Common use of Durata dei contratti in corso Clause in Contracts

Durata dei contratti in corso. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli in regime di proroga, la durata è fissata in sei anni per i rapporti di cui all'articolo 3 e in: a) dieci anni se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1939- 1940, o nel corso della medesima; b) undici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1940- 1941 e 1944-1945; c) tredici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1945-1946 e 1949-1950; d) quattordici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1950-1951 e 1959-1960; e) quindici anni se il rapporto ha avuto inizio successivamente all'annata agraria 1959-1960.

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Samples: Contratti Agrari, Contratti Di Affitto Agrari

Durata dei contratti in corso. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli in regime di proroga, la durata è fissata in sei anni per i rapporti di cui all'articolo all’articolo 3 e in: a) dieci anni se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata dell’annata agraria 1939- 1939-1940, o nel corso della medesima; b) undici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1940- 1940-1941 e 1944-1945; c) tredici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1945-1946 e 1949-1950; d) quattordici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1950-1951 e 1959-1960; e) quindici anni se il rapporto ha avuto inizio successivamente all'annata all’annata agraria 1959-1960. La durata prevista dal comma precedente decorre dalla entrata in vigore della presente legge.

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Samples: Contratti Agrari

Durata dei contratti in corso. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli in regime di prorogaxxxxxxx, la durata è fissata in sei anni per i rapporti di cui all'articolo all’articolo 3 e in: a) dieci anni se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata dell’annata agraria 1939- 1939-1940, o nel corso della medesima; b) undici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1940- 1941 e 1944-1945; c) tredici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1945-1945- 1946 e 1949-1950; d) quattordici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1950-1951 e 1959-1960; e) quindici anni se il rapporto ha avuto inizio successivamente all'annata all’annata agraria 1959-1959- 1960. La durata prevista dal comma precedente decorre dalla entrata in vigore della presente legge.

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Samples: Contratti Agrari

Durata dei contratti in corso. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli in regime di proroga, la durata è fissata in sei anni per i rapporti di cui all'articolo 3 e in: a) dieci anni se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1939- 1939-1940, o nel corso della medesima; b) undici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1940- 1941 e 1944-1945; c) tredici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1945-1946 e 1949-1950; d) quattordici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1950-1951 e 1959-1960; e) quindici anni se il rapporto ha avuto inizio successivamente all'annata agraria 1959-1960. La durata prevista dal comma precedente decorre dalla entrata in vigore della presente legge.

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Samples: Contratti Agrari

Durata dei contratti in corso. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (1) e per quelli in regime di proroga, la durata è fissata in sei anni per i rapporti di cui all'articolo 3 e in: a) a. dieci anni se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1939- 1939-1940, o nel corso della medesima; b) b. undici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1940- 1940-1941 e 1944-1945; c) tredici x. xxxxxxx anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1945-1946 e 1949-1950; d) quattordici x. xxxxxxxxxxx anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1950-1951 e 1959-1960; e) e. quindici anni se il rapporto ha avuto inizio successivamente all'annata agraria 1959-1960. La durata prevista dal comma precedente decorre dalla entrata in vigore della presente legge (2) (1-2) V. art. 63 e relativa nota.

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Samples: Norme Sui Contratti Agrari