Documenti di lavoro. Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 2003 e dal DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti: - scheda anagrafica e professionale (in sostituzione libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento); - stato di famiglia; - residenza anagrafica; - libretto di idoneità sanitaria (ove previsto); - fotocopia di codice fiscale; - fotocopia documento di riconoscimento valido; - certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale (se obbligatorio); - eventuale libretto di pensione; - certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica. E’ ammessa l’autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di legge. La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione.
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Documenti di lavoro. Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgsD.Lgs. n.196 del 2003 n. 196/2003 e dal DPR D.P.R. n. 445 del 2000 e 445/2000e successive modificazioni e/o integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti: - scheda anagrafica e professionale (in sostituzione libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento); - stato di famiglia; - residenza anagrafica; - libretto di idoneità sanitaria (ove previsto); - fotocopia di codice fiscale; - fotocopia documento di riconoscimento valido; - certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale (se obbligatorio); - eventuale libretto di pensione; - certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica. E’ ' ammessa l’autocertificazione l'autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di legge. La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione.
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Documenti di lavoro. Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 2003 dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal DPR dalla legge 4 giugno 1968, n. 445 del 2000 15 e successive modificazioni e/o integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti: - scheda anagrafica e professionale (in sostituzione libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento); - stato di famiglia; - residenza anagrafica; - libretto di idoneità sanitaria (ove previsto); - fotocopia di codice fiscale; - fotocopia documento di riconoscimento valido; - certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale (se obbligatorio); - eventuale libretto di pensione; - certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica. E’ ' ammessa l’autocertificazione l'autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di legge. La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione.
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Documenti di lavoro. Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. Dlgs n.196 del 2003 e dal DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti: - – scheda anagrafica e professionale (in sostituzione libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento); - – stato di famiglia; - – residenza anagrafica; - – libretto di idoneità sanitaria (ove previsto); - – fotocopia di codice fiscale; - – fotocopia documento di riconoscimento valido; - – certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale (se obbligatorio); - – eventuale libretto di pensione; - – certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica. E’ È ammessa l’autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di legge. La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione.
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Documenti di lavoro. Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 2003 dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 e dal DPR n. 445 del 2000 dalla legge 4 giugno 1968 n.15 e successive modificazioni e/o integrazioni, ,all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti: - scheda anagrafica e professionale (in sostituzione libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento); - stato di famiglia; - residenza anagrafica; - libretto di idoneità sanitaria (ove previsto); - fotocopia di codice fiscale; - fotocopia documento di riconoscimento valido; - certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale (se obbligatorio); - eventuale libretto di pensione; - certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica. E’ ammessa ammesso l’autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di legge. La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione.
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Documenti di lavoro. Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 2003 e dal DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti: - scheda anagrafica e professionale (in sostituzione libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento); - stato di famiglia; - residenza anagrafica; - libretto di idoneità sanitaria (ove previsto); - fotocopia di codice fiscale; - fotocopia documento di riconoscimento valido; - certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale (se obbligatorio); - eventuale libretto di pensione; - certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica; - il certificato penale, ove richiesto ex articolo 25bis del Dpr 313/2002 (come modificato dal Dlgs 39/2014). E’ ammessa l’autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di legge. La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione.
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Documenti di lavoro. Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgsD.Lgs. n.196 n. 196 del 2003 e dal DPR D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni, all'atto dell'assunzione all’atto dell’assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare con- segnare i seguenti documenti: - scheda anagrafica e professionale (in sostituzione libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento); - stato di famiglia; - residenza anagrafica; - libretto di idoneità sanitaria (ove previsto); - fotocopia di codice fiscale; - fotocopia documento di riconoscimento valido; - certificato di iscrizione all'alboall’albo/ordine professionale (se obbligatorio); - eventuale libretto di pensione; - certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica. E’ È ammessa l’autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di legge. La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzioneall’atto dell’assunzione.
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Documenti di lavoro. Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 2003 dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 e dal DPR n. 445 del 2000 dalla legge 4 giugno 1968 n.15 e successive modificazioni e/o integrazioni, ,all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti: - scheda anagrafica e professionale (in sostituzione libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento); - stato di famiglia; - residenza anagrafica; - libretto di idoneità sanitaria (ove previsto); - fotocopia di codice fiscale; - fotocopia documento di riconoscimento valido; - certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale (se obbligatorio); - eventuale libretto di pensione; - certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica. E’ ' ammessa l’autocertificazione l'autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di legge. La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione.
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Documenti di lavoro. Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 2003 e dal DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni, ,all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti: - scheda anagrafica e professionale (in sostituzione libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento); - stato di famiglia; - residenza anagrafica; - libretto di idoneità sanitaria (ove previsto); - fotocopia di codice fiscale; - fotocopia documento di riconoscimento valido; - certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale (se obbligatorio); - eventuale libretto di pensione; - certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica. E’ ammessa l’autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di legge. La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione.
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Documenti di lavoro. Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 2003 dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 e dal DPR n. 445 del 2000 dalla legge 4 giugno 1968 n.15 e successive modificazioni e/o integrazioni, ,all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti: - scheda anagrafica e professionale (in sostituzione libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento); - stato di famiglia; - residenza anagrafica; - libretto di idoneità sanitaria (ove previsto); - fotocopia di codice fiscale; - fotocopia documento di riconoscimento valido; - certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale (se obbligatorio); - eventuale libretto di pensione; - certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica. E’ ammessa l’autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di legge. La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione.
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Documenti di lavoro. Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgsD.Lgs. n.196 n. 196 del 2003 e dal DPR D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti: - scheda anagrafica e professionale (in sostituzione libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento); - stato di famiglia; - residenza anagrafica; - libretto di idoneità sanitaria (ove previsto); - fotocopia di codice fiscale; - fotocopia documento di riconoscimento valido; - certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale (se obbligatorio); - eventuale libretto di pensione; - certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica. E’ È ammessa l’autocertificazione l'autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di legge. La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione.
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