EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura è operante dalla suddetta data per tutti gli assicurati e relativi nuclei familiari trasmessi dalla Contraente all’adesione o entro 15 giorni dall’adesione (cfr. Art. 6 - Identificazione degli Assicurati). Il contratto ha durata annuale, ovvero scade alle ore 24 dello stesso giorno della data di decorrenza dell’anno successivo, così come indicato in polizza, e si rinnova tacitamente di anno in anno. Resta in ogni caso fermo il periodo di carenza e la diversa decorrenza della garanzia così come eventualmente indicato negli articoli delle Condizioni di Assicurazione. Il premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l’annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, a parziale deroga dell’articolo 1910 del X.X. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 00 (xxxxxx) giorni di cui sopra, la Società ha diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione della copertura, fermo il diritto ai premi scaduti nonché di richiederne l’esecuzione. Decorsi 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento della rata arretrata e la Società abbia agito il contratto è risoluto di diritto.
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EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza alla voce “Decorrenza contratto” se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti . In caso contrario, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del pagamento. La copertura è operante dalla suddetta data per tutti gli assicurati e relativi nuclei familiari trasmessi dalla Contraente all’adesione o entro 15 giorni dall’adesione (cfr. Art. 6 - Identificazione degli Assicurati). Il contratto ha durata annuale, ovvero scade alle ore 24 dello stesso giorno della data di decorrenza dell’anno successivo, così come indicato in polizza, e si rinnova tacitamente di anno in anno. Resta in ogni caso fermo il periodo di carenza e la diversa decorrenza della garanzia così come eventualmente indicato negli articoli delle Condizioni di Assicurazionepremio stesso. Il premio deve essere pagato all’Agenzia è determinato in base all’età dell’assicurato/i e alla sua attività lavorativa. Il premio così determinato, salvo quanto indicato all’art. 4 “Proroga dell’assicurazione – Durata della proroga – Variazione del premio”, resta costante per tutto il periodo per il quale l’Impresa si è assegnata la polizza oppure alla Società obbligata a contrarre. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di almeno un anno ed è interamente dovuto per l’annualità in corso, intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più ratepagamento rateale. In caso di variazione del contratto, il premio è determinato dall’età dell’assicurato al momento della variazione. la risoluzione del contratto, fermo il diritto alla riscossione anche giudiziale dei premi scaduti antecedentemente. quello di scadenza. Trascorsi ulteriori 15 giorni da tale termine l’Impresa ha diritto di dichiarare, con lettera raccomandata AR, Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° 15mo giorno dopo quello della scadenza e L’assicurazione sospesa riprende vigore a decorrere, qualora l’Impresa non abbia dichiarato la risoluzione, dalle ore 24 del giorno di pagamento del pagamentopremio e delle eventuali spese, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al stabilite nel contratto (art. 1901 Codice Civile). In caso di mancato pagamento dei del premio oltre 90 giorni dalla scadenza, decorrono nuovamente i termini di aspettativa previsti dall’art. 18 “Periodi di aspettativa (Carenza)”. I premi scaduti, a parziale deroga dell’articolo 1910 del X.X. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 00 (xxxxxx) giorni di cui sopra, devono essere pagati all’ufficio assicurativo alla quale è assegnata la Società ha diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione della copertura, fermo il diritto ai premi scaduti nonché di richiederne l’esecuzione. Decorsi 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento della rata arretrata e la Società abbia agito il contratto è risoluto di dirittopolizza oppure alla Direzione dell’Impresa.
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