la possibilità di immunizzare rispetto all’insorgenza di questa malattia debilitante suscettibile di ingenerare uno stato patologico reiterato e diffuso € 2.000,00 Rimborso delle spese con applicazione di uno scoperto del 10% Trisomia 21 - Sindrome di Down (figli assistiti) Condizioni Indennizzo di € 1.000,00 per neonato per i primi 3 anni di vita Qualora non diversamente indicato, i massimali si intendono applicati per nucleo e per anno. Gli scoperti/franchigie si applicano per evento.
Prevenzione. Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d’intesa con le RSA/RSU, le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita commissione paritetica che avrà sede presso l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, Filcams, Fisascat e Uiltucs, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell’ammissione ai finanziamenti di cui all’art.2 della legge 10 aprile 1991 n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
Prevenzione. Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trat- tati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d’intesa con le RSA/RSU, le iniziative utili a prevenire le pro- blematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a cono- scenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti . Le parti affidano ad una apposita commissione paritetica che avrà sede presso l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità ester- ne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di indivi- duare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori.
Prevenzione. Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti.
Prevenzione. I dispositivi di protezione individuali andranno utilizzati in ambito lavorativo, seguendo le disposizioni impartite dalle competenti autorità sanitarie, con particolare riferimento ai casi in cui vi possano essere più soggetti presenti contemporaneamente nello stesso ufficio. Vanno forniti dispositivi di protezione facciale al personale al quale è richiesta la prestazione in presenza; vanno messi a disposizione in misura adeguata specifici dispositivi di protezione individuale, con particolare riferimento a coloro che svolgono attività sensibili ed a più alto rischio, nonché attività al di fuori della proprietà privata ove vige l’obbligo della protezione delle vie aeree quali coloro che utilizzano mezzi dell’amministrazione e/o lavorino all’esterno. Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio oggettivo derivante da un errato impiego dei guanti, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani preferibilmente con soluzioni idroalcoliche. Compatibilmente con le condizioni climatiche, è incentivata la costante areazione dei locali con apertura delle finestre più volte al giorno (indicativamente: mattino, pausa pranzo e pomeriggio). Con particolare riferimento ad uffici e sale riunioni, gli impianti di ventilazione meccanica controllata, se tenuti accesi, non devono in nessun modo operare in modalità “ricircolo dell’aria”. La sorveglianza sanitaria proseguirà in ogni caso secondo le indicazioni del Ministero della salute e delle competenti autorità sanitarie locali, avendo come iniziale riferimento la circolare Ministeriale prot. 14915 del 29 aprile 2020, per quanto compatibile con la Pubblica amministrazione. Vanno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. Il medico competente segnala situazioni di particolare fragilità, anche in relazione all’età o patologie attuali e pregresse dei dipendenti, da comunicare all’amministrazione nel rispetto della privacy, suggerendo anche l’adozione di eventuali decisioni, nell’interesse della salute del lavoratore e degli altri colleghi. Tale rafforzamento della sorveglianza sanitaria rappresenta una utile misura per intercettare possibili casi e sintomi sospetti di contagio. L’osservanza delle prestazioni di distanziamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione è in ogni caso responsabilità individuale di tutti i dipendenti e dirigenti.
Prevenzione. Xxxxxxxx si adopererà con ogni mezzo per impedire altri utilizzi del Conto di pagamento. Il Partner dispone anche di propri mezzi protetti di comunicazione con il Titolare sotto la sua responsabilità.
Prevenzione. 7. Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
Prevenzione. Medicina Preventiva - Check Up - Esami di laboratorio - ECG, Ecografia Pelvica, Mammografia - Visita Urologica, Senologica (o ginecologica) Condizioni Per il solo dipendente - a partire dai 30 anni compiuti da eseguire in un’unica soluzione, una volta l’anno e presso Strutture Convenzionate attivando il pagamento diretto Qualora non diversamente indicato, i massimali si intendono applicati per nucleo e per anno. Gli scoperti/franchigie si applicano per evento.
Prevenzione. Annualmente al dipendente verranno garantite le seguenti prestazioni: • vaccinazione antinfluenzale a rimborso • prevenzione cardiologica presso strutture convenzionate • prevenzione oncologica presso strutture convenzionate