Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. Ai fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contratto, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia, o tramite l’intermediario, una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati nell'articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione e sul modulo di richiesta di liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in ver- sione sempre aggiornata). Eurovita esegue il pagamento della prestazione assicurata a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, previo accertamento dell’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Se non è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto entro il suddetto termine, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quel- lo in cui matura il termine di prescrizione.
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Samples: Questionario Per La Valutazione Dell’adeguatezza Del Contratto, www.eurovita.it
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. Ai fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contrattoIn tutti i casi di liquidazione, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia, o tramite l’intermediario, Compagnia una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati sia nell'articolo 20 21 delle Condizioni di Assicurazione e sia sul modulo di richiesta di liquidazione liquida- zione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in ver- sione versione sempre aggiornata). L’intermediario è comunque a disposizione per l'assistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. Eurovita esegue il pagamento della prestazione assicurata derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, previo accertamento dell’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamentodopo l'accertamento delle con- dizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’ artdell’art. 2952 comma 2 del codice civile, come recentemente modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Se Gli importi dovuti ai benefi- ciari dei contratti che non è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto sono reclamati entro il suddetto terminetermine di prescrizione del relativo diritto, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive succes- sive modificazioni ed integrazioni, integrazioni entro il 31 maggio dell'anno successivo a quel- lo quello in cui matura il termine di prescrizione.
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Samples: Questionario Per La Valutazione Dell’adeguatezza Del Contratto, Questionario Per La Valutazione Dell’adeguatezza Del Contratto
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. Ai fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contrattoIn caso di decesso, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia, o tramite l’intermediario, una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati nell'articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione e sul Beneficiari designati devono compilare debitamente l’apposito modulo di richiesta di liquidazione (allegato alle- gato alle Condizioni di Assicurazione Contrattuali contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in ver- sione versione sempre aggiornataaggiornata o presso lo sportello bancario che ha emesso il contratto), e inviare lo stesso a: Eurovita Assicurazioni S.p.A. Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx unitamente alla documentazione di cui all’art. 32 delle Condizioni Contrattuali di assicurazione e secondo le modalità ivi indicate. In alternativa, la banca presso la quale è stato concluso il contratto è a disposizione per l'assisten- za necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. Eurovita esegue il pagamento della prestazione assicurata derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, previo accertamento dell’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamentodopo l'accertamento delle con- dizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come recentemente modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono prescrivo- no in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Se Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti che non è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto sono reclamati entro il suddetto terminetermine di prescrizione del relativo diritto, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, integrazioni entro il 31 maggio dell'anno successivo a quel- lo quello in cui matura il termine di prescrizione.
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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. Ai fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contratto, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia, o tramite l’intermediario, una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati nell'articolo 20 nell'Art. 19 delle Condizioni di Assicurazione e sul modulo di richiesta di liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, Informativo o disponibile sul Sito Internet della Compagnia in ver- sione versione sempre aggiornata). L’Intermediario tramite cui è stato concluso il contratto è comunque a disposizione per assistere il Contraente nell'espletamento della pratica. Eurovita Assicurazioni S.p.A esegue il pagamento della prestazione assicurata derivante dai propri obblighi contrattuali a favore favo- re dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, previo accertamento dell’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento. Decorso tale termine, a favore dell'avente del- l'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Se non è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto entro il suddetto termine, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quel- lo in cui matura il termine di prescrizione.
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Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. Ai fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contratto, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia, o tramite l’intermediariol’Intermediario, una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati nell'articolo 20 19 delle Condizioni di Assicurazione e sul modulo di richiesta di liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, Informativo o disponibile sul Sito Internet della Compagnia in ver- sione versione sempre aggiornata). Eurovita esegue il pagamento della prestazione assicurata a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, previo accertamento dell’effettiva esistenza esi- stenza dell’obbligo di pagamento. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Se non è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto entro il suddetto termine, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quel- lo in cui matura il termine di prescrizione.
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Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. Ai fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contratto, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia, o tramite l’intermediariol’Intermediario, una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati nell'articolo 20 19 delle Condizioni di Assicurazione e sul modulo di richiesta di liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, Informativo e disponibile sul Sito Internet della Compagnia in ver- sione versione sempre aggiornata). In alternativa, l’Intermediario presso il quale è stato concluso il contratto è a disposizione per l'as- sistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. Eurovita esegue il pagamento della prestazione assicurata derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, previo accertamento dell’effettiva dell’effetti- va esistenza dell’obbligo di pagamento. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Se non è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto entro il suddetto termine, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quel- lo in cui matura il termine di prescrizione.
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Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. Ai fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contrattoIn tutti i casi di liquidazione, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia, o tramite l’intermediario, Compagnia una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati nell'articolo 20 19 delle Condizioni di Assicurazione e sul modulo di richiesta di liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile disponibi- le sul Sito Internet della Compagnia in ver- sione versione sempre aggiornataaggiornata o presso lo sportello bancario che ha emesso il contratto). In alternativa, la banca presso la quale è stato concluso il contratto è a disposizione per l'assisten- za necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. Eurovita esegue il pagamento della prestazione assicurata derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, previo accertamento dell’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamentodopo l'accertamento delle con- dizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanza- ta richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Se Gli importi dovuti ai Beneficiari dei contratti che non è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto sono reclamati entro il suddetto terminetermine di prescrizione del relativo diritto, gli importi sono devoluti dalla Compagnia devolu- ti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, integrazioni entro il 31 maggio dell'anno successivo a quel- lo quello in cui matura il termine termi- ne di prescrizione.
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Samples: Questionario Per La Valutazione Dell’adeguatezza Del Contratto
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. Ai fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contratto, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia, Compagnia o tramite l’intermediario, l’Intermediario una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati sia nell'articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione e sia sul modulo di richiesta di liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in ver- sione versione sempre aggiornataaggiornata o presso l’Intermediario che ha emesso il contratto). L’Intermediario presso il quale è stato concluso il contratto è comunque a disposizione per l'assi- stenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. Eurovita esegue il pagamento della prestazione assicurata derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, previo accertamento dell’effettiva l'accertamento dell’effet- tiva esistenza dell’obbligo di pagamento. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’ artdell’art. 2952 comma 2 del codice civile, come recentemente modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono prescrivo- no in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Se non è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto entro il suddetto termine, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quel- lo quello in cui matura il termine di prescrizione.
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Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. Ai fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contratto, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia, o tramite l’intermediariol'Intermediario, una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati nell'articolo 20 nell'art. 22 delle Condizioni di Assicurazione e sul modulo di richiesta di liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in ver- sione versione sempre aggiornataaggiornata o presso l'intermediario che ha emesso il contratto). In alternativa, la banca presso la quale è stato concluso il contratto è a disposizione per l'assisten- za necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. Eurovita esegue il pagamento della prestazione assicurata derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopracompleta, previo accertamento dell’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamentodopo l'accertamento delle condi- zioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente dell’avente diritto sono dovuti gli interessi moratorilegali. Si ricorda che, ai sensi dell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Se non è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto entro il suddetto termine, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quel- lo in cui matura il termine di prescrizione.
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Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. Ai fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contratto, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia, Compagnia o tramite l’intermediario, l’Intermediario una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati sia nell'articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione e sia sul modulo di richiesta di liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in ver- sione versione sempre aggiornataaggiornata o presso l’Intermediario che ha emesso il contratto). L’Intermediario presso il quale è stato concluso il contratto è comunque a disposizione per l'assi- stenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. Eurovita esegue il pagamento della prestazione assicurata derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 20 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, previo accertamento dell’effettiva l'accertamento dell’effet- tiva esistenza dell’obbligo di pagamento. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’ artdell’art. 2952 comma 2 del codice civile, come recentemente modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono prescrivo- no in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Se non è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto entro il suddetto termine, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quel- lo quello in cui matura il termine di prescrizione.
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Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. Ai fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contratto, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia, o tramite l’intermediario, una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati nell'articolo nell'Art. 20 delle Condizioni di Assicurazione e sul modulo di richiesta di liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in ver- sione sempre aggiornata). L’ntermediario tramite cui è stato concluso il contratto è comunque a disposizione per assistere il Contraente nell'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiun- tivo. Eurovita esegue il pagamento della prestazione assicurata a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, previo accertamento dell’effettiva esistenza esi- stenza dell’obbligo di pagamento. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Se non è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto entro il suddetto termine, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quel- lo in cui matura il termine di prescrizione.
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Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. Ai fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contrattoIn tutti i casi di liquidazione, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia, o tramite l’intermediario, Compagnia una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati sia nell'articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione e sia sul modulo di richiesta di liquidazione liquida- zione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in ver- sione versione sempre aggiornataaggiornata o presso lo sportello bancario che ha emesso il contratto). Lo sportello bancario presso il quale è stato concluso il contratto è comunque a disposizione per l'assistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. Eurovita esegue il pagamento della prestazione assicurata derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, previo accertamento dell’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamentodopo l'accertamento delle con- dizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’ artdell’art. 2952 comma 2 del codice civile, come recentemente modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Se Gli importi dovuti ai benefi- ciari dei contratti che non è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto sono reclamati entro il suddetto terminetermine di prescrizione del relativo diritto, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive successi- ve modificazioni ed integrazioni, integrazioni entro il 31 maggio dell'anno successivo a quel- lo quello in cui matura il termine ter- mine di prescrizione.
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