Durata del procedimento. Il procedimento di mediazione avrà una durata non superiore a tre mesi e non è soggetto al termine feriale. Detto termine decorre dalla data di deposito della domanda, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal Giudice per il deposito della stessa.
Durata del procedimento. Il procedimento di mediazione non può avere durata superiore a tre mesi a far data dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo diverso accordo delle parti.
Durata del procedimento. Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga motivata su concorde richiesta di tutte le parti.
Durata del procedimento. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della L. n. 241/1990, e dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Durata del procedimento. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, in ragione della particolare complessità delle offerte che verranno presentate dai partecipanti e del numero di concorrenti che si prevede interverranno alla presente gara.
Durata del procedimento. La durata, del presente procedimento è fissata in 180 giorni naturali consecutivi, dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, co.2 della L. 241/90 e dall’art. 32, co.4 del Codice.
Durata del procedimento. Ai sensi dell‟art, 6 del D. Lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione ha comunque una durata non superiore a quattro mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga adeguatamente motivata.
Durata del procedimento. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, L. n. 241/1990 e dell’art. 32, comma 4, del D.lgs. n.50/2016, in ragione della complessità delle offerte che verranno presentate dai partecipanti, la durata del presente procedimento, della validità delle offerte e della relativa garanzia a corredo delle stesse viene fissata in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
Durata del procedimento. Città Metropolitana di Bologna - Protocollo n. 79137 del 30/12/2022 11:44:55 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2-bis, L. n. 241/1990 e 32, comma 4 del Codice il termine di conclusione del procedimento in oggetto è fissato in 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
Durata del procedimento. Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa, salvo la necessità di proroga richiesta dalle parti. Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto dell' O.d.M., il Decreto Legislativo n.28/2010 ed il Decreto Ministeriale n. 180/2010 e successive modifiche e/o integrazioni.