Donazioni promissorie. 1. La donazione che consiste nell’assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto: - la prestazione di una fornitura strumentale all’attività del Comune o alla collettività la prestazione di un servizio strumentale all’attività del Comune o alla collettività; - la prestazione di lavori da effettuarsi su immobili, fabbricati o terreni, nella disponibilità del Comune. 2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo. 3. La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interessi pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere: a) che l’esecuzione della fornitura, del servizio, dei lavori sia svolta da soggetto: - in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell’Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni, abilitazioni, autorizzazioni); - operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; - dotato di copertura assicurativa per l’attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente; b) un regime di responsabilità del donante, e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l’esecuzione della convenzione, tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune stesso; c) l’estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato; d) il divieto di cessione del contratto di donazione; e) la durata e l’indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico. 4. L’accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi, forniture o lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall’eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.
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Samples: Regolamento Comunale
Donazioni promissorie. 1. La 0.Xx donazione che consiste nell’assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto: - la prestazione di una fornitura strumentale all’attività del Comune o alla collettività la prestazione di un servizio strumentale all’attività del Comune o alla collettività; - la prestazione di lavori da effettuarsi su immobili, fabbricati suoli o terreni, terreni nella disponibilità del Comune.
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.
3. La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interessi pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere:
a) che l’esecuzione della fornitura, del servizio, dei lavori sia svolta da soggetto: - in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell’Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni, abilitazioni, autorizzazioni); - operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; - dotato di copertura assicurativa per l’attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente;
b) un regime di responsabilità del donante, donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l’esecuzione della convenzione, convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune stessoComune;
c) l’estraneità la estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;
d) il divieto di cessione del contratto di donazione;
e) la durata e l’indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico.
4. L’accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi, forniture servizi o lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall’eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina E La Gestione Delle Sponsorizzazioni
Donazioni promissorie. 1. La donazione che consiste nell’assunzione nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto: - la prestazione di una fornitura strumentale all’attività all'attività del Comune o alla collettività collettività; - la prestazione di un servizio strumentale all’attività all'attività del Comune o alla collettività; - la prestazione di lavori da effettuarsi su immobili, fabbricati suoli o terreni, terreni nella disponibilità del Comune.
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.
3. La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interessi interesse pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere:
a) : - che l’esecuzione l'esecuzione della fornitura, del servizio, dei lavori sia svolta da soggetto: - . in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell’Ente dell'Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni, abilitazioni, certificazioni — abilitazioni — autorizzazioni); - . operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; - . dotato di copertura assicurativa per l’attività l'attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente;
b) ; - un regime di responsabilità del donante, donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l’esecuzione l'esecuzione della convenzione, convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune stesso;
c) l’estraneità Comune; - la estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;
d) ; - il divieto di cessione del contratto di donazione;
e) ; - la durata e l’indicazione l'indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico.
4. L’accettazione L'accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi, forniture servizi o lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall’eventuale dall'eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.
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Samples: Regolamento Per La Gestione Dei Contratti Di Sponsorizzazione
Donazioni promissorie. 1. La donazione che consiste nell’assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto: - • la prestazione di una fornitura strumentale all’attività del Comune o alla collettività la prestazione di un servizio strumentale all’attività del Comune o alla collettività; - • la prestazione di lavori da effettuarsi su immobili, fabbricati suoli o terreni, terreni nella disponibilità del Comune.
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.
3. La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interessi pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere:
a) : - che l’esecuzione della fornitura, del servizio, dei lavori sia svolta da soggetto: - • in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell’Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni, abilitazioni, autorizzazioni); - • operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; - • dotato di copertura assicurativa per l’attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente;
b) ; - un regime di responsabilità del donante, donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l’esecuzione della convenzione, convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune stesso;
c) l’estraneità Comune; - la estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;
d) ; - il divieto di cessione del contratto di donazione;
e) ; - la durata e l’indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico.
4. L’accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi, forniture servizi o lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall’eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina E La Gestione Delle Sponsorizzazioni
Donazioni promissorie. 1. La donazione che consiste nell’assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto: - • la prestazione di una fornitura strumentale all’attività del Comune o alla collettività la prestazione di un servizio strumentale all’attività del Comune o alla collettività; - • la prestazione di lavori da effettuarsi su immobili, fabbricati suoli o terreni, terreni nella disponibilità del Comune.
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.
3. La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interessi pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere:
a) : ⮚ che l’esecuzione della fornitura, del servizio, dei lavori sia svolta da soggetto: - • in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell’Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni, abilitazioni, autorizzazioni); - • operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; - • dotato di copertura assicurativa per l’attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente;
b) ; ⮚ un regime di responsabilità del donante, donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l’esecuzione della convenzione, convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune stesso;
c) l’estraneità Comune; ⮚ la estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;
d) ; ⮚ il divieto di cessione del contratto di donazione;
e) ; ⮚ la durata e l’indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico.
4. L’accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi, forniture servizi o lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall’eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.
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Donazioni promissorie. 1. La donazione che consiste nell’assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto: - la prestazione di una fornitura strumentale all’attività del Comune o alla collettività collettività; - la prestazione di un servizio strumentale all’attività del Comune o alla collettività; - la prestazione di lavori da effettuarsi su immobili, fabbricati suoli o terreni, terreni nella disponibilità del Comune.
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.
3. La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interessi interesse pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere:
a) : - che l’esecuzione della fornitura, del servizio, dei lavori sia svolta da soggetto: - • in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell’Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni, abilitazioni, certificazioni – abilitazioni – autorizzazioni); - • operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; - • dotato di copertura assicurativa per l’attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente;
b) ; - un regime di responsabilità del donante, donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l’esecuzione della convenzione, convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune stesso;
c) l’estraneità Comune; - la estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;
d) ; - il divieto di cessione del contratto di donazione;
e) ; - la durata e l’indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico.
4. L’accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi, forniture servizi o lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall’eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.
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