Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. In tutti i casi di liquidazione, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati sia nell'articolo 21 delle Condizioni di Assicurazione sia sul modulo di richiesta di liquida- zione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornata). L’intermediario è comunque a disposizione per l'assistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle con- dizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2952 comma 2 del codice civile, come recentemente modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai benefi- ciari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e succes- sive modificazioni ed integrazioni entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera, Insurance Contract
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. In tutti i casi di liquidazioneAi fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contratto, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia Compagnia, o tramite l’intermediario, una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati sia nell'articolo 21 20 delle Condizioni di Assicurazione sia e sul modulo di richiesta di liquida- zione liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione ver- sione sempre aggiornata). L’intermediario è comunque a disposizione per l'assistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali della prestazione assicurata a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle con- dizioni previste per la liquidazioneprevio accertamento dell’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’artdell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come recentemente modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai benefi- ciari dei contratti che Se non sono reclamati è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto entro il termine di prescrizione del relativo dirittosuddetto termine, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e succes- sive successive modificazioni ed integrazioni integrazioni, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello quel- lo in cui matura il termine di prescrizione.
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Samples: Insurance Contract, Insurance Agreement
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. In tutti i casi di liquidazioneAi fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contratto, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia o tramite l’Intermediario una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati sia nell'articolo 21 20 delle Condizioni di Assicurazione sia sul modulo di richiesta di liquida- zione liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornataaggiornata o presso l’Intermediario che ha emesso il contratto). L’intermediario L’Intermediario presso il quale è stato concluso il contratto è comunque a disposizione per l'assistenza l'assi- stenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 20 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo previo l'accertamento delle con- dizioni previste per la liquidazionedell’effet- tiva esistenza dell’obbligo di pagamento. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2952 comma 2 del codice civile, come recentemente modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono prescrivo- no in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai benefi- ciari dei contratti che Se non sono reclamati è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto entro il termine di prescrizione del relativo dirittosuddetto termine, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e succes- sive successive modificazioni ed integrazioni integrazioni, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione.
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Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. In tutti i casi di liquidazioneAi fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contratto, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia o tramite l’Intermediario una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati sia nell'articolo 21 20 delle Condizioni di Assicurazione sia sul modulo di richiesta di liquida- zione liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornataaggiornata o presso l’Intermediario che ha emesso il contratto). L’intermediario L’Intermediario presso il quale è stato concluso il contratto è comunque a disposizione per l'assistenza l'assi- stenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo previo l'accertamento delle con- dizioni previste per la liquidazionedell’effet- tiva esistenza dell’obbligo di pagamento. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2952 comma 2 del codice civile, come recentemente modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono prescrivo- no in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai benefi- ciari dei contratti che Se non sono reclamati è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto entro il termine di prescrizione del relativo dirittosuddetto termine, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e succes- sive successive modificazioni ed integrazioni integrazioni, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione.
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Samples: Insurance Contract
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. In tutti i casi di liquidazione, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati sia nell'articolo 21 20 delle Condizioni di Assicurazione sia sul modulo di richiesta di liquida- zione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornataaggiornata o presso lo sportello bancario che ha emesso il contratto). L’intermediario Lo sportello bancario presso il quale è stato concluso il contratto è comunque a disposizione per l'assistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle con- dizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2952 comma 2 del codice civile, come recentemente modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai benefi- ciari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e succes- sive modificazioni ed integrazioni entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. In tutti i casi di liquidazioneAi fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contratto, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia Compagnia, o tramite l'Intermediario, una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati sia nell'articolo 21 nell'art. 19 delle Condizioni di Assicurazione sia e sul modulo di richiesta di liquida- zione liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione ver- sione sempre aggiornata). L’intermediario In alternativa, l’Intermediario presso il quale è comunque stato concluso il contratto è a disposizione per l'assistenza l'as- sistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle con- dizioni previste per la liquidazioneprevio accertamento dell’effetti- va esistenza dell’obbligo di pagamento. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2952 comma 2 del codice civile, come recentemente modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto con- tratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai benefi- ciari dei contratti che Se non sono reclamati è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto entro il termine di prescrizione del relativo dirittosuddetto termine, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e succes- sive successive modificazioni ed integrazioni integrazioni, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello quel- lo in cui matura il termine di prescrizione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. In tutti i casi di liquidazioneAi fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contratto, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia Compagnia, o tramite l'Intermediario, una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati sia nell'articolo 21 nell'art. 22 delle Condizioni di Assicurazione sia e sul modulo di richiesta di liquida- zione liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornataaggiornata o presso l'intermediario che ha emesso il contratto). L’intermediario In alternativa, la banca presso la quale è comunque stato concluso il contratto è a disposizione per l'assistenza l'assisten- za necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopracompleta, dopo l'accertamento delle con- dizioni condi- zioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente dell’avente diritto sono dovuti gli interessi moratorilegali. Si ricorda che, ai sensi dell’artdell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come recentemente modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai benefi- ciari dei contratti che Se non sono reclamati è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto entro il termine di prescrizione del relativo dirittosuddetto termine, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e succes- sive successive modificazioni ed integrazioni integrazioni, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello quel- lo in cui matura il termine di prescrizione.
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Samples: Assicurazione Temporanea Di Gruppo
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. In tutti i casi di liquidazioneAi fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contratto, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia Compagnia, o tramite l’intermediario, una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati sia nell'articolo 21 nell'Art. 20 delle Condizioni di Assicurazione sia e sul modulo di richiesta di liquida- zione liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione ver- sione sempre aggiornata). L’intermediario L’ntermediario tramite cui è stato concluso il contratto è comunque a disposizione per l'assistenza necessaria per l'espletamento assistere il Contraente nell'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivoaggiun- tivo. Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali della prestazione assicurata a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle con- dizioni previste per la liquidazioneprevio accertamento dell’effettiva esi- stenza dell’obbligo di pagamento. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’artdell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come recentemente modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai benefi- ciari dei contratti che Se non sono reclamati è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto entro il termine di prescrizione del relativo dirittosuddetto termine, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e succes- sive successive modificazioni ed integrazioni integrazioni, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello quel- lo in cui matura il termine di prescrizione.
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Samples: Insurance Contract
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. In tutti i casi di liquidazioneAi fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contratto, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia Compagnia, o tramite l’Intermediario, una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati sia nell'articolo 21 19 delle Condizioni di Assicurazione sia e sul modulo di richiesta di liquida- zione liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, Informativo e disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornata). L’intermediario In alternativa, l’Intermediario presso il quale è comunque stato concluso il contratto è a disposizione per l'assistenza l'as- sistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle con- dizioni previste per la liquidazioneprevio accertamento dell’effetti- va esistenza dell’obbligo di pagamento. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’artdell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come recentemente modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai benefi- ciari dei contratti che Se non sono reclamati è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto entro il termine di prescrizione del relativo dirittosuddetto termine, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e succes- sive successive modificazioni ed integrazioni integrazioni, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello quel- lo in cui matura il termine di prescrizione.
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Samples: Insurance Agreement
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. In tutti i casi di liquidazioneAi fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contratto, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia Compagnia, o tramite l’Intermediario, una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati sia nell'articolo 21 19 delle Condizioni di Assicurazione sia e sul modulo di richiesta di liquida- zione liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, Informativo o disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornata). L’intermediario è comunque a disposizione per l'assistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali della prestazione assicurata a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle con- dizioni previste per la liquidazioneprevio accertamento dell’effettiva esi- stenza dell’obbligo di pagamento. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’artdell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come recentemente modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai benefi- ciari dei contratti che Se non sono reclamati è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto entro il termine di prescrizione del relativo dirittosuddetto termine, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e succes- sive successive modificazioni ed integrazioni integrazioni, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello quel- lo in cui matura il termine di prescrizione.
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Samples: Assicurazione
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. In tutti i casi di liquidazione, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati sia nell'articolo 21 19 delle Condizioni di Assicurazione sia e sul modulo di richiesta di liquida- zione liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile disponibi- le sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornataaggiornata o presso lo sportello bancario che ha emesso il contratto). L’intermediario In alternativa, la banca presso la quale è comunque stato concluso il contratto è a disposizione per l'assistenza l'assisten- za necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle con- dizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’artdell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come recentemente modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata avanza- ta richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai benefi- ciari Beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti devolu- ti al fondo di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e succes- sive successive modificazioni ed integrazioni entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine termi- ne di prescrizione.
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Samples: Insurance Contract
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. In tutti caso di decesso, i casi di liquidazione, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati sia nell'articolo 21 delle Condizioni di Assicurazione sia sul Beneficiari designati devono compilare debitamente l’apposito modulo di richiesta di liquida- zione (allegato alle- gato alle Condizioni di Assicurazione Contrattuali contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornataaggiornata o presso lo sportello bancario che ha emesso il contratto), e inviare lo stesso a: Eurovita Assicurazioni S.p.A. Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx unitamente alla documentazione di cui all’art. L’intermediario 32 delle Condizioni Contrattuali di assicurazione e secondo le modalità ivi indicate. In alternativa, la banca presso la quale è comunque stato concluso il contratto è a disposizione per l'assistenza l'assisten- za necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle con- dizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’artdell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come recentemente modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono prescrivo- no in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai benefi- ciari beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e succes- sive successive modificazioni ed integrazioni entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione.
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Samples: Insurance Contract
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione. In tutti i casi di liquidazioneAi fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contratto, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia Compagnia, o tramite l’intermediario, una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati sia nell'articolo 21 nell'Art. 19 delle Condizioni di Assicurazione sia e sul modulo di richiesta di liquida- zione liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, Informativo o disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornata). L’intermediario L’Intermediario tramite cui è stato concluso il contratto è comunque a disposizione per l'assistenza necessaria per l'espletamento assistere il Contraente nell'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. Eurovita Assicurazioni S.p.A esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore favo- re dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle con- dizioni previste per la liquidazioneprevio accertamento dell’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento. Decorso tale termine, a favore dell'avente del- l'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Si ricorda che, ai sensi dell’artdell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come recentemente modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai benefi- ciari dei contratti che Se non sono reclamati è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto entro il termine di prescrizione del relativo dirittosuddetto termine, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e succes- sive successive modificazioni ed integrazioni integrazioni, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello quel- lo in cui matura il termine di prescrizione.
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