Durata del procedimento Clausole campione
Durata del procedimento. Il procedimento di mediazione non può avere durata superiore a tre mesi a far data dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo diverso accordo delle parti.
Durata del procedimento. Il procedimento di mediazione avrà una durata non superiore a tre mesi e non è soggetto al termine feriale. Detto termine decorre dalla data di deposito della domanda, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal Giudice per il deposito della stessa.
Durata del procedimento. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della L. n. 241/1990, e dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Durata del procedimento. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs.n. 50/2016, il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, in ragione della particolare complessità delle offerte che verranno presentate dai partecipanti e del numero di concorrenti che si prevede interverranno alla presente gara che potrebbe comportare un prolungamento delle attività della Commissione di gara.
Durata del procedimento. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 c. 4 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Le offerte dovranno perciò avere validità irrevocabile per tale durata. Ai sensi del citato art. 32, c. 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. la Stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Durata del procedimento. Ai sensi dell’art, 6 del D. Lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione ha comunque una durata non superiore a quattro mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga adeguatamente motivata.
Durata del procedimento. Il procedimento non potrà avere durata superiore a quattro mesi dal deposito della domanda di conciliazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.
Durata del procedimento. 1. I termini per la conclusione dei procedimenti, ove non siano specificamente stabiliti in base a disposizioni normative nazionali o regionali, sono definiti nelle tabelle allegate al presente Regolamento ed aggiornate secondo le modalità di cui al precedente articolo 4.
2. Nel caso in cui non siano desumibili secondo le previsioni di cui al comma 1, i termini di conclusione del procedimento si intendono di 30 giorni.
3. I tempi fissati per la conclusione di ogni procedimento comprendono anche le fasi intermedie, interne all’Amministrazione, necessarie per il completamento dell’istruttoria.
4. La tutela in materia di silenzio dell’Amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’Amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti.
5. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
Durata del procedimento. Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito dell’istanza di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa, ai sensi del sesto o settimo periodo del comma 1-bis e ai sensi del comma 2 dell’art. 5 come modificato dal D.L. 69/13, non è soggetto a sospensione feriale. Resta salva la possibilità di proroga motivata su concorde richiesta delle parti.
Durata del procedimento. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, co. 2, della L. 241/1990, e dell’art. 32, co. 4, del D.Lgs. 50/2016, il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
