Domande fuori termine Clausole campione

Domande fuori termine. 6.1.1.1 Domande ordinanza n. 29/2012 fuori termine
Domande fuori termine. 6.1.1.1 Domande ordinanza n. 29/2012 fuori termine Nel caso di edifici classificati con livello operativo B o C, i soggetti legittimati (vedi capitolo 2) dovevano depositare la domanda mediante la procedura su piattaforma MUDE, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2014. Con l’Ordinanza n. 39/2014 è stato possibile, per casi eccezionali, gravi e motivati, indipendenti dalla volontà del richiedente, che avessero dimostrato l’intervenuta impossibilità a presentare la domanda di contributo nel termine stabilito, avanzare al Comune apposita istanza, per essere autorizzato a presentare la domanda entro un nuovo termine che lo stesso comune avrebbe dovuto stabilire in relazione alla specifica situazione rappresentata, ma che comunque non poteva essere superiore a 90 giorni dalla autorizzazione comunale pena la decadenza del contributo. L’ordinanza n. 40/2015 ha stabilito che dal 1 ottobre 2015 non potessero essere più accettate istanze per essere autorizzati a presentare domande di contributo fuori termine. Successivamente, l’art. 8 dell’ordinanza n. 14/2016 (domande tardive) ha previsto la possibilità per i soli proprietari residenti in edifici che sono stati oggetto di ordinanza di inagibilità prima del 31/03/2014 e che per gravi motivi indipendenti dalla propria volontà non avevano presentato domanda di contributo entro il 30/04/2014, di avanzare istanza al Comune di competenza per essere autorizzati al deposito della domanda per lo stesso edificio. Qualora il Comune ritenga valide le motivazioni addotte può autorizzare il deposito della domanda per l’intervento di riparazione con rafforzamento locale entro 90 giorni dall’autorizzazione stessa, dando comunicazione al Commissario della decisione assunta. Nel caso in cui l’ordinanza di inagibilità sia stata emessa dopo il 31/03/2014 e comunque prima del 23/03/2016 (data di entrata in vigore dell’ordinanza n. 14/2016), sulla base di scheda AEDES compilata da tecnici allo scopo abilitati, l’istanza di cui sopra può ugualmente essere avanzata al Comune il quale, verificato che le motivazioni del ritardo non siano imputabili alla volontà del richiedente, può autorizzare la presentazione della domanda entro 90 giorni dalla stessa autorizzazione. Qualora invece, sempre nel caso di edifici contenenti almeno una abitazione principale (agibile non sgomberata), il comune abbia ricevuto o riceva, entro e non oltre 20 giorni dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza n.14/2016, segnalazioni corredate da relazioni tec...
Domande fuori termine. 1. Le domande presentate dopo la scadenza prevista dal bando (domande fuori termine), vengono collocate in due distinte graduatorie per i residenti e per i non residenti, redatte sulla base degli ordinari criteri di cui al successivo articolo 12. Dette graduatorie sono aggiornate alle domande presentate entro il giorno precedente l’assegnazione con atto di data certa.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).