Common use of Edifici realizzati in zona sismica Clause in Contracts

Edifici realizzati in zona sismica. Per gli edifici realizzati in zona sismica si applicheranno le prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e circolare n. 65 AA. GG. del 10 aprile 1997 “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”” di cui al d.m. 14 febbraio 1992 e d.m. 24 gennaio 1986 e successive modificazioni. Per quanto concerne le opere di fondazione, vale quanto stabilito dal d.m. 21 gennaio 1981 e dalla circolare n. 65 AA.GG. del 10 aprile 1997.

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Samples: comune.acquiterme.al.it

Edifici realizzati in zona sismica. Per gli edifici realizzati in zona sismica si applicheranno le prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e circolare n. 65 AA. GG. del 10 aprile 1997 “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”” di cui al d.m. 14 febbraio 1992 e d.m. 24 gennaio 1986 e successive modificazioni. Per quanto concerne le opere di fondazione, vale quanto stabilito dal d.m. 21 gennaio 1981 e dalla circolare n. 65 AA.GGXX.XX. del 10 aprile 1997.

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Samples: comune.acquiterme.al.it

Edifici realizzati in zona sismica. Per gli edifici realizzati in zona sismica si applicheranno le prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e circolare n. 65 AA. GG. del 10 aprile 1997 «Istruzioni per l’applicazione delle «Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”” »» di cui al d.m. 14 febbraio 1992 e d.m. 24 gennaio 1986 e successive modificazioni. Per quanto concerne le opere di fondazione, vale quanto stabilito dal d.m. 21 gennaio 1981 e dalla circolare n. 65 AA.GGXX.XX. del 10 aprile 1997.

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Samples: servizi.comune.fe.it

Edifici realizzati in zona sismica. Per gli edifici realizzati in zona sismica si applicheranno le prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e circolare n. 65 AA. GG. del 10 aprile 1997 «Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”» di cui al d.m. 14 febbraio 1992 e d.m. 24 gennaio 1986 e successive modificazioni. Per quanto concerne le opere di fondazione, vale quanto stabilito dal d.m. 21 gennaio 1981 e dalla circolare n. 65 AA.GGXX.XX. del 10 aprile 1997.

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