CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER SPESE MEDICHE DA MALATTIA E INFORTUNIO, DIARIA DA RICOVERO E CONVALESCENZA, GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI, I.P.M.
NOBIS SALUS
MODELLO NS.2018.001-2019.001 - AGGIORNAMENTO 30.10.2019
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
CONTATTI UTILI
ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7
NUMERO VERDE dall’Italia 800.894149
NUMERO dall’estero
x00.000.0000000
SCARICA CON NOBIS, L’ASSISTENZA A PORTATA DI APP!
Tutti i prodotti Nobis Filo diretto includono CON NOBIS: l’app per smartphone e tablet grazie alla quale, in caso di necessità, potrai richiedere assistenza di qualità con un touch!
Scaricala gratuitamente e accedi con il tuo numero di polizza.
GOOGLE PLAY APPLE STORE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione Infortuni alla Persona Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Nobis Salus
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
·
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento: Set informativo
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
La presente polizza indennizza all’Assicurato un importo in caso di Morte per Infortunio e Invalidità permanente da infortunio, Xxxxxxxx spese mediche da infortunio, Diaria giornaliera per ricovero, Diaria da convalescenza, Indennità giornaliera in caso di gessatura, Inabilità temporanea da infortunio, Invalidità permanente da malattia e Grandi interventi Chirurgici. Il tutto è completato da una gamma di prestazioni di assistenza (incluse nel pacchetto minimo) messe a disposizione dall’Impresa tramite la propria Centrale Operativa. Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
🗴 Il contratto prevede un limite massimo di età assicurabile, a norma del quale risulteranno
assicurabili:
• Per le garanzie infortuni: le persone che al momento della stipula non abbiano ancora compiuto il 75° anno di età, fermo restando che l’assicurazione rimarrà in vigore per i soggetti già assicurati al momento del raggiungimento dell’età limite.
• Per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia: le persone che al momento della stipula non abbiano ancora compiuto il 65° anno di età, fermo restando che l’assicurazione cesserà alla prima scadenza annuale successiva al compimento del 65° anno.
🗴 Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute,
le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; di conseguenza l’assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.
CHE COSA È ASSICURATO?
Morte per Infortunio
🗸 L’Impresa corrisponde, ai beneficiari designati o agli eredi dell’Assicurato, il capitale indicato in polizza per il caso morte da infortunio, in caso di:
1. infortunio che abbia come conseguenza diretta la morte dell’Assicurato e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza della polizza, non oltre due anni dal giorno dell’infortunio;
2. scomparsa dell’Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza, ed il corpo dell’Assicurato non sia stato ritrovato e siano trascorsi almeno sei mesi dalla presentazione dell’istanza di “morte presunta” a termini degli artt. 60 e 62 Cod. Civ.
Invalidità permanente da Infortunio
🗸 In caso di infortunio che abbia come conseguenza diretta una invalidità permanente dell’Assicurato, verificatasi anche successivamente alla scadenza della polizza ma non oltre
due anni dalla data dell’infortunio, l’Impresa corrisponde l’indennità, calcolata sulla somma assicurata, in base al grado di invalidità permanente accertata.
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Tutte le garanzie non comprendono:
! gli infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
! gli infortuni causati dall’abuso di psicofarmaci e dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
! gli infortuni causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
! gli infarti e le ernie non traumatiche;
! gli infortuni che l’Assicurato può subire durante l’uso, anche come passeggero, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo quali alianti, deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili.
! gli infortuni sofferti durante l’arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
! gli infortuni occorsi in occasione di:
› trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
› terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
› conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortuni.
! gli infortuni subiti all’estero durante l’espletamento del servizio militare o del servizio civile sostitutivo dello stesso;
! dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico e sci estremo, bob, skeleton, rugby, football americano, immersione con autorespiratore e attività subacquee, paracadutismo o sport aerei;
! dalla partecipazione a competizioni ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, pallacanestro, pallavolo, beach volley, hockey, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
! da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche;
! da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, atti contro la propria persona da lui volontariamente commessi o consentiti;
! dall’attività di xxxxxxxxx, sommozzatore, acrobata e stuntman;
! da malattie mentali, disturbi psichici in genere;
! dall’intervento – comunque inteso - delle Forze Armate dello Stato;
! da guerra dichiarata o comunque insorta, anche civile e insurrezioni comunque intese;
! sono comunque esclusi :
° la sieropositività da HIV;
° i trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
° aborto volontario non terapeutico
° cure dentarie e paradontopatie;
che per la fecondazione assistita maschile e/o femminile;
! Relativamente alla garanzia Indennità Permanente da Malattia:
È esclusa dal presente contratto ogni responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall’asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.
° prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche che si rendano necessarie sia per la sterilità
🗸 In caso di invalidità permanente pari o superiore all’80% sarà liquidata l’intera somma
assicurata.
🗸 Sono previste le seguenti estensioni a pagamento:
• Tabella INAIL: rinuncia all’applicazione della franchigia pervista nella relativa tabella;
• Assorbimento franchigia: si riduce la percentuale dal 30% al 10% il grado di IP a
partire dal quale non viene applicata alcuna franchigia;
• Sopravvalutazione valori di liquidazione: dall’invalidità accertata pari o superiore al
20% si applica la tabella C del fascicolo Informativo;
• Scalata di roccia: è compresa in garanzia la pratica non professionale della scalata di
roccia fino al 5° grado della scala di U.I.A.A.:
• Immersioni con autorespiratore: è compresa in garanzia la pratica non professionale di immersioni con autorespiratore, semprechè l’Assicurato sia in possesso di brevetto;
• Terremoto: sono compresi in garanzia, gli infortuni occorsi all’Assicurato a seguito di terremoto.
Attività sportive
🗸 Ferme le esclusioni, l’assicurazione vale per gli infortuni che gli Assicurati subiscano, durante la partecipazione, a livello non professionale, a competizioni organizzate o
patrocinate dalle rispettive Federazioni Sportive o Enti similari relative agli sport dettagliati nelle Condizioni di Assicurazione.
Inabilità temporanea da infortunio
🗸 Nel caso si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa riconosce, in caso di inabilità temporanea, il pagamento della somma giornaliera assicurata per un
periodo massimo di 365 giorni dall’infortunio.
Diaria giornaliera per ricovero
🗸 La diaria prescelta viene riconosciuta in caso di ricovero comprovato da Cartella Clinica a seguito di infortunio, indennizzabile a termini di polizza per ogni giorno di degenza e per
una durata massima di 365 giorni, anche non consecutivi, fino a 2 anni dall’infortunio.
Diaria da convalescenza da infortunio
🗸 Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza comporta ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura, l’Impresa corrisponde l’indennità giornaliera di convalescenza indicata in
xxxxxxx, per un numero di giorni pari a quelli del ricovero, indipendentemente dalla durata della convalescenza prescritta dal medico curante, per un periodo massimo di 20 giorni per anno assicurativo.
Indennità giornaliera di gessatura
🗸 Qualora l’infortunio comporti l’immobilizzazione con gesso l’indennità giornaliera prescelta
verrà liquidata all’Assicurato con un massimo di 20 giorni per infortunio alle dita e 50 giorni
in tutti gli altri casi.
Rimborso spese mediche da infortunio
🗸 In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che ha per conseguenza diretta oneri derivanti all’Assicurato per spese di cura, l’Impresa rimborsa, entro il limite del
massimale prescelto, le spese sostenute dall’Assicurato per gli accertamenti diagnostici, gli onorari dei medici e chirurghi, i diritti di sala operatoria, le rette di degenza.
Invalidità permanente da malattia
🗸 In caso di malattia che abbia come conseguenza diretta una invalidità permanente dell’Assicurato, l’Impresa corrisponde l’indennità, calcolata sulla somma assicurata, in base
al grado di invalidità permanente accertata.
Grande Intervento Chirurgico
🗸 In caso di grande intervento chirurgico come previsto nell’allegato 3 di Polizza, l’Impresa
corrisponde nel limite del massimale prescelto in polizza il rimborso delle spese sanitarie
sostenute la cui durata e tipologia viene descritta nel Fascicolo Informativo.
Assistenza
🗸 A seguito del verificarsi di un evento oggetto di copertura, l’Assicurato potrà beneficiare di una serie di prestazioni di Assistenza, meglio dettagliate nella Sezione contrattuale di
riferimento.
DOVE VALE LA COPERTURA?
🗸 L’assicurazione vale per il mondo intero. Tuttavia la valutazione dell’infortunio e la corresponsione della relativa indennità
verranno effettuate in Italia e in valuta Euro.
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell’Indennizzo.
Il Contraente ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima
rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione ha validità annuale e – se stipulata con tacito rinnovo – alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Il Contraente potrà disdire la polizza, ove sita stata stipulata con tacito rinnovo, inviando all’Impresa una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni dalla scadenza annuale contrattualmente prevista.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
ASSICURAZIONE INFORTUNI
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Nobis Salus
Versione n. 1 del 30 Ottobre 2019 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2018
Bilancio approvato il 29/04/2019
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 43.549.367 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 9.435.603.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 126,18% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 280,40% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
In merito alle Garanzie Morte per Infortunio e Invalidità Permanente da Infortunio (comprese le Estensione sempre incluse) non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Base Nobis Salus. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Indicare l’opzione | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Xxxxx Xxxxx. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Diaria da ricovero da Infortunio | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Diaria da convalescenza da Infortunio | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Diaria da gessatura da Infortunio | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Inabilità temporanea da infortunio | Nel caso si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa riconosce, in caso di inabilità temporanea, il pagamento della somma giornaliera assicurata, per un periodo massimo di 365 giorni a partire dal giorno dell’infortunio, con le seguenti modalità: - integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di esercitare le sue occupazioni professionali; - ridotta al 50%, per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni professionali. L’indennizzo per inabilità temporanea decorre dalle ore 24 del giorno dell’infortunio regolarmente denunciato come disposto all’Art. 34 “Denuncia di sinistro da infortunio e obblighi relativi”, dedotti i giorni di franchigia e viene corrisposto fino alle ore 24 dell’ultimo giorno di inabilità, fermo il limite sopraindicato. |
Xxxxxxxx spese mediche da infortunio | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Invalidità permanente da malattia | L’impresa riconosce, fino a concorrenza del capitale assicurato, in caso di invalidità permanente conseguente a malattia, a condizione che l’invalidità, abbia un grado pari o superiore al 25% della totale, e che sia conseguente di una malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto. |
Immersione con autorespiratore | Xxxxxxx risulti dalla scheda di polizza l’acquisto della presente estensione è compresa in garanzia la pratica non professionale delle immersioni con autorespiratore, sempreché l’Assicurato sia in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da una associazione legalmente autorizzata o stia partecipando al corso volto all’ottenimento del suddetto brevetto. Sono pertanto comprese anche le embolie gassose. |
Danno Estetico | Qualora a seguito di evento indennizzabile, l’Assicurato riporti lesioni al viso tali da provocarne lo sfregio permanente o la deturpazione, l’impresa riconosce il rimborso delle spese sostenute per cure ed applicazioni effettuate, entro due anni dalla guarigione clinica, allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica e estetica. |
Perdita Anno Scolastico | A seguito di evento indennizzabile, l’impresa corrisponderà un’indennità indicata in polizza, per la perdita di anno scolastico per assicurati di età inferiore a 20 anni. |
Grande Intervento Chirurgici | In caso di grande intervento chirurgico, l’impresa riconosce sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza il rimborso delle spese sanitarie sostenute, nei 90 giorni precedenti l’inizio del ricovero, durante il ricovero per un massimo di 360 giorni e nei 120 giorni successivi al ricovero. |
Assistenza | a) Consulti medici La Centrale Operativa mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario. b) Invio medico La Centrale Operativa mette a disposizione, tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 08.00 successive e 24 ore su 24 al sabato e festivi, il proprio Servizio di Guardia Medica che garantisce la disponibilità di medici generici, pediatri e cardiologi pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima valutazione telefonica con il medico di guardia interno, la Centrale Operativa invierà il medico richiesto; il costo dell’intervento è a carico dell’Impresa. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa organizza il trasferimento in autoambulanza del paziente in un pronto soccorso; il costo di tale intervento è a carico dell’Impresa. La prestazione è fornita per un massimo di 3 volte per anno ed è valida esclusivamente in Italia. c) Trasporto in ambulanza La Centrale Operativa, qualora l’assicurato necessiti di un trasporto sanitario non in emergenza, organizza il trasferimento inviando un’ambulanza. Le spese di trasporto, con ambulanza, sono a carico dell’Impresa fino ad un massimo di 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione è fornita 1 volta per anno assicurativo ed è valida esclusivamente in Italia. d) Consegna farmaci a domicilio La Centrale Operativa garantisce, 24 ore su 24 la ricerca e consegna dei farmaci. Resta a carico dell’assicurato il solo costo del farmaco. La prestazione è fornita per un massimo di 3 volte per anno. e) Rete sanitaria La banca dati della rete delle Strutture Sanitarie in rapporto di convenzione con la Centrale Operativa in tutta Italia, è a disposizione dell’assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per ogni tipo di informazione. f) Gestione dell’appuntamento Qualora l’assicurato necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico la Centrale Operativa provvederà nel più breve tempo possibile a fissare un appuntamento a nome dell’assicurato. |
g) Assistenza infermieristica Qualora a seguito di ricovero per infortunio o malattia, l’assicurato necessiti di assistenza infermieristica domiciliare, la Centrale Operativa metterà a disposizione personale infermieristico tenendo a carico il costo per un massimo di Euro 60,00 al giorno e fino a 3 giorni consecutivi. h) Assistenza infermieristica post-ricovero a domicilio Qualora l’Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a 7 giorni, necessiti di assistenza infermieristica, la Struttura Organizzativa, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall’istituto di cura, provvederà a fornire un’assistenza infermieristica specializzata, per un totale di 5 accessi (della durata ciascuna di un’ora) per anno, esclusivamente nell’arco delle prime due settimane di convalescenza. | |
Terremoto | Qualora venga indicato sul modulo di polizza la presente estensione, sono compresi in garanzia, a parziale deroga dell’art.23, lettera g), gli infortuni occorsi all’Assicurato a seguito di terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni. La garanzia è operante, esclusivamente per gli eventi poc’anzi indicati, a condizione che gli stessi avvengano al di fuori della regione di residenza dell’Assicurato. La presente estensione è prestata per le garanzie morte ed invalidità permanente sino alla concorrenza delle somme assicurate con il limite comunque operante di Euro 250.000,00; non è invece operante per le altre garanzie, anche se sottoscritte. In caso di invalidità permanente, la liquidazione dell’indennizzo verrà effettuata solo in caso di invalidità accertata pari o superiore al 50%. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base. Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. | |
Morte per infortunio | I limiti di copertura sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
Invalidità permanente da infortunio | I limiti di copertura sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
Estensioni | I limiti di copertura sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
Diaria da ricovero da Infortunio | I limiti di copertura sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
Diaria da gessatura da Infortunio | I limiti di copertura sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
Diaria da convalescenza da Infortunio | I limiti di copertura sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
Xxxxxxxx spese mediche da infortunio | I limiti di copertura sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
Invalidità permanente da malattia | I limiti di copertura sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
Assistenza | Consulti medici La Centrale Operativa mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario. Invio medico La Centrale Operativa mette a disposizione, tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 08.00 successive e 24 ore su 24 al sabato e festivi, il proprio Servizio di Guardia Medica che garantisce la disponibilità di medici generici, pediatri e cardiologi pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima valutazione telefonica con il medico di guardia interno, la Centrale Operativa invierà il medico richiesto; il costo dell’intervento è a carico dell’Impresa. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa organizza il trasferimento in autoambulanza del paziente in un pronto soccorso; il costo di tale intervento è a carico dell’Impresa. La prestazione è fornita per un massimo di 3 volte per anno ed è valida esclusivamente in Italia. Trasporto in ambulanza La Centrale Operativa, qualora l’assicurato necessiti di un trasporto sanitario non in emergenza, organizza il trasferimento inviando un’ambulanza. Le spese di trasporto, con ambulanza, sono a carico dell’Impresa fino ad un massimo di 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione è fornita 1 volta per anno assicurativo ed è valida esclusivamente in Italia. Consegna farmaci a domicilio La Centrale Operativa garantisce, 24 ore su 24 la ricerca e consegna dei farmaci. Se il medicinale necessita di ricetta, il personale incaricato passa prima al domicilio dell’assicurato e quindi in farmacia. Resta a carico dell’assicurato il solo costo del farmaco. La prestazione è fornita per un massimo di 3 volte per anno. |
Immersione con autorespiratore | I limiti di copertura sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
Attività sportive | I limiti di copertura sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
Xxxxxxxxx | La presente copertura è prestata per le garanzie Morte e Invalidità permanente sino alla concorrenza delle somme assicurate, con il limite comunque operante di euro 250.000,00; non è invece operante per le altre garanzie, anche se sottoscritte. In caso di invalità permanente, la liquidazione dell’indennizzo verrà effettuata solo in caso di invalidità accertata pari o superiore al 50%. Garanzia operante esclusivamente per gli avvenimenti accaduti al di fuori della regione di residenza dell’Assicurato. |
Inabilità temporanea da infortunio | La garanzia non può essere acquistata in abbinamento alla Diaria giornaliera da ricovero e/o alla Diaria giornaliera in caso di gessatura. |
Danno Estetico | La garanzia non indennizza le spese per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici preesistenti all’evento. |
Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal contraente sono previsti somme assicurabili (massimali), identificate nel dettaglio nella Scheda di polizza, i limiti ed eventuali franchigie o scoperti. L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato. Si richiama l’attenzione dell’Assicurato in merito al fatto che eventuali riparazioni effettuate al di fuori della Rete Convenzionata con l’Impresa verranno liquidate applicando scoperti/franchigie dedicate. |
CHE OBBLIGHI HO? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: il contraente e/o l’Assicurato deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa chiamando il numero verde 800.894149 (dall’estero occorre comporre il numero x00 000.0000.000) e successivamente inviare denuncia per iscritto all’Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. |
Assistenza diretta/in convenzione: L’assicurato potrà verificare sul sito dell’Impresa (xxx.xxxxx.xx. - sezione Salute) l’elenco delle Strutture Sanitarie Convenzionate e gli eventuali aggiornamenti. Sul sito medesimo l’assicurato potrà trovare anche l’elenco aggiornato dei Medici convenzionati. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Il contraente e/o l’assicurato sono obbligati a comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il contraente/assicurato effetui dichiarazioni false o reticenti (in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto), o ometta di comunicare all’impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell’Impresa. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | Il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento semestrale del premio, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 3%. L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. Il premio è comprensivo di imposta. |
Rimborso | Non è prevista la facoltà di rimborso del premio. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | Il contratto è stipulato con previsione di tacito rinnovo per un anno e così successivamente. Il contratto ha validità annuale ed alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente/assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un’efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto. Sono previsti termini di carenza/aspettativa così come riportato all’art. 18 “Periodi di Aspettativa in base alle garanzie sottoscritte. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: 1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS N. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; 2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; 3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; 4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center. |
Risoluzione | Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell’Impresa al contraente/assicurato, per tramite dell’Intermediario che ha in carico il contratto, entro 45 giorni dal rinnovo annuale del medesimo. L’assicurato, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o la somma assicurata proposta per l’annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata AR all’Impresa spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto. Resta salva la facoltà dell’assicurato di recedere dal contratto in caso di sinistro. Resta salva la facoltà dell’assicurato di disdettare ad ogni scadenza annuale il contratto, con l’invio di lettera raccomandata AR almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. |
Il presente contratto è rivolto alle persone fisiche che non abbiano ancora compiuto i 80 anni di età (65 anni per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia), residenti nel territorio della Repubblica Italiana.
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del rischio assicurando e le garanzie prescelte.
Costi d’intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario per il Ramo 1 (Infortuni) è pari al 34,19%, per il Ramo 2 (Malattia) è pari al 22,42% e per il Ramo 18 (Assistenza) è pari al 48,42%.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
INDICE
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 3
Art. 2 – Altre assicurazioni 3
Art. 3 – Effetto dell’assicurazione – Pagamento del premio 3
Art. 4 – Proroga dell’assicurazione – Durata della proroga – Variazione del premio 3
Art. 5 – Assicurazione per conto altrui 3
Art. 6 – Forza probatoria del contratto – validità delle variazioni – forma delle comunicazioni 3
Art. 7 – Aggravamento e diminuzione del rischio 3
Art. 8 – Recesso in caso di sinistro 4
Art. 9 – Controversie – Arbitrato irrituale 4
Art. 10 – Cessione e concessione in pegno a terzi – Pretese verso terzi 4
Art. 11 – Persone non assicurabili 4
Art. 12 – Validità territoriale 4
Art. 13 – Oneri fiscali 4
Art. 14 – Rinvio alle norme di legge 4
Art. 15 – Gestione dei rapporti assicurativi via web 4
SEZIONE II/BIS – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE SOLO PER I SUCCESSIVI CAPITOLI DIARIA DA INFORTUNIO E MALATTIA, GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO E INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA 5
Art. 16 – Questionario Sanitario 5
Art. 17 – Esclusioni 5
Art. 18 – Periodi di Aspettativa 5
Art. 19 – Delimitazioni dell’assicurazione 6
Art. 19.1 Attività Sportive 6
Art. 19.2 Servizio Militare 6
Art. 19.3 Guerra 6
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 7
CAPITOLO 1 – GARANZIA INFORTUNI 7
Art. 20 – Oggetto dell’assicurazione 7
Art. 21 – Rischi con particolari delimitazioni 7
Art. 22 – Ambito di efficacia 7
Art. 23 - Esclusioni 8
Art. 24 - Morte 8
Art. 25 – Invalidità Permanente 8
Art. 26 – Estensioni alle garanzie Morte e Invalidità Permanente 9
Art. 27 – Inabilità Temporanea 11
Art. 28 – Diaria di ricovero da Infortunio 11
Art. 29 – Diaria da convalescenza da infortunio 11
Art. 30 – Diaria da gessatura da infortunio 11
Art. 31 – Rimborso spese sanitarie da infortunio 12
Art. 32 – Xxxxx Xxxxxxxx 12
Art. 33 – Perdita anno scolastico 13
Art. 34 – Denuncia del sinistro da Infortunio e Obblighi 13
Art. 35 – Cumulo degli indennizzi 13
Art. 36 – Modalità di pagamento dell’indennizzo 13
Art. 37 – Cambiamento dell’attività Professionale – Attività difforme da quella dichiarata – Attività non assicurabile. 13
CAPITOLO 2 – DIARIA DA INFORTUNIO E MALATTIA 14
Art. 38 – Garanzia Base – Diaria da Ricovero 14
Art. 39 – Garanzia Facoltativa – Diaria da Convalescenza e gessatura 14
Art. 40 – Denuncia del sinistro e obblighi riferiti al Capitolo Diaria da Infortunio e Malattia 15
Art. 41 – Presentazione della documentazione sanitaria riferita al Capitolo Diaria da Infortunio e Malattia 15
CAPITOLO 3 – GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO 15
Art. 42 – Oggetto dell’Assicurazione 15
Art. 43 – Denuncia del sinistro ed obblighi riferiti al Capitolo Grande Intervento Chirurgico 15
Art. 44 – Presentazione della documentazione sanitaria riferita al Capitolo Grande Intervento Chirurgico 16
CAPITOLO 4 – INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA 16
Art. 45 – Oggetto dell’Assicurazione 16
Art. 46 – Carattere personale dell’indennità 16
Art. 47 – Indennizzo massimo – Cessazione anticipata dell’assicurazione 16
Art. 48 – Denuncia del sinistro ed obblighi riferiti al Capitolo Invalidità Permanente da Malattia 16
Art. 49 – Criteri di liquidazione dell’indennizzo 16
Art. 50 – Modalità di liquidazione dell’indennizzo 16
CAPITOLO 5 – ASSISTENZA 17
Art. 51 – Oggetto dell’Assicurazione – Assistenza Medica 17
Art. 51.1 – Consulti medici 17
Art. 51.2 – Invio medico 17
Art. 51.3 – Trasporto in ambulanza 17
Art. 51.4 – Consegna farmaci a domicilio 17
Art. 51.5 – Rete sanitaria 17
Art. 51.6 – Gestione dell’appuntamento 17
Art. 51.7 – Assistenza infermieristica 17
Art. 51.8 - Assistenza infermieristica post-ricovero a domicilio 18
Art. 52 – Esclusioni ed effetti Giuridici relativi a tutte le prestazioni Assistenza 18
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO 19
Art. 53 – Denuncia del sinistro – Modalità di pagamento – Obblighi dell’assicurato 19
Art. 53.1 – Prestazioni mediche effettuate presso strutture sanitarie convenzionate con l’Impresa 19
Art. 53.2 – Prestazioni mediche effettuate presso strutture sanitarie non convenzionate con l’Impresa 19
Art. 53.3 – Prestazioni mediche effettuate presso una struttura parzialmente convenzionata 20
Art. 53.4 – Prestazione di assistenza 20
Art. 54 – Elenco delle strutture sanitarie convenzionate - Rimborso diretto 20
ALLEGATO 1 - Tabella accertamento grado di Invalidità permanente 21
ALLEGATO 2 - Tabella elenco attività professionali 22
ALLEGATO 3 - Elenco grandi interventi chirurgici 25
ALLEGATO 4 - Criteri e parametri indicativi per la valutazione della Invalidità Permanente da Malattia 28
APPENDICE NORMATIVA 32
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016 / 679 (GDPR) 34
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all’interno della polizza essi assumono il significato di seguito indicato.
ASSICURATO - il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE - il contratto di assicurazione.
BENEFICIARIO - Il soggetto o i soggetti ai quali l’Impresa deve liquidare l’indennizzo in caso di sinistro mortale.
CARENZA - il periodo di tempo trascorso il quale la garanzia diviene operante
CENTRALE OPERATIVA - la struttura di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che provvede al contatto telefonico con l’assicurato e che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONTRAENTE - il soggetto che stipula l’assicurazione.
CONVALESCENZA - Il periodo tra la fine della fase acuta dell’alterazione dello stato di salute e la stabilizzazione o la guarigione.
DAY HOSPITAL - la degenza diurna, con posto letto senza pernottamento, per prestazioni mediche che siano:
• riferite a terapie (con esclusione di accertamenti a scopo di diagnostica anche preventiva);
• documentate da cartella clinica;
• praticate in ospedale, istituto clinico o casa di cura.
DAY SURGERY – la degenza diurna, con posto letto senza pernottamento, per prestazioni chirurgiche che siano:
• riferite a terapie (con esclusione di accertamenti a scopo di diagnostica anche preventiva);
• documentate da cartella clinica;
• praticate in istituto di cura.
DIARIA SOSTITUTIVA - l’indennità giornaliera che l’assicurato, in caso di ricovero, può chiedere in alternativa del rimborso
delle spese mediche.
FRANCHIGIA - la parte dell’Indennizzo che rimane a carico dell’assicurato.
GESSATURA - Consiste nell’immobilizzazione di arti, apparati e distretti anatomici mediante apparecchi ortopedici immobilizzanti
realizzati con gesso espressamente modellato o altri materiali similari.
Può ritenersi di pari efficacia anche l’immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni di materiale vario, fissatori esterni, stecche digitali che raggiungano le stesse finalità terapeutiche del gesso da modellare e la cui applicazione, effettuata in Istituto di cura e comunque da specialista ortopedico, sia resa necessaria a seguito di fratture ossee, lesioni capsulari o rotture legamentose complete o parziali e distorsioni. È equiparata a gessatura anche l’immobilizzazione dovuta a fratture scomposte delle coste e del bacino o a frattura composta di almeno due archi costali.
Non sono comunque considerati mezzi di immobilizzazione validi ai fini dell’efficacia della garanzia assicurativa:
a) le fasce elastiche in genere
b) i bendaggi alla colla di zinco o cosiddetti “molli”
c) i busti ortopedici elastici (CAMP 35, MZ e simili)
d) i collari di Schanz, Colombari o Philadelphia
e) altri mezzi di semplice sostegno, contenimento o di immobilizzazione aventi analoghe caratteristiche di quelli elencati alle
precedenti lettere a), b), c), d).
IMPRESA - Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
INABILITÀ TEMPORANEA - Temporanea incapacità a svolgere la normale occupazione professionale dichiarata in polizza.
INDENNIZZO - la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
INFORTUNIO - ogni evento improvviso dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca in nesso causale diretto ed
esclusivo lesioni fisiche permanenti obiettivamente constatabili.
INTERVENTO CHIRURGICO - l’atto medico praticato in sala operatoria di un Istituto di Cura, perseguibile attraverso una azione cruenta sui tessuti, ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un Intervento Chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni.
INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA - La perdita definitiva, a seguito di infortunio o malattia, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione dichiarata.
MALATTIA - ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
MALATTIA COESISTENTE - Malattia o invalidità presente nell’Assicurato, che non determini alcuna influenza sulla malattia denunciata come sinistro, e sulla invalidità permanente da essa causata, in quanto interessa sistemi organo-funzionali diversi. MALATTIA CONCORRENTE - Malattia o invalidità presente nell’Assicurato, che determini una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata come sinistro, e sulla invalidità permanente da essa causata, in quanto interessa uno stesso sistema organo-funzionale.
MALATTIA PREESISTENTE - la malattia che sia l’espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente
alla stipulazione della polizza.
MALFORMAZIONE - DIFETTO FISICO - alterazione organica acquisita, evidente o clinicamente diagnosticabile, oppure
alterazione organica congenita, evidente o clinicamente diagnosticabile.
NUCLEO FAMILIARE - Le persone riportate dallo stato di famiglia e i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico.
PERSONALE INFERMIERISTICO - Addetti preposti all’assistenza e forniti di specifico diploma.
POLIZZA - il documento che prova la valida stipula del contratto di assicurazione.
PREMIO - la somma dovuta all’Impresa.
RICOVERO - la degenza, comportante pernottamento, in Istituto di Cura.
RISCHIO - La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. SCOPERTO - la parte di indennizzo espressa in percentuale che rimane a carico dell’assicurato. SINISTRO - il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
STRUTTURA SANITARIA – ambito sanitario così articolato:
• AMBULATORIO - la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato ad erogare prestazioni sanitarie,
nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale.
• ISTITUTO DI CURA - l’ospedale, la casa di cura, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la clinica universitaria, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità – in base ai requisiti di legge – all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture sanitarie di riabilitazione e rieducazione, le residenze sanitarie per anziani (RSA), le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche nonché i centri, comunque intesi, eroganti le prestazioni definite all’art. 2 della legge 15 marzo 2010 n. 38 e smi. STRUTTURA SANITARIA CONVENZIONATA – strutture sanitarie, così come definite nel presente glossario, convenzionate con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. alle quali l’assicurato potrà rivolgersi su indicazione e previa autorizzazione dell’Impresa, per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza. In caso di ricovero, tali prestazioni sono fornite senza che l’assicurato debba provvedere ad anticipi o pagamenti, che verranno effettuati direttamente dall’Impresa alla Struttura
Convenzionata con le modalità previste dall’assicurazione.
STRUTTURA SANITARIA NON CONVENZIONATA – strutture sanitarie, così come definite nel presente glossario, diverse da quelle da quelle indicate dall’Impresa, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di legge in vigore, alle quali l’assicurato potrà comunque rivolgersi per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza, senza ottenere il servizio di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Impresa.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazioni Nobis Salus Mod. NS.2018.001-2019.001 ed. 2019-10 – Ultimo aggiornamento 30/10/2019
In questa sezione il contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e/o dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla presente polizza, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile.
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni nelle caratteristiche del rischio che comportino un aggravamento dello stesso, il contraente e/o l’assicurato deve darne immediata comunicazione all’Impresa indicando gli estremi della variazione stessa. Per tali variazioni vale il disposto dell’art. 1898 codice civile.
Art. 2 – Altre assicurazioni
Il contraente e/o l’assicurato devono comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’assicurato o il contraente devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 Codice Civile. L’omissione dolosa della comunicazione può consentire all’Impresa di non corrispondere l’indennizzo.
Art. 3 – Effetto dell’assicurazione – Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza alla voce “Decorrenza contratto” se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati. In caso contrario, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio stesso. Il premio è determinato in base all’età dell’assicurato/i e alla sua attività lavorativa. Il premio così determinato, salvo quanto indicato all’art. 4 “Proroga dell’assicurazione – Durata della proroga – Variazione del premio”, resta costante per tutto il periodo per il quale l’Impresa si è obbligata a contrarre.
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di almeno un anno ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso il pagamento rateale.
In caso di variazione del contratto, il premio è determinato dall’età dell’assicurato al momento della variazione.
I termini di decorrenza della garanzia (periodo di carenza/aspettativa) sono disciplinati dall’art. 18.
la risoluzione del contratto, fermo il diritto alla riscossione anche giudiziale dei premi scaduti antecedentemente.
quello di scadenza. Trascorsi ulteriori 15 giorni da tale termine l’Impresa ha diritto di dichiarare, con lettera raccomandata AR,
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo
L’assicurazione sospesa riprende a decorrere, qualora l’Impresa non abbia dichiarato la risoluzione, dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e delle eventuali spese, ferme le successive scadenze stabilite nel contratto (art. 1901 Codice Civile). In caso di mancato pagamento del premio oltre 90 giorni dalla scadenza, decorrono nuovamente i termini di aspettativa previsti dall’art. 18 “Periodi di aspettativa (Carenza)”. I premi devono essere pagati all’ufficio assicurativo alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione dell’Impresa.
Art. 4 – Proroga dell’assicurazione – Durata della proroga – Variazione del premio
Il presente contratto ha durata annuale, con previsione del tacito rinnovo.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata AR spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Il tacito rinnovo cessa automaticamente alla prima scadenza successiva al compimento dell’80° anno di età di almeno un Assicurato presente in polizza. Tale limite è ridotto al 65° anno per gli assicurati che hanno sottoscritto la garanzia “Invalidità Permanente da Malattia”.
Qualora vengano sottoscritte le garanzie “Diaria da Infortunio e Malattia” e/o “Grande Intervento Chirurgico” e/o “Invalidità Permanente da Malattia”, in occasione di ogni tacito rinnovo, l’Impresa comunicherà al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza (senza pregiudizio della facoltà di cui al comma precedente) il nuovo premio proposto per il rinnovo delle suddette garanzie.
Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 30 giorni prima della scadenza, di non accettare il premio proposto, il
contratto si intenderà rinnovato alle condizioni di premio comunicate dall’Impresa.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. In caso di durata poliennale il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
Art. 5 – Assicurazione per conto altrui
Poiché la presente assicurazione può essere stipulata anche per conto altrui, in tale caso gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’Art. 1891 del Codice Civile.
Art. 6 – Forza probatoria del contratto – validità delle variazioni – forma delle comunicazioni
La polizza firmata è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti.
Le eventuali variazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto dalle Parti. Le comunicazioni che il contraente intende effettuare durante il corso della polizza devono essere fatte con lettera raccomandata AR indirizzata alla Direzione dell’Impresa o alla sede dell’ufficio assicurativo alla quale è assegnata la polizza.
Art. 7 – Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo il Contraente e l’Impresa possono recedere dall’assicurazione.
Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure, se la relativa comunicazione è stata spedita dalle Parti meno di 30 giorni prima, alla scadenza successiva.
Tuttavia, se esercitato dal Contraente può avere effetto a sua richiesta dal giorno stesso della spedizione della raccomandata AR. In tal caso l’Impresa rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione dell’assicurazione, la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.
Le Parti, qualora non abbiano esercitato la facoltà di recesso entro il compimento del secondo anno di assicurazione e sempreché non sia prestata la garanzia di inabilità temporanea nei confronti di qualche Assicurato, si impegnano a mantenere in vigore l’assicurazione sino alla naturale scadenza pattuita, rinunciando a tale facoltà di recesso.
Art. 9 – Controversie – Arbitrato irrituale
In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le Parti hanno facoltà di conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti
per le Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel quale caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso.
Sarà in ogni caso facoltà di ciascuna Parte rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
Art. 10 – Cessione e concessione in pegno a terzi – Pretese verso terzi
Non possono essere né cedute né concesse in pegno richieste di terzi sulle prestazioni assicurative.
Nel caso in cui l’assicurato abbia diritto ad indennizzi da parte di terzi (Servizio Sanitario Nazionale, Casse Mutue, ecc.) l’Impresa è tenuta a rimborsare soltanto la differenza tra le spese effettivamente sostenute e quanto rimborsato da terzi, entro i limiti previsti dalla tipologia di polizza acquistata.
L’Impresa rinuncia al diritto di Surrogazione come da art. 1916 del Codice Civile.
Art. 11 – Persone non assicurabili
Premesso che l’Impresa non avrebbe prestato l’assicurazione qualora al momento della stipulazione del contratto fosse stata a conoscenza che l’Assicurato fosse affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, da AIDS o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi resta inteso che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso del contratto, l’assicurazione cessa contestualmente – indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato - a norma dell’art. 1898 del Codice Civile e senza obbligo per l’Impresa di corrispondere indennizzo alcuno.
La cessazione dell’assicurazione in corso comporta l’obbligo per l’Impresa - a parziale deroga dell’art. 1898 del Codice Civile - di rimborsare al Contraente la parte di premio pagato e non goduto, relativa al periodo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio stesso, al netto dell’imposta.
Art. 12 – Validità territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 13 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 14 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette
alla giurisdizione italiana.
Art. 15 – Gestione dei rapporti assicurativi via web
Il contraente può richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx la voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) Le coperture assicurative in essere;
b) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero
x00.000.00.00.000.
SEZIONE II/BIS – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE SOLO PER I SUCCESSIVI CAPITOLI DIARIA DA INFORTUNIO E MALATTIA, GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO E INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
Art. 16 – Questionario Sanitario
Le garanzie Diaria da Infortunio e Malattia, Grande Intervento Chirurgico e Invalidità Permanente da Malattia sono prestate anche in base alle dichiarazioni riportate sul Questionario Sanitario cartaceo, qualora richiesto, in base alle dichiarazioni riportate sul Questionario di polizza compilato informaticamente alla stipula della polizza, che formano parte integrante del contratto. La mancata compilazione dei Questionari, ove previsti, rende inoperanti le garanzie nei confronti dell’Assicurato che ha omesso la relativa sottoscrizione.
Art. 17 – Esclusioni
L’assicurazione prestata per la garanzia Diaria da Infortunio e Malattia, la garanzia Grande Intervento Chirurgico e la garanzia Invalidità Permanente da Malattia non è operante in caso di infortuni o malattie:
a) causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
b) causati dall’abuso di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
c) occorsi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.);
d) occorsi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e qualunque altra calamità naturale, sia essa dichiarata o meno;
e) comportanti ricoveri effettuati successivamente alla data di scadenza o di anticipata cessazione per qualsiasi motivo
della polizza, anche se la malattia si è manifestata, o l’infortunio è avvenuto durante la validità della garanzia. Fanno eccezione i ricoveri iniziati durante il periodo di validità dell’assicurazione e protrattisi successivamente senza soluzione di continuità sino alla data di dimissione, per i quali:
⮚ relativamente al Capitolo 2 “Diaria da ricovero e convalescenza”, verrà corrisposto esclusivamente l’indennizzo giornaliero per tutta la durata del ricovero, con esclusione dell’indennizzo per convalescenza;
⮚ relativamente al Capitolo 3 “Grande Intervento Chirurgico”, verranno rimborsate esclusivamente le spese sanitarie di cui alla lettera b) dell’Art. 42 “Oggetto dell’Assicurazione.”
L’assicurazione non è inoltre operante in caso di:
f) cure e interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici e malformazioni (intendendosi per tali la formazione anomala di parti anatomiche) obiettivamente riscontrabili o clinicamente diagnosticati prima della stipulazione della polizza;
g) conseguenze dirette di infortuni, malattie e stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto sottaciuti all’Impresa con dolo o colpa grave, all’atto della stipula del contratto;
h) malattie mentali e disturbi psichici in genere;
i) aborto volontario non terapeutico e sue conseguenze;
j) cure dentarie e paradontopatie quando non siano rese necessarie da infortunio; k) sieropositività H.I.V.;
l) prestazioni aventi finalità estetiche, salvo interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da
infortunio;
m) prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche che si rendono necessarie sia per la sterilità che per la infecondità maschile e/o femminile compresa la fecondazione assistita, l'impotenza e la frigidità.
Art. 18 – Periodi di Aspettativa
La garanzia prevista dal Capitolo 2 Diaria da Infortunio e Malattia, dal Capitolo 3 Grande Intervento Chirurgico e dal Capitolo 4
Invalidità Permanente da Malattia, decorre:
1. Per gli infortuni:
⮚ dal momento in cui ha effetto l’assicurazione ai sensi degli Art. 3 “Effetto dell’assicurazione – pagamento del Premio” della Sezione B – Condizioni di Assicurazione;
2. Per le malattie:
⮚ dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione;
3. Per le invalidità permanenti conseguenti a malattia:
⮚ dal 90° giorno successivo a quello dell’effetto dell’assicurazione;
4. Per le conseguenze di malattie, esiti di infortuni preesistenti alla stipulazione della polizza ma non manifestati e non noti in quel momento all’Assicurato e per i quali non sono stati praticati accertamenti o terapie:
⮚ dal 180° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione;
5. Per il parto:
⮚ dal 360° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione;
6. Per le complicazioni a seguito di aborto volontario o di aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, sempreché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell’assicurazione:
⮚ dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione.
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza, stipulata con l’Impresa per lo
stesso rischio e riguardante lo stesso Assicurato e le stesse garanzie, i termini di aspettativa di cui sopra operano:
⮚ dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali da quest’ultima previsti;
⮚ dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni
da essa previste.
La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
Art. 19 – Delimitazioni dell’assicurazione
19.1 Attività Sportive
L’assicurazione non è operante per le conseguenze di infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport sempreché costituiscano
per l'Assicurato attività professionale principale:
⮚ pugilato e atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, football americano, calcio, sport equestri, hockey e
ciclismo;
⮚ corse e gare (e relative prove) comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore.
19.2 Servizio Militare
L'assicurazione non vale per le conseguenze di infortuni subiti durante l'arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale:
⮚ fermo il diritto per il Contraente di richiedere la risoluzione dell'assicurazione stessa - nonché infortuni subiti
durante la partecipazione a operazioni ed interventi militari, fuori dai confini della Repubblica Italiana;
⮚ fermo il diritto per il Contraente di richiedere la sospensione dell'assicurazione.
Nel caso di risoluzione, spetta al Contraente il rimborso della parte di premio, al netto dell'imposta, pagato e non goduto; nel caso di sospensione, l'Assicurato ha diritto ad ottenere la prosecuzione gratuita dell'assicurazione al termine della sospensione, per un periodo uguale a quello della sospensione stessa.
19.3 Guerra
L'assicurazione non vale per le conseguenze di infortuni derivanti da guerra (anche civile), insurrezione, occupazione militare, invasione.
La garanzia è invece operante per le conseguenze di infortuni derivanti da guerra anche civile, insurrezione, invasione, occupazione militare che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità sempreché l'Assicurato, quale civile, risulti sorpreso da tali eventi mentre già si trovava all'estero.
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione è suddivisa in 5 capitoli principali (Infortuni – Diaria da infortunio e malattia – Grande Intervento chirurgico – Invalidità permanente da malattia – Assistenza) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
CAPITOLO 1 – GARANZIA INFORTUNI
Art. 20 – Oggetto dell’assicurazione
La presente copertura assicurativa è operante per gli infortuni (vedi Glossario per la definizione) patiti dall’Assicurato. L’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato o in conseguenza di malore, vertigini o incoscienza.
Sono altresì considerati infortuni:
a) l’asfissia, purché non dipendente da malattia;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze o inalazioni accidentali di sostanze tossiche;
c) l’annegamento;
d) l’assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore;
e) le infezioni causate da morsi d’animali o punture d’insetti (con esclusione delle infezioni malariche e le malattie tropicali, nonché le conseguenze delle punture di zecca);
f) le ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici o trattamenti resi necessari da infortunio;
g) la rottura sottocutanea del tendine d’Achille, del tendine del muscolo bicipite brachiale o di un altro tendine della cuffia dei rotatori, del tendine del quadricipite femorale, nei limiti di quanto riportato nell’apposita tabella per l’accertamento dell’invalidità permanente;
h) gli strappi muscolari e le ernie muscolari derivanti da sforzo.
Art. 21 – Rischi con particolari delimitazioni
L’assicurazione vale per gli infortuni:
a) Derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
b) Subiti come conducente di qualsiasi veicolo o natante a motore, compresi motocicli di qualsiasi cilindrata, purché l’Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, o con patente scaduta, sempreché l’Assicurato ottenga il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al sinistro o alla dimissione dall’istituto di cura se l’infortunio ha comportato ricovero, o come trasportato sugli stessi;
c) Derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport con esclusione di:
a. salto dal trampolino con sci e idroscì, sci acrobatico ed estremo, bob, pugilato e atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, football americano, scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala U.I.A.A., arrampicata libera (freeclimbing), canoa fluviale oltre il 3°grado, salto con l’elastico (bungeejumping), rafting, kite surf, hydrospeed e tutti gli altri sport estremi in genere;
b. paracadutismo e sport aerei in genere; c. immersioni con autorespiratore;
d. corse e gare (con relative prove) e prove su pista per qualsiasi motivo eseguite, comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura.
Si conviene inoltre che, in caso di invalidità permanente, l’indennizzo dovuto a termini di polizza è ridotto del 30% per gli infortuni verificatisi in occasione di:
e. speleologia;
f. corse o gare e relative prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l’egida delle competenti Federazioni Sportive relativamente a: calcio, sport equestri, hockey e ciclismo, sempreché praticati a livello non professionale.
d) A parziale deroga dell’Art. 23 “Esclusioni” punto c), derivanti da guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio della guerra, dell’insurrezione, dell’invasione o dell’occupazione militare, se l’Assicurato, quale civile, risulti sorpreso da tali eventi mentre si trova all’estero. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
e) Subiti in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento (rischio volo).
Nel caso in cui la polizza abbia durata non inferiore ad un anno sono compresi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da Società / Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, e da Aeroclubs.
Resta convenuto che la somma delle garanzie previste da questa estensione e da eventuali analoghe estensioni contemplate da altre assicurazioni infortuni da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati non potrà superare per ciascuna persona i capitali di:
• Euro 750.000,00 per il caso di Morte e Euro 750.000,00 per il caso di Invalidità Permanente
Complessivamente per aeromobile i capitali di:
• Euro 2.000.000,00 per il caso di Morte e Euro 2.000.000,00 per il caso di Invalidità Permanente
Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti
in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Art. 22 – Ambito di efficacia
L’assicurazione vale per gli infortuni avvenuti nell’ambito dell’attività professionale dichiarata in polizza (Rischio professionale) e delle attività legate alla vita privata (Rischio extraprofessionale). Sul modulo di polizza risulta indicato in corrispondenza della voce “Xxx.Xxxx.” il numero identificativo della professione svolta dall’Assicurato, ricavato dall’Allegato 2 “Tabella elenco attività professionali”.
L’assicurazione si può limitare:
a) ai soli infortuni avvenuti nell’ambito delle attività legate alla vita privata (Xxxxxxx solo extraprofessionale);
b) ai soli infortuni avvenuti nell’ambito dell’attività professionale dichiarata in polizza (Rischio solo professionale); sono
compresi inoltre gli infortuni subiti durante:
i. il percorso compiuto dall’Assicurato dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa (rischio in itinere),
ii. l’intero arco delle 24 ore qualora vengano effettuate trasferte fuori dal Comune, sede abituale di lavoro, Sempre che, in entrambi i casi a) e b), l’Assicurato svolga un’attività professionale alle dipendenze di terzi, vincolata ad un orario fisso e predeterminato di lavoro.
Sul modulo di polizza risulterà indicata in corrispondenza della voce “Xxx.Xxxx”:
• nel caso sub a) la sigla EXTRA;
• nel caso sub b) il numero identificativo della professione svolta dall’Assicurato.
Art. 23 - Esclusioni
La copertura assicurativa non è operante per:
a) gli infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
b) gli infortuni causati dall’abuso di psicofarmaci e dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; c) gli infortuni causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
d) gli infarti e le xxxxx non traumatiche;
e) gli infortuni che l’Assicurato può subire durante l’uso, anche come passeggero, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo quali alianti, deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili;
f) gli infortuni sofferti durante l’arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di
carattere eccezionale;
g) gli infortuni occorsi in occasione di:
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle
atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
• terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
• conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortuni.
h) gli infortuni subiti all’estero durante l’espletamento del servizio militare o del servizio civile sostitutivo dello stesso.
Art. 24 - Morte
1. Cosa si garantisce
L’Impresa, al verificarsi di un infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini la Morte dell’Assicurato, riconosce il pagamento della somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro.
L’indennizzo viene riconosciuto purché la morte avvenga entro due anni dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente
alla scadenza della polizza.
2. Commorienza dei coniugi
In caso di morte in un unico sinistro dei coniugi, entrambi assicurati con la presente polizza, la sola quota parte della somma assicurata spettante ai figli superstiti che al momento del sinistro risultino minorenni a carico sarà raddoppiata, restando inteso che la maggiorazione totale non potrà superare un importo pari a Euro 200.000,00.
3. Morte presunta
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e se ne presuma il decesso, l’Impresa liquiderà ai beneficiari la somma assicurata prevista in caso di morte.
La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la
dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Ove si sia trattato di infortunio, avvenuto in volo e indennizzabile a termini di polizza, o durante la navigazione, valgono le disposizioni del Codice della Navigazione.
Se successivamente è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, l’Impresa avrà diritto alla restituzione della somma pagata.
Art. 25 – Invalidità Permanente
1. Cosa si garantisce
L’Impresa, al verificarsi di un infortunio indennizzabile a termini di polizza, riconosce, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, proporzionalmente al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri indicati al successivo punto 5 e secondo le percentuali riportate nella “Tabella accertamento grado di Invalidità Permanente” Allegato 1.
In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 80% sarà liquidata l’intera somma assicurata.
L’indennizzo per invalidità permanente è riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro due anni dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.
Nel caso in cui, trascorsi due anni dall’infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, si procederà a liquidare l’indennizzo in via definitiva, secondo la valutazione in riferimento al quadro presentato dall’Assicurato in quel momento.
2. Franchigia su Invalidità Permanente
La liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente sarà effettuata applicando le percentuali di franchigia riportate sul
modulo di polizza.
Pertanto su ciascuna fascia di capitale assicurato l’indennizzo sarà dovuto solo se il grado di Invalidità Permanente accertato è superiore alla percentuale di franchigia indicata sul modulo per quella stessa fascia di capitale.
In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 30%, l’Impresa liquiderà l’indennizzo dovuto senza applicazione
di alcuna franchigia.
3. Accertamento del grado di Invalidità Permanente
Il grado di invalidità permanente è accertato secondo le percentuali indicate nella Tabella riportata su Allegato 1 e secondo i seguenti criteri:
a) nei casi di preesistenti menomazioni conseguenti ad infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche od invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall’infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti;
b) la perdita totale ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità, le percentuali indicate in Allegato 1 vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
c) nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole
valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
d) la perdita anatomica o funzionale di più organi o arti o loro parti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
e) per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi;
f) in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
g) in caso di constatato mancinismo le percentuali suesposte riferite all’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e viceversa;
Nei casi non specificati nella Tabella dell’Allegato 1, l’indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.
4. Anticipo dell’indennizzo
L’Assicurato può richiedere, non prima di 180 giorni dalla data di presentazione della denuncia di infortunio, un acconto sino
al massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità e che la
presunta percentuale di invalidità stimata dall’Impresa, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 20%.
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso l’Impresa comunicherà all’Assicurato l’importo dell’anticipo e provvederà a metterlo a sua disposizione entro 30 giorni.
Tale importo si intenderà versato a titolo di acconto sull’indennizzo totale dovuto per invalidità permanente e sarà scomputato all’atto della liquidazione definitiva dello stesso.
La liquidazione dell’anticipo non pregiudica alcuna ragione di successiva contestazione totale o parziale del diritto all’indennizzo da parte dell’Impresa e la conseguente ripetizione della somma anticipata ove risultasse in tutto o in parte contrattualmente non dovuta.
5. Spese di prima necessità
Qualora l’Assicurato riporti lesioni a seguito di grave infortunio indennizzabile a termini di polizza, lo stesso potrà richiedere all’Impresa la concessione quale anticipo sull’indennizzo, di una cifra forfettaria, pari a Euro 1.000,00 a fronte di spese immediate imposte dall’evento.
A tal fine l’Assicurato dovrà rivolgersi all’ Intermediario a cui è assegnata la polizza e l’Impresa potrà concedere l’anticipo richiesto purché si verifichino le seguenti condizioni:
a) la richiesta deve pervenire all’ Intermediario entro e non oltre 30 giorni dalla data dell’infortunio;
b) le lesioni subite dovranno essere accertate e documentate dall’attestazione di dimissione della Struttura Sanitaria oppure, in caso di persistente degenza, da dichiarazione della Direzione Sanitaria o da personale medico del reparto di ricovero da cui si rilevi il tipo di lesione e la causa dell’infortunio;
c) dalla documentazione sanitaria inviata all’ Intermediario e dagli ulteriori accertamenti eventualmente richiesti, la lesione deve comportare a giudizio del medico dell’Impresa una presunta percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 10%.
L’Impresa comunicherà all’Assicurato l’esito della richiesta ed in caso di positivo accoglimento, provvederà a versare l’anticipo entro 15 giorni. Detto importo si intenderà versato a titolo di acconto sull’indennizzo totale dovuto per invalidità permanente e come tale sarà scomputato all’atto della liquidazione definitiva dello stesso.
La liquidazione dell’anticipo non pregiudica alcuna ragione di successiva contestazione totale o parziale del diritto all’indennizzo da parte dell’Impresa e la conseguente restituzione della somma anticipata ove risultasse in tutto o in parte contrattualmente non dovuta.
La richiesta dell’anticipo equivale a tutti gli effetti, ove non già presentata in precedenza, a denuncia di sinistro a sensi delle
Condizioni di Assicurazione.
Art. 26 – Estensioni alle garanzie Morte e Invalidità Permanente
X. Xxxxxxx INAIL per Invalidità Permanente
Si conviene che per ogni Assicurato, qualora venga indicato “Tabella INAIL” sul modulo di polizza, in caso di Invalidità Permanente la tabella delle percentuali prevista in Allegato 1, si intende sostituita con quella allegata al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e con rinuncia da parte dell’Impresa all’applicazione della franchigia prevista dalla legge stessa (Ex tabella INAIL).
Per la valutazione delle lesioni e delle menomazioni si procederà in base a quanto indicato al precedente art. 25, punto 3 “Accertamento del grado di Invalidità Permanente”. Per le lesioni e le menomazioni non esplicitamente menzionate nella tabella Ex INAIL, si utilizzeranno le percentuali previste nella Tabella in Allegato 1.
B. Assorbimento franchigia su Invalidità Permanente
Qualora venga indicato “Assorbimento franchigia su Invalidità Permanente” sul modulo di polizza, si conviene di ridurre dal 30% al 10% il grado di Invalidità Permanente a partire dal quale non viene applicata alcuna franchigia (a parziale deroga del Punto 2 - Franchigia su Invalidità Permanente dell’Art. 25.
C. Sopravvalutazione valori di liquidazione per Invalidità Permanente
Qualora venga indicato “Sopravvalutazione valori di liquidazione” sul modulo di polizza, si conviene di liquidare l’Invalidità Permanente accertata di grado pari o superiore al 20%, secondo le percentuali riportate nella seguente tabella:
% I.P. ACCERTATA | % I.P. LIQUIDATA | % I.P. ACCERTATA | % I.P. LIQUIDATA | % I.P. ACCERTATA | % I.P. LIQUIDATA | % I.P. ACCERTATA | % I.P. LIQUIDATA |
20 | 20 | 40 | 75 | 60 | 100 | 80 | 120 |
21 | 22 | 41 | 78 | 61 | 100 | 81 | 121,5 |
22 | 24 | 42 | 81 | 62 | 100 | 82 | 123 |
23 | 26 | 43 | 84 | 63 | 100 | 83 | 124,5 |
24 | 28 | 44 | 87 | 64 | 100 | 84 | 126 |
25 | 30 | 45 | 90 | 65 | 100 | 85 | 127,5 |
26 | 32 | 46 | 93 | 66 | 100 | 86 | 129 |
27 | 34 | 47 | 96 | 67 | 100,5 | 87 | 130,5 |
28 | 36 | 48 | 99 | 68 | 102 | 88 | 132 |
29 | 38 | 49 | 100 | 69 | 103,5 | 89 | 133,5 |
30 | 40 | 50 | 100 | 70 | 105 | 90 | 135 |
31 | 42 | 51 | 100 | 71 | 106,5 | 91 | 136,5 |
32 | 44 | 52 | 100 | 72 | 108 | 92 | 138 |
33 | 46 | 53 | 100 | 73 | 109,5 | 93 | 139,5 |
34 | 48 | 54 | 100 | 74 | 111 | 94 | 141 |
35 | 50 | 55 | 100 | 75 | 112,5 | 95 | 142,5 |
36 | 63 | 56 | 100 | 76 | 114 | 96 | 144 |
37 | 66 | 57 | 100 | 77 | 115,5 | 97 | 145,5 |
38 | 69 | 58 | 100 | 78 | 117 | 98 | 147 |
39 | 72 | 59 | 100 | 79 | 118,5 | 99 | 148,5 |
100 | 150 |
D. Scalata di roccia
Qualora venga indicato “Scalata di roccia” sul modulo di polizza, è compresa in garanzia la pratica non professionale della
scalata di roccia sino al 5° grado della scala di U.I.A.A. (Union Internationale des Association d’Alpinisme);
X. Xxxxxxxxxx con autorespiratore
Qualora venga indicato “Immersioni con autorespiratore” sul modulo di polizza, è compresa in garanzia la pratica non professionale delle immersioni con autorespiratore, sempreché l’Assicurato sia in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da una associazione legalmente autorizzata o stia partecipando al corso volto all’ottenimento del suddetto brevetto. Sono pertanto comprese anche le embolie gassose.
Le estensioni D “Scalata di Roccia” ed E “Immersioni con autorespiratore”:
a) sono prestate sino alla concorrenza delle somme assicurate con il limite comunque di Euro 200.000,00 per la garanzia Morte e Invalidità permanente; non sono invece operanti per la garanzia Inabilità temporanea, se sottoscritta.
b) in caso di invalidità permanente la liquidazione dell’indennizzo sarà effettuata applicando una franchigia del 10%, pertanto l’indennizzo sarà dovuto solo se il grado di invalidità permanente è superiore al 10%; in tal caso l’indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente il 10%, in espressa deroga e sostituzione dell’Art. 25.2 “Franchigia su Invalidità Permanente”;
c) non potranno essere operative le estensioni di garanzia di cui ai precedenti punti A “Tabella Inail”, B “Assorbimento franchigia su Invalidità Permanente” e C “Sopravvalutazione valori di liquidazione” anche se sottoscritte.
F. Terremoto
Qualora venga indicato “Terremoto” sul modulo di polizza, sono compresi in garanzia gli infortuni occorsi all’Assicurato a seguito di terremoto, a parziale deroga dell’art. 23 “Esclusioni”, punto g).
La presente estensione è prestata per le garanzie morte ed invalidità permanente sino alla concorrenza delle somme assicurate
con il limite comunque di Euro 250.000,00; non è invece operante per le altre garanzie, anche se sottoscritte.
Si conviene inoltre che:
a) in caso di invalidità permanente, la liquidazione dell’indennizzo verrà effettuata solo in caso di invalidità accertata pari o superiore al 50%, secondo le percentuali riportate nella Tabella accertamento grado di invalidità permanente - Allegato 1, senza applicazione di alcuna franchigia;
b) non potranno essere operative le estensioni di garanzia di cui ai precedenti punti A “Tabella INAIL”, B “ Assorbimento
franchigia su Invalidità Permanente” e C “ Sopravvalutazione valori di liquidazione” anche se sottoscritte.
Art. 27 – Inabilità Temporanea
1. Cosa si garantisce
Nel caso si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa riconosce, in caso di inabilità temporanea il pagamento della somma giornaliera assicurata, per un periodo massimo di 365 giorni a partire dal giorno dell’infortunio, con le seguenti modalità:
a) integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di esercitare le sue occupazioni
professionali;
b) ridotta al 50%, per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni professionali. L’indennizzo per inabilità temporanea decorre dalle ore 24 del giorno dell’infortunio regolarmente denunciato come disposto all’Art. 34 “Denuncia di sinistro da infortunio e obblighi”, dedotti i giorni di franchigia indicati sul modulo di polizza. Viene corrisposto fino alle ore 24 dell’ultimo giorno di inabilità, fermo il limite sopraindicato.
2. Presentazione della documentazione sanitaria
Il decorso delle lesioni deve essere documentato senza interruzioni e con continuità da certificati medici fino a guarigione avvenuta; tali certificati devono essere trasmessi all’Impresa.
Nel caso in cui l’Assicurato non abbia rinnovato i certificati medici, la liquidazione dell’indennizzo viene fatta considerando quale data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che l’Impresa possa stabilire una data anteriore.
Art. 28 – Diaria di ricovero da Infortunio
1. Cosa si garantisce
Nel caso si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa riconosce la corresponsione dell’importo indicato sul modulo di polizza in caso di ricovero in Istituto di cura sia in Italia che all’estero (compreso Day hospital e Daysurgery).
L’Impresa, sempreché la polizza sia in vigore, corrisponde il pagamento dal primo giorno del ricovero della somma giornaliera assicurata sino ad un massimo di 365 giorni, anche se non consecutivi, da quello dell’infortunio ma comunque non oltre 2 anni dallo stesso, complessivamente per uno o più sinistri avvenuti nello stesso periodo assicurativo annuo.
Agli effetti del computo dell’indennità dovuta, il primo e l’ultimo giorno di ricovero si considerano giorno unico.
2. Presentazione della documentazione sanitaria
L’Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione di copia conforme della cartella clinica completa dalla quale risulti la causa dell’infortunio e la durata del ricovero.
Art. 29 – Diaria da convalescenza da infortunio
1. Cosa si garantisce
Nel caso si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa riconosce la corresponsione dell’importo indicato sul modulo di polizza in caso di giustificata convalescenza successiva a ricovero dipendente da infortunio in Istituto di cura sia in Italia che all’estero (compreso Day hospital e Daysurgery).
In caso di convalescenza successiva ad uno o più ricoveri dipendenti dal medesimo infortunio, l’Impresa corrisponde il pagamento della somma giornaliera assicurata per ogni giorno di convalescenza, purché prescritta e documentata dal medico curante, con un limite massimo di 20 giorni.
2. Presentazione della documentazione sanitaria
L’Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza su presentazione dei relativi certificati medici.
Art. 30 – Diaria da gessatura da infortunio
1. Cosa si garantisce
Nel caso si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa riconosce la corresponsione dell’importo indicato sul modulo di polizza in caso di gessatura che rientri nella fattispecie di cui alla voce “Gessatura” nel contesto del Glossario e Definizioni.
L’Impresa corrisponde il pagamento della somma giornaliera assicurata a decorrere:
in caso di immobilizzazione con gesso o materiali similari dalle ore 24 del giorno dell’applicazione della gessatura sino al giorno della sua rimozione, ma comunque per un periodo non superiore a 20 giorni per le dita e a 50 giorni in tutti gli altri casi;
in caso di immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni, fissatori esterni, per tutto il periodo di effettiva immobilizzazione ma comunque per un periodo non superiore a 20 giorni in caso di frattura delle dita e di 50 giorni in tutti gli altri casi;
in caso di frattura scomposta di coste o del bacino o di frattura composta di almeno due archi costali per tutto il periodo di
effettiva immobilizzazione, ma comunque per un periodo non superiore a 50 giorni.
2. Presentazione della documentazione sanitaria
L’Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione, di certificati medici attestanti l’entità e la sede delle lesioni, la data di applicazione e di rimozione del gesso, il periodo di effettiva immobilizzazione nei casi diversi dall’applicazione del gesso.
Tutte le lesioni devono essere clinicamente diagnosticate e documentate mediante radiografia o TAC (tomografia assiale computerizzata) o RM (risonanza magnetica) o in ecografia o in artroscopia.
Per una migliore comprensione la gessatura può essere così schematizzata:
Tipo di immobilizzazione | GESSO O MATERIALI SIMILARI | TUTORI ORTOPEDICI, FISSATORI ESTERNI | CASI PARTICOLARI |
TIPO DI LESIONE | TUTTE | FRATTURE OSSEE, LESIONI CAPSULARI, ROTTURE LEGAMENTOSE COMPLETE O PARZIALI (DISTORSIONI) | FRATTURA SCOMPOSTA DELLE COSTE E DEL BACINO O FRATTURA COMPOSTA DI ALMENO DUE ARCHI COSTALI |
DURATA DELLA CORRESPONSIONE DELLA DIARIA | SINO AL GIORNO DELLA RIMOZIONE CON IL MASSIMO DI 20 GIORNI PER LE DITA E 50 PER TUTTI GLI ALTRI CASI | PER TUTTO IL PERIODO DI DOCUMENTATA IMMOBILIZZAZIONE CON IL MASSIMO DI 20 GIORNI PER LE DITA E 50 PER TUTTI GLI ALTRI CASI | PER TUTTO IL PERIODO DI DOCUMENTATA IMMOBILIZZAZIONE CON IL MASSIMO DI 50 GIORNI |
Art. 31 – Rimborso spese sanitarie da infortunio
1. Cosa si garantisce
Nel caso si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa riconosce, sino alla concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza, complessivamente per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo di assicurazione annuo, il rimborso delle spese sanitarie sostenute:
a) durante il ricovero per:
⮚ xxxxxxx xx xxxxxx e di chirurghi;
⮚ diritti di sala operatoria e materiali ed apparecchiature applicati durante l’intervento;
⮚ rette di degenza;
⮚ assistenza e cure mediche, esami ed accertamenti diagnostici;
⮚ trasporto in ambulanza o qualunque altro mezzo di trasporto sanitario all’istituto di cura, con un limite di rimborso pari al 20% del massimale prescelto dall’Assicurato;
⮚ trattamenti fisioterapici e rieducativi.
b) nei 90 giorni successivi al termine del ricovero o all’infortunio senza ricovero e sempreché la polizza sia in vigore, per:
⮚ prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali ed esami;
⮚ trattamenti fisioterapici e rieducativi, previa detrazione del 25% delle spese. In caso di gessatura i 90 giorni decorrono dal giorno in cui viene rimossa la stessa; in entrambi i casi, purché direttamente conseguenti all’infortunio, e prescritti dal medico curante
Sono in ogni caso esclusi i medicinali e le protesi dentarie.
Non sono previsti rimborsi in caso di danni estetici al viso dovuti a deturpazioni e sfregi conseguenti ad infortunio.
2. Presentazione della documentazione sanitaria
L’Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione di copia conforme della cartella clinica completa, di certificati medici attestanti l’entità e la sede delle lesioni e delle fatture in originale di spesa che saranno successivamente restituite dall’Impresa, previa apposizione della data di pagamento e dell’importo pagato.
Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle fatture per ottenere un rimborso, l’Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, al netto di quanto a carico dei predetti terzi, dietro presentazione della copia delle fatture delle spese sostenute dall’Assicurato e del documento, in originale, comprovante il rimborso effettuato dai suddetti terzi.
Art. 32 – Xxxxx Xxxxxxxx
1. Cosa si garantisce
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato riporti lesioni al viso tali da provocarne lo sfregio permanente o la deturpazione, l’Impresa riconosce il rimborso delle spese sostenute per cure ed applicazioni effettuate, entro due anni dalla guarigione clinica- sempreché la polizza sia in vigore - allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.
Il rimborso spese per danni estetici è riconosciuto fino alla concorrenza della somma indicata nel modulo di polizza con riferimento ai danni estetici e complessivamente per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo di assicurazione annuo; è esteso a lesioni subite in altre parti del corpo sempreché l'Assicurato abbia riportato un'Invalidità Permanente superiore al 3%.
L'assicurazione non riconosce le spese per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici preesistenti all'evento. L’Impresa assicura il rimborso delle spese sanitarie sostenute:
a) durante il ricovero per:
⮚ xxxxxxx xx xxxxxx e di chirurghi;
⮚ diritti di sala operatoria e materiali ed apparecchiature applicati durante l’intervento;
⮚ rette di degenza;
⮚ assistenza e cure mediche, esami ed accertamenti diagnostici.
b) nei 90 giorni successivi al termine del ricovero o, in assenza di ricovero, alla prima cura o applicazione e sempreché la polizza sia in vigore, per:
⮚ prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali ed esami, purché relativi al danno estetico e prescritti dal medico curante.
Sono in ogni caso esclusi i medicinali e le protesi dentarie.
2. Presentazione della documentazione sanitaria
L’Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione di copia conforme della cartella clinica completa, di certificati medici attestanti l’entità e la sede delle lesioni e delle fatture in originale di spesa che saranno
successivamente restituite dall’Impresa, previa apposizione della data di pagamento e dell’importo pagato.
Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle fatture per ottenere un rimborso, l’Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, al netto di quanto a carico dei predetti terzi, dietro presentazione della copia delle fatture delle spese sostenute dall’Assicurato e del documento, in originale, comprovante il rimborso effettuato dai suddetti terzi.
Art. 33 – Perdita anno scolastico
1. Cosa si garantisce
Qualora l'Assicurato sia studente, di età inferiore a 20 anni, non sia ammesso alla classe superiore a seguito di assenze dalle lezioni in conseguenza esclusiva di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa corrisponde l'indennità indicata sul modulo di polizza.
Tale indennità spetta a condizione che:
a) i giorni di assenza dalle lezioni siano successivi all'entrata in vigore della polizza, non siano inferiori a 70 giorni consecutivi o a 85 giorni in più soluzioni e siano registrati nel corso dello stesso anno scolastico;
b) la mancata ammissione alla classe superiore riguardi la frequenza di scuole elementari, medie inferiori e medie
superiori.
2. Presentazione della documentazione sanitaria
L’Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione di:
a) certificazione rilasciata dalla segreteria della scuola o dal Provveditorato agli Studi dalla quale risulti il numero dei
giorni di assenza successivi alla data dell'infortunio;
b) certificazione medica attestante che le assenze dalle lezioni sono state conseguenza dell'infortunio denunciato.
Art. 34 – Denuncia del sinistro da Infortunio e Obblighi
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall’Assicurato o dai suoi aventi diritto, all’Impresa non appena ne abbia la
possibilità, nel termine massimo di 5 giorni.
La denuncia deve contenere il luogo, il giorno e l’ora dell’evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico attestante l’entità e la sede delle lesioni; il decorso delle stesse deve essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta.
L’Assicurato, i suoi familiari ed aventi diritto devono consentire alla visita di medici dell’Impresa ed a qualsiasi indagine che si ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 Codice Civile).
Art. 35 – Cumulo degli indennizzi
L’indennizzo per morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l’Assicurato muore entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Impresa riconosce ai beneficiari la differenza fra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.
Gli altri indennizzi previsti dalle garanzie facoltative sono invece cumulabili con quelli per invalidità permanente e per morte.
Art. 36 – Modalità di pagamento dell’indennizzo
Relativamente ad ogni garanzia sottoscritta che sia stata interessata da sinistro, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Impresa liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 30 giorni.
Per gli infortuni avvenuti all’estero il pagamento verrà effettuato in Italia nella valuta vigente.
Se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che gli indennizzi siano stati liquidati o comunque offerti in misura determinata, l’Impresa paga ai beneficiari designati o agli eredi legittimi l’importo liquidato od offerto.
Se l’Assicurato decede, durante il periodo di validità della copertura, per cause direttamente riconducibili all’infortunio o alla malattia che ha generato il sinistro, dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Impresa liquiderà agli eredi dell’Assicurato anche la differenza tra la somma già liquidata o offerta e l’ammontare complessivo del capitale assicurato per il “caso morte” al momento dell’infortunio o della malattia che ha generato il sinistro.
Se l’Assicurato decede, per cause non direttamente riconducibili all’infortunio o alla malattia che ha generato il sinistro, prima che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, gli Eredi dell’Assicurato avranno facoltà di trasmettere all’Impresa la documentazione attestante il grado d’invalidità dell’Assicurato (certificazione INPS, INAIL, referti di accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, cartelle cliniche). L’Impresa pagherà agli Eredi la somma dovuta in forza del grado d’invalidità effettivamente comprovato.
Se l’Assicurato decede, durante il periodo di validità della copertura, per cause direttamente riconducibili all’infortunio o alla malattia che ha generato il sinistro, prima che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Impresa liquiderà agli eredi dell’Assicurato il solo ammontare complessivo del capitale assicurato per il “caso morte”.
Resta espressamente inteso che le liquidazioni previste nei quattro ultimi paragrafi poc’anzi trascritti avverranno in ossequio
alle vigenti disposizioni di legge in merito alla successione legittima o testamentaria.
Art. 37 – Cambiamento dell’attività Professionale – Attività difforme da quella dichiarata – Attività non assicurabile. Qualora nel corso del contratto si verifichi un cambiamento dell’attività professionale dichiarata in polizza come indicato in “Tabella elenco attività professionali” (ALLEGATO 2), l’Assicurato è tenuto a darne comunicazione all’Impresa.
Se il cambiamento implica aggravamento del rischio, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto, salvo diverso accordo per la prosecuzione della copertura assicurativa stessa a condizioni modificate.
Se invece il cambiamento implica la diminuzione del rischio, l’Impresa provvederà a ridurre correlativamente il premio. In entrambi i casi le nuove condizioni di premio decorreranno dall’annualità successiva alla comunicazione.
Se l’infortunio si verifica nel corso di una attività professionale difforme da quella dichiarata in polizza, ovvero nello svolgimento di una diversa attività che presenti comunque obiettivi caratteri di professionalità, l’indennizzo è dovuto:
a) in misura integrale se all’attività in questione corrisponde un rischio non maggiore di quello dell’attività professionale
indicata in polizza;
b) in misura non integrale, ridotto delle percentuali indicate nella tabella sotto riportata, se all’attività in questione
CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D |
corrisponde un rischio maggiore.
ATTIVITÀ AL MOMENTO DELL’INFORTUNIO | ATTIVITÀ PROFESSIONALE DICHIARATA CLASSE A = = = = |
CLASSE B 30% = = = | |
CLASSE C 45% 25% = = | |
CLASSE D 65% 50% 35% = | |
Agli effetti dell’applicazione di quanto previsto sopra, per la valutazione del grado di rischio inerente alle varie attività professionali, si fa riferimento alla classificazione delle attività medesime presenti all’ALLEGATO 2 – “Tabella elenco attività professionali”. In caso di attività eventualmente non specificate saranno utilizzati criteri di equivalenza o analogia ad una attività elencata.
Se l’infortunio si verifica nel corso di una attività professionale che sia classificata come “non assicurabile” dalla
sopracitata “Tabella elenco attività professionali”, non è dovuto alcun indennizzo.
CAPITOLO 2 – DIARIA DA INFORTUNIO E MALATTIA
Art. 38 – Garanzia Base – Diaria da Ricovero
L’Impresa garantisce la corresponsione dell’importo giornaliero indicato sul modulo di polizza in caso di ricovero in istituto di cura sia in Italia che all’estero, reso necessario da:
a) malattia o infortunio;
b) parto o aborto spontaneo o post-traumatico sino ad un massimo di 300 giorni complessivamente per uno o più ricoveri dipendenti dalla stessa malattia o dal medesimo infortunio.
Agli effetti del computo dell’indennizzo dovuto, il primo e l’ultimo giorno di ricovero, si considerano un solo giorno.
Per il parto senza taglio cesareo l’importo giornaliero assicurato viene corrisposto forfettariamente per 3 giorni, anche se vi
siano state complicanze.
Per il parto con taglio cesareo l’importo giornaliero assicurato viene corrisposto forfettariamente per 5 giorni, anche se vi siano
state complicanze.
Il Day surgery è equiparato al ricovero purché sia rilasciata la relativa cartella clinica da parte dell’istituto di cura.
Sono indennizzabili, ai sensi della presente garanzia, anche le chemioterapie oncologiche e le radioterapie antitumorali
effettuate in regime di day hospital o in regime ambulatoriale.
Art. 39 – Garanzia Facoltativa – Diaria da Convalescenza e gessatura
L’Impresa garantisce la corresponsione dell’importo giornaliero indicato sul modulo di polizza.
In caso di convalescenza, successiva ad uno o più ricoveri dipendenti dallo stesso infortunio o dalla stessa malattia, indennizzabili secondo le modalità di cui alla precedente garanzia base, per ogni giorno di convalescenza purché prescritta e documentata dal medico curante, con un limite massimo di 20 giorni o, se più favorevole per l’Assicurato, per un numero massimo di giorni complessivamente non superiore a tre volte quelli di ciascun ricovero, comunque con il limite massimo di 120 giorni.
Agli effetti del computo dell’indennizzo dovuto, il primo e l’ultimo giorno di ricovero si considerano un solo giorno.
Per il parto senza taglio cesareo l’importo giornaliero assicurato viene corrisposto forfetariamente per 2 giorni, anche se vi
siano state complicanze.
Per il parto con taglio cesareo l’importo giornaliero assicurato viene corrisposto forfetariamente per 5 giorni, anche se vi siano
state complicanze.
In caso di Grande Intervento Chirurgico l’Impresa assicura la corresponsione, per ogni giorno di ricovero, di un importo pari
alla somma assicurata.
In caso di gessatura conseguente ad infortunio con o senza ricovero che rientri nella fattispecie di cui alla voce “Gessatura” nel
contesto delle Definizioni riportate nel Glossario, a decorrere:
a) in caso di immobilizzazione con gesso o materiali similari, dalle ore 24 del giorno dell’applicazione della gessatura, sino al giorno della sua rimozione, ma comunque per un periodo non superiore a 20 giorni per le dita e a 50 giorni in tutti gli altri casi;
b) in caso di immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni, fissatori esterni, stecche per tutto il periodo di effettiva immobilizzazione ma comunque per un periodo non superiore a 20 giorni in caso di frattura delle dita e di 50 giorni in tutti gli altri casi;
c) in caso di frattura scomposta di coste o del bacino o di frattura composta di almeno due archi costali per tutto il
periodo di effettiva immobilizzazione, ma comunque per un periodo non superiore a 50 giorni.
In caso di gessatura, conseguente ad infortunio, con ricovero l’Assicurato, in alternativa, potrà scegliere la Diaria da
Convalescenza indicata sul modulo di polizza, se a lui più favorevole.
Art. 40 – Denuncia del sinistro e obblighi riferiti al Capitolo Diaria da Infortunio e Malattia
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall’Assicurato o dai suoi aventi diritto all’Impresa non appena ne abbia la
possibilità, nel termine massimo di 5 giorni.
La denuncia deve essere corredata da certificazione medica che contenga la diagnosi ed i motivi del ricovero o della gessatura, nonché l’entità e la sede delle lesioni in caso di infortunio.
L’Assicurato deve sottoporsi, a spese dell’Impresa, agli accertamenti e controlli medici, disposti dalla stessa, fornire ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).
Art. 41 – Presentazione della documentazione sanitaria riferita al Capitolo Diaria da Infortunio e Malattia
L’Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione:
a) per la Diaria da Ricovero, compreso Day Hospital e DaySurgery, di copia conforme della cartella clinica completa, dalla
quale risulti la diagnosi circostanziata e la durata del ricovero;
b) per la Diaria da Convalescenza dei relativi certificati medici;
c) per la Gessatura, certificati medici attestanti l’entità e la sede delle lesioni, la data di rimozione del gesso, il periodo di effettiva immobilizzazione nei casi diversi dall’applicazione del gesso.
Tutte le lesioni devono essere clinicamente diagnosticate e documentate mediante radiografi a, TAC (tomografia assiale computerizzata), RM (risonanza magnetica) o in ecografia o in artroscopia.
CAPITOLO 3 – GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO
Art. 42 – Oggetto dell’Assicurazione
In caso di Grande Intervento Chirurgico – intendendosi per tali quelli elencati nell’Allegato 3 o altri, che per complessità o per tecniche operatorie adottate siano ad essi equiparabili – l’Impresa riconosce sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza il rimborso delle seguenti spese sanitarie sostenute dall’Assicurato:
a) nei 90 giorni precedenti l’inizio del ricovero per esami, accertamenti diagnostici e visite mediche effettuati anche al di fuori dell’istituto di cura, purché pertinenti alla malattia o all’infortunio che hanno determinato il successivo Grande intervento Chirurgico;
b) durante il ricovero, per un massimo di 360 giorni per:
⮚ onorari dell’equipe medica;
⮚ diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi;
⮚ rette di degenza, prestazioni mediche, consulti, cure mediche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali,
esami ed accertamenti diagnostici;
⮚ rette di vitto e pernottamento dell’accompagnatore fino alla concorrenza di Euro 3.800,00.
In alternativa al rimborso delle spese di ricovero, l’Assicurato può optare per la corresponsione di una indennità, per ciascun
giorno di ricovero pari a Euro 130,00, fino ad un massimo di 90 giorni.
La giornata di entrata e quella di uscita dall’istituto di cura sono considerate come unica giornata, qualunque sia l’ora del ricovero e quella della dimissione.
In caso di trapianto di organo, sono comprese le spese di ricovero del donatore vivente per il prelievo e in ogni caso le spese per il trasporto di organi o parte di essi.
c) nei 120 giorni successivi al ricovero per:
⮚ ricoveri che non comportino intervento chirurgico;
⮚ esami, accertamenti diagnostici, prestazioni mediche;
⮚ medicinali;
⮚ trattamenti fisioterapici e rieducativi anche se effettuati in regime di ricovero, cure termali (escluse le spese di natura alberghiera), sino alla concorrenza di Euro 1.300,00; purché pertinenti alla malattia o all’infortunio che hanno determinato il Grande Intervento Chirurgico.
d) Xxx assistenza fornita da personale infermieristico durante il ricovero e nei 90 giorni successivi al ricovero presso il
domicilio dell’Assicurato sino alla concorrenza di Euro 3.500,00;
e) Per il trasporto dell’Assicurato per il ricovero con uso di qualsiasi mezzo sanitario in Italia ed all’estero per accedere all’istituto di cura, per il trasferimento da un istituito di cura ad un altro e per il rientro al domicilio.
Limitatamente ai ricoveri all’estero (esclusi Stato della Città del Vaticano e Repubblica di X. Xxxxxx) la garanzia è valida anche
per le spese di viaggio, debitamente documentate, sostenute da un accompagnatore.
Il rimborso di tutte le predette spese viene effettuato sino alla concorrenza di Euro 3.000,00.
Art. 43 – Denuncia del sinistro ed obblighi riferiti al Capitolo Grande Intervento Chirurgico
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall’Assicurato o dai suoi aventi diritto all’Impresa non appena ne abbia la
possibilità, nel termine massimo di 5 giorni.
La denuncia deve essere corredata da certificazione medica che contenga la diagnosi ed i motivi del ricovero.
L’Assicurato deve sottoporsi, a spese dell’Impresa, agli accertamenti e controlli medici, disposti dalla stessa, fornire ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).
Art. 44 – Presentazione della documentazione sanitaria riferita al Capitolo Grande Intervento Chirurgico
L’Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione di copia conforme della cartella clinica completa, di certificati medici e delle fatture in originale di spesa che saranno successivamente restituite dall’Impresa, previa apposizione della data di pagamento e dell’importo pagato.
Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle fatture per ottenere un rimborso, l’Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, al netto di quanto a carico dei predetti terzi, dietro presentazione della copia delle fatture delle spese sostenute dall’Assicurato e del documento, in originale, comprovante il rimborso effettuato dai suddetti terzi.
CAPITOLO 4 – INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
Art. 45 – Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa riconosce all’Assicurato il pagamento di un indennizzo, fino a concorrenza del capitale assicurato, in caso di invalidità permanente conseguente a malattia, a condizione che l’invalidità:
a) abbia un grado pari o superiore al 25% della totale;
b) sia conseguenza di una malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto - fermo quanto disposto dall’art. 18 “Periodi di aspettativa” della Sezione B/BIS - Condizioni di assicurazione valide solo per i capitoli Diaria da Infortunio e da Malattia, Grande Intervento Chirurgico e Invalidità Permanente da Malattia, ma non oltre la sua scadenza.
Nel corso dell’assicurazione, le invalidità permanenti derivanti dalla stessa malattia già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie e sia anche in caso di loro eventuale remissione.
L’assicurazione vale anche per le conseguenze di malformazioni, difetti fisici e condizioni patologiche preesistenti alla
stipulazione del contratto, purché in quel momento non noti al Contraente e/o all’Assicurato.
Art. 46 – Carattere personale dell’indennità
Il presente contratto non prevede il carattere personale dell’indennità.
Art. 47 – Indennizzo massimo – Cessazione anticipata dell’assicurazione
Il capitale indicato sul modulo di polizza per ciascuna persona assicurata rappresenta l’importo massimo che l’Impresa indennizza complessivamente durante l’intera durata del contratto.
Infatti, in caso di più invalidità permanenti, indennizzabili a termini di polizza, che si verifichino nel corso del contratto, conseguenti a malattie diverse - sia contemporanee che successive - la sommatoria dei relativi singoli indennizzi non potrà essere maggiore del capitale assicurato.
Pertanto, contestualmente alla liquidazione di ogni sinistro, il capitale assicurato si riduce automaticamente di un importo pari a quello dell’indennizzo liquidato.
Parimenti, si riduce in proporzione, a partire dall’annualità successiva a quella della liquidazione del sinistro, il premio di
polizza.
Di conseguenza, resta inteso che l’assicurazione cessa automaticamente nel momento stesso in cui la sommatoria degli indennizzi liquidati risulti pari al capitale assicurato.
L’eventuale incasso di un premio non più dovuto o maggiore di quello dovuto dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste non costituisce deroga contrattuale, ma impegna l’Impresa a restituire, entro 45 giorni, il corrispettivo importo.
Art. 48 – Denuncia del sinistro ed obblighi riferiti al Capitolo Invalidità Permanente da Malattia
L’Assicurato, o chi per esso, deve dare avviso scritto della malattia all’Intermediario al quale è assegnata la polizza, o all’Impresa, entro 30 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
La denuncia deve essere corredata, o tempestivamente seguita, da dettagliata certificazione medica che contenga la diagnosi. L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. In caso di scadenza del contratto prima che la malattia sia stata denunciata, la relativa denuncia può essere presentata non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso, sempreché la malattia si sia manifestata entro il periodo di validità dell’assicurazione.
Art. 49 – Criteri di liquidazione dell’indennizzo
L’Impresa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive causate dalla singola malattia denunciata come se essa avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, non è indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da
condizioni di menomazioni coesistenti.
Pertanto, qualora la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia stata indennizzata per una precedente diversa malattia, la valutazione dell’ulteriore invalidità sarà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione normativa.
Art. 50 – Modalità di liquidazione dell’indennizzo
La percentuale di invalidità permanente viene accertata in un periodo non superiore ai 18 mesi dalla data di denuncia della malattia, secondo i criteri ed i parametri previsti nell’ALLEGATO 4 “Criteri e parametri indicativi per la valutazione dell’Invalidità Permanente da Malattia”.
Nel caso in cui, trascorsi 18 mesi dalla denuncia della malattia, i postumi della stessa non risultino ancora stabilizzati, l’indennizzo sarà liquidato in via definitiva secondo la valutazione in riferimento al quadro presentato dall’Assicurato in quel momento.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nel citato capitolo, la percentuale di invalidità è accertata, in riferimento ai parametri ed ai criteri di valutazione ivi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
L’Impresa liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata, secondo lo schema seguente, fermo restando che nessun
indennizzo spetta all’Assicurato quando l’invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 25%.
FASCE | GRADO PERCENTUALE DELLA INVALIDITÀ PERMANENTE | PERCENTUALE DI INDENNIZZO DA LIQUIDARE |
Fascia I | Inferiore al 25% | 0 |
Fascia II | 25% - 34% | 15% |
Fascia III | 35% - 44% | 30% |
Fascia IV | 45% - 54% | 45% |
Fascia V | 55% - 64% | 60% |
Fascia VI | 65% - 74% | 70% |
Fascia VII | Superiore 74% | 100% |
CAPITOLO 5 – ASSISTENZA
Art. 51 – Oggetto dell’Assicurazione – Assistenza Medica Art. 51.1 – Consulti medici
La Centrale Operativa mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o
suggerimento di carattere medico sanitario.
Art. 51.2 – Invio medico
La Centrale Operativa mette a disposizione, tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 08.00 successive e 24 ore su 24 al sabato e festivi, il proprio Servizio di Guardia Medica che garantisce la disponibilità di medici generici, pediatri e cardiologi pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima valutazione telefonica con il medico di guardia interno, la Centrale Operativa invierà il medico richiesto; il costo dell’intervento è a carico dell’Impresa.
In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa organizza il trasferimento in autoambulanza del paziente in un pronto soccorso; il costo di tale intervento è a carico dell’Impresa. La prestazione è fornita per un massimo di 3 volte per anno ed è valida esclusivamente in Italia.
Art. 51.3 – Trasporto in ambulanza
La Centrale Operativa, qualora l’assicurato necessiti di un trasporto sanitario non in emergenza, organizza il trasferimento inviando un’ambulanza.
Le spese di trasporto, con ambulanza, sono a carico dell’Impresa fino ad un massimo di 200 km di percorso complessivo
(andata/ritorno). La prestazione è fornita 1 volta per anno assicurativo ed è valida esclusivamente in Italia.
Art. 51.4 – Consegna farmaci a domicilio
La Centrale Operativa garantisce, 24 ore su 24 la ricerca e consegna dei farmaci.
Se il medicinale necessita di ricetta, il personale incaricato passa prima al domicilio dell’assicurato e quindi in farmacia. Resta a carico dell’assicurato il solo costo del farmaco. La prestazione è fornita per un massimo di 3 volte per anno.
Art. 51.5 – Rete sanitaria
La banca dati della rete delle Strutture Sanitarie in rapporto di convenzione con la Centrale Operativa in tutta Italia, è a
disposizione dell’assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per ogni tipo di informazione sanitaria relativamente a:
a) singole Strutture convenzionate e loro ubicazione;
b) prestazioni specialistiche;
c) nominativo dei singoli medici;
d) esami diagnostici;
e) ricoveri;
f) onorari e tariffe convenzionate.
Art. 51.6 – Gestione dell’appuntamento
Qualora l’assicurato necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico o di un ricovero, potrà usufruire della rete sanitaria convenzionata e, 24 ore su 24, richiedere alla Centrale Operativa un appuntamento. Dopo aver selezionato il centro convenzionato e lo specialista in base alle specifiche esigenze sanitarie e alla disponibilità dell’assicurato, la Centrale Operativa provvederà nel più breve tempo possibile a fissare un appuntamento a nome dell’assicurato. In virtù del rapporto di convenzione tra la struttura sanitaria e la Centrale Operativa, l’assicurato usufruirà sempre di un canale d’accesso privilegiato e di tariffe particolarmente favorevoli rispetto ai listini in vigore.
Art. 51.7 – Assistenza infermieristica
Qualora a seguito di ricovero per infortunio o malattia, l’assicurato necessiti di assistenza infermieristica domiciliare, la Centrale Operativa metterà a disposizione personale infermieristico tenendo a carico il costo per un massimo di Euro 60,00 al giorno e fino a 3 giorni consecutivi.
Art. 51.8 - Assistenza infermieristica post-ricovero a domicilio
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a sette giorni, necessiti di assistenza infermieristica, la Struttura Organizzativa, secondo prescrizione del medico curante, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall’istituto di cura, provvederà a fornire un’assistenza infermieristica specializzata, per un totale di 5 accessi (della durata ciascuna di un’ora) per anno, esclusivamente nell’arco delle prime due settimane di convalescenza. La prestazione viene fornita 24 ore su 24.
prestazione due giorni prima della data di dimissioni dall’Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione di tali cure.
Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire della
Art. 52 – Esclusioni ed effetti Giuridici relativi a tutte le prestazioni Assistenza
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione
del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell'Assicurato;
d) suicidio o tentato suicidio;
e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
f) malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio;
g) infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura;
h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
i) le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la NOBIS non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Ogni diritto nei confronti della NOBIS si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.
Il diritto alle assistenze fornite dalla NOBIS decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura
Organizzativa al verificarsi del sinistro.
L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
In questa sezione vengono previste le regole e le modalità per denunciare un sinistro e per ottenere un indennizzo.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde
800.894149
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero x00.000.0000000
Art. 53 – Denuncia del sinistro – Modalità di pagamento – Obblighi dell’assicurato
Le spese per le prestazioni garantite in polizza vengono rimborsate, nel limite del massimale annuo pattuito per persona, con le modalità i limiti ed i criteri di seguito elencati:
Art. 53.1 – Prestazioni mediche effettuate presso strutture sanitarie convenzionate con l’Impresa
Per usufruire delle prestazioni mediche di un centro convenzionato, l’assicurato deve:
a) contattare preventivamente la Centrale Operativa tramite i seguenti numeri telefonici:
dall’Italia Numero Verde 800.894149 oppure 039.9890722
dall’estero +39. 039.9890722
comunicando con estrema precisione:
- gli estremi di identificazione: nome e cognome, numero di xxxxxxx;
- indirizzo del luogo in cui si trova e recapito telefonico;
b) leggere e inviare xxx xxx (000.0000000 xxxx’Xxxxxx, x00.000.0000000 dall’estero) la prescrizione medica del ricovero per poter concordare la Struttura Sanitaria e l’equipe medico chirurgica convenzionata più consona al caso.
c) sottoscrivere, all’atto del ricorso alla Struttura Sanitaria Convenzionata, lo specifico modello di “Richiesta prestazione” trasmesso dall’Impresa all’Ente Convenzionato.
Ad avvenuto ricovero, l’Impresa corrisponde direttamente alla Struttura Sanitaria Convenzionata le spese sostenute per le prestazioni mediche ricevute, che sono garantite a termini di polizza. L’assicurato dovrà provvedere direttamente solo al pagamento delle spese o delle eccedenze di spese sostenute per le prestazioni ricevute, che non sono garantite a termini di polizza.
L’assicurato si impegna a restituire all’Impresa gli importi dalla stessa liquidati per prestazioni che, dall’esame della cartella
clinica o da altra documentazione medica, risultino non indennizzabili.
Art. 53.2 – Prestazioni mediche effettuate presso strutture sanitarie non convenzionate con l’Impresa
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l’assicurato deve:
a) denunciare il sinistro all’Ufficio Sinistri dell’Impresa entro trenta giorni dall’avvenuto ricovero o dall’effettuazione di prestazioni extra ricovero rientranti nelle garanzie dei precedenti Capitoli, con certificato medico da cui risulti la diagnosi circostanziata.
b) provvedere ad inviare all’Ufficio Sinistri dell’Impresa, all’indirizzo:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Centro Direzionale Colleoni – Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 00000 - XXXXXX XXXXXXX (XX)
Numero Verde 800-894149 oppure 039-9890722
la seguente documentazione:
⮚ in caso di ricovero, la copia autentica e completa della Cartella Clinica;
⮚ in caso di prestazione extra ricovero, i certificati medici di prescrizione;
⮚ gli originali di parcelle, notule, distinte, ricevute e fatture, sulle quali siano indicati nome, cognome e domicilio della persona che si è sottoposta alle cure e che risultino pagate e quietanzate.
c) acconsentire ad eventuali controlli medici disposti dall’Impresa e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativa alla patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e curato.
Il pagamento di quanto spettante all’assicurato viene effettuato a cura ultimata, secondo i massimali e i limiti previsti all’interno dei precedenti Capitoli. Qualora l’assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, l’Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto a seguito della presentazione della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto liquidato dai predetti terzi. Per i sinistri avvenuti all’estero, i rimborsi verranno effettuati in Italia, al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa, desunto dalla quotazione dell’Ufficio Italiano Cambi.
Art. 53.3 – Prestazioni mediche effettuate presso una struttura parzialmente convenzionata
Qualora l’assicurato, previa autorizzazione della Centrale Operativa, si avvalga di uno o più chirurghi, medici e paramedici o di un’intera équipe chirurgica non convenzionati per effettuare un Intervento Chirurgico presso una Struttura Convenzionata, il rimborso delle spese avverrà come segue:
a) le spese per le prestazioni sanitarie fornite dalla Struttura Convenzionata verranno liquidate secondo le modalità e i
criteri previsti al precedente punto 53.1;
b) le spese relative agli operatori medici e paramedici non convenzionati, compresa la loro assistenza medica durante il ricovero, saranno sostenute direttamente dall’assicurato; successivamente l’Impresa effettuerà il rimborso secondo le modalità ed i criteri previsti al precedente punto 53.2.
L’importo complessivamente rimborsato all’assicurato non potrà superare i sottomassimali previsti all’interno dei precedenti
Capitoli.
Art. 53.4 – Prestazione di assistenza
L’Impresa mette a immediata disposizione dell’assicurato, mediante l’utilizzo della propria Centrale Operativa, le prestazioni previste, nel caso in cui lo stesso assicurato ne faccia richiesta a termini di polizza, a seguito di un evento contemplato dalla stessa ed entro i limiti convenuti.
Per usufruire delle prestazioni previste, l’assicurato o chi per esso deve contattare preventivamente la Centrale Operativa
tramite i seguenti numeri telefonici:
dall’Italia Numero Verde 800.894149 oppure 039-9890722
dall’estero x00.000.0000000
comunicando con estrema precisione:
A. tipo di assistenza di cui necessita;
B. nome e cognome e numero di polizza;
C. indirizzo del luogo in cui si trova e recapito telefonico.
Art. 54 – Elenco delle strutture sanitarie convenzionate - Rimborso diretto
L’assicurato potrà verificare sul sito dell’Impresa (xxx.xxxxx.xx. - sezione Salute) l’elenco delle Strutture Sanitarie Convenzionate e gli eventuali aggiornamenti. Sul sito medesimo l’assicurato potrà trovare anche l’elenco aggiornato dei Medici convenzionati.
Nell’eventualità di un Ricovero o di un Day Surgery, la scelta di una Casa di Cura tra quelle elencate offre il vantaggio di poter usufruire della modalità di rimborso diretto, cioè offre la tranquillità di non dover sostenere spese in prima persona, perché i relativi esborsi saranno comunque anticipati da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
In pratica, la Casa di Cura Convenzionata chiederà direttamente all’Impresa il rimborso delle spese sanitarie sostenute. In caso di necessità l’assicurato deve contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni l’anno ai seguenti numeri:
all’Italia Numero Verde 800-894149 oppure 039.9890722
dall’estero x00.000.0000000
comunicando con estrema precisione:
• nome, cognome e numero di xxxxxxx;
• indirizzo del luogo in cui si trova e recapito telefonico;
• leggere la prescrizione medica del ricovero all’operatore di Centrale Operativa, inviandola poi per fax ai numeri 000.0000000 dall’Italia, x00.000.0000000 dall’estero.
I medici e gli operatori della Centrale Operativa collaborano con l’assicurato nella scelta della Struttura Sanitaria e dell’équipe
medica chirurgica convenzionate più idonee al caso, provvedendo direttamente alla loro prenotazione.
La Centrale Operativa è a disposizione per fornire all’assicurato ogni consulenza medica nonché le informazioni sanitarie e
tutte le prestazioni di assistenza previste dal contratto.
Attenzione: l’elenco delle Case di Cura è da ritenersi puramente indicativo in quanto soggetto ad aggiornamenti. È necessario pertanto contattare sempre la Centrale Operativa per conoscere in tempo reale lo stato dei convenzionamenti e per usufruire del servizio prenotazioni.
ALLEGATO 1
Tabella accertamento grado di Invalidità permanente
Destro | Sinistro | ||
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | |||
› un arto superiore | 70% | 60% | |
› una mano o un avambraccio | 60% | 50% | |
› un pollice | 18% | 16% | |
› un indice | 14% | 12% | |
› un medio | 8% | 6% | |
› un anulare | 8% | 6% | |
› un mignolo | 12% | 10% | |
› la falange ungueale del pollice | 9% | 8% | |
› una falange di altro dito della mano | 1/3 del valore del dito | ||
Anchilosi: | |||
› della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% | 20% | |
› del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera | |||
› del polso in estensione rettilinea (con pronosupinazione libera) 10% 8% | 20% | 15% | |
Paralisicompleta: | |||
› del nervo radiale | 35% | 30% | |
› del nervo ulnare | 20% | 17% | |
Esiti di rottura tendinea completa, indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico obiettivato: | |||
› del capo prossimale o distale del bicipite brachiale | 5% | 4% | |
› di un tendine della cuffia dei rotatori | 5% | 4% | |
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: | |||
› al di sopra della metà della coscia | 70% | ||
› al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60% | ||
› al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% | ||
› di un piede | 40% | ||
› di ambedue i piedi | 100% | ||
› di un alluce | 5% | ||
› di un altro dito del piede | 1% | ||
› della falange ungueale dell’alluce | 2,50% | ||
Postumi di lesion meniscali: | |||
› se complete e disposte in senso trasversale | 3% | ||
› in tutti gli altri casi | 1% | ||
Postumi di rottura completa di legamento del ginocchio: | |||
› collaterale interno | 12% | ||
› collaterale esterno | 8% | ||
› crociato anteriore | 6% | ||
› crociato posteriore | 6% | ||
Anchilosi: | |||
› dell’anca in posizione favorevole | 35% | ||
› del ginocchio in estensione | 25% | ||
› della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica | 15% | ||
Allegato1 | |||
Paralisicompletedelnervo: | |||
› sciaticopopliteo esterno | 15% | ||
Esiti di rottura tendine completa indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico obiettivato: | |||
› tendine di Achille | 4% | ||
› quadricipite femorale | 5% | ||
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1% | ||
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |||
› una vertebra cervicale | 12% | ||
› una vertebra dorsale | 5% | ||
› 12a dorsale | 10% | ||
› una vertebra lombare | 10% | ||
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% | ||
Esiti di frattura del sacro | 3% | ||
Esiti di frattura del coccige con callo deforme | 5% | ||
Perdita totale anatomica o funzionale di: | |||
› un occhio | 25% | ||
› ambedue gli occhi | 100% | ||
Sordità completa di: | |||
› un orecchio | 10% | ||
› ambedue gli orecchi | 40% | ||
Stenosinasale assoluta: | |||
› monolaterale | 4% | ||
› bilaterale | 10% | ||
Perdita anatomica di: | |||
› un rene | 15% | ||
› della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
ALLEGATO 2
Tabella elenco attività professionali
001 Abbattitori di piante, boscaioli D 002 Addetti a centri elaborazione dati A 003 Addetti agli zoo C
004 Addetti in imprese di pulizia con uso di impalcature esterne D 005 Addetti in imprese di pulizia senza uso di impalcature esterne C 006 Addetti in lavanderia, tintorie e stirerie C
007 Agenti di cambio o di borsa, agenti immobiliari, promotori finanziari B
008 Agenti di commercio C
009 Agenti/ispettori di assicurazione, produttori liberi, impiegati commerciali con mansioni anche all'esterno B
010 Agenzia di recapito (fattorini) C
011 Agenzia di recapito (impiegati) A
012 Agricoltori (proprietari, affittuari, ecc.) che non prendono parte ai lavori manuali C
013 Agricoltori che lavorano manualmente, braccianti agricoli D
014 Agronomi C
015 Albergatori con prestazioni manuali D 016 Albergatori senza prestazioni manuali B 017 Allenatori sportivi C
018 Allevatori di altri animali, pastori C
019 Allevatori di equini, bovini, suini che non prestano opera manuale C
020 Allevatori di equini, bovini, suini che prestano opera manuale D
021 Altri artigiani con uso di macchine D 022 Altri artigiani senza uso di macchine B 023 Amministratori di beni propri o altrui B 024 Analisti chimici C
025 Antennisti (installatori di antenne radio-TV) D
026 Antiquari senza restauro B
027 Architetti che accedono anche ai cantieri C
028 Architetti occupati prevalentemente all'esterno ma senza accesso ai cantieri B
029 Architetti occupati prevalentemente in ufficio A
030 Argentieri/doratori C
031 Artisti di varietà, attori, musicisti, cantanti, agenti teatrali, registi, sceneggiatori B 032 Assistenti sociali A
033 Attrezzisti, macchinisti (settore spettacoli) D
034 Autisti di autobus, autocarri, motocarri D
035 Autisti di autovetture in servizio pubblico o privato, taxi, autoambulanza, autofunebriC 036 Autorimesse: addetti a lavori di riparazione, manutenzione, lavaggio ecc. D
037 Autorimesse: esercenti che non lavorano manualmente B
038 Autoriparatore (carrozzieri o meccanici) D
039 Avvocati e procuratori legali A
040 Ballerini C
041 Bambinaie, baby-sitter, collaboratori familiari, badanti B
042 Bambini (0-13 anni) B
043 Bar, caffè, bottiglierie, proprietari/ addetti a birrerie, enoteche, paninoteche B
044 Xxxxxxxx, parrucchieri da donna B 045 Benestanti senza occupazione B 046 Bidelli, Custodi di musei C
047 Biologi/addetti a laboratori di analisi mediche B
048 Callisti, manicure, pedicure, estetisti C
049 Calzolai C
050 Camerieri B
051 Carabinieri, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (solo personale con
incarichi amministrativi) B
052 Carabinieri, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza (personale operativo) NA
053 Carpentieri in legno o ferro D
054 Casalinghe B
055 Casari C
056 Cave a giorno con o senza uso di mine: proprietari o addetti che non lavorano manualmente B
057 Cave a giorno: proprietari o addetti che lavorano manualmente D
058 Certificatori di bilancio e revisori dei conti B
059 Clero (appartenenti al) B
060 Collaudatori di veicoli e natanti a motore D 061 Commercialisti, Consulenti del lavoro B 062 Concessionari auto-motoveicoli B
063 Conciai, pellettieri, pellicciai C
064 Corniciai C
065 Cuochi C
066 Custodi/portieri di stabili, alberghi, musei e simili, uscieri B
067 Demolitori di autoveicoli D
068 Diplomatici, politici, sindacalisti B
069 Dirigenti occupati anche all'esterno con accesso a cantieri, ponti, impalcature ecc. B 070 Dirigenti occupati anche all'esterno escluso accessi a cantieri, ponti, impalcature ecc. A 071 Dirigenti occupati solo in ufficio A
072 Disegnatori che frequentano anche ambienti di lavoro B
073 Disegnatori occupati solo in ufficio A
074 Distributori automatici di carburante (gestori di) con operazioni di manutenzione, lavaggio e simili D 075 Distributori automatici di carburante (gestori di) senza operazioni di manutenzione, lavaggio e simili B 076 Domestici C
077 Elettrauto D
078 Elettricisti che lavorano anche all'esterno di edifici ed a contatto anche con correnti ad alta tensione D
079 Elettricisti che lavorano solo all'interno di edifici ed a contatto con correnti a bassa tensione C
080 Enologi ed enotecnici C
081 Esercito, marina militare ed aviazione (personale con mansioni non amministrative) NA
082 Esercizi commerciali Rivendita pane, latterie, pasticcerie e gelaterie senza produzione propria B
083 Esercizi commerciali Abiti, confezioni, mercerie, pellicce, tessuti B
084 Esercizi commerciali Articoli ed apparecchi fotografici e di ottica, dischi e musica, strumenti musicali B
085 Esercizi commerciali diversi da quelli elencati C
086 Esercizi commerciali Articoli in pelle, calzature B
087 Esercizi commerciali Cartolerie, librerie, edicole, profumerie B
088 Esercizi commerciali Casalinghi B
089 Esercizi commerciali Elettrodomestici, radio TV, mobili, articoli igienico-sanitari: per tutti esclusa installazione esclusa la
posa di antenne B
090 Esercizi commerciali Ferramenta, colori e vernici, accessori per autoveicoli B
091 Esercizi commerciali Frutta e verdura, fiori e piante B
092 Esercizi commerciali Giocattoli, articoli sportivi B
093 Xxxxxx anche su impalcature e ponti D
094 Xxxxxx solo a terra D
095 Facchini (portabagagli di piccoli colli) C
096 Facchini addetti al carico e scarico di merci in genere (portuali, doganali, ecc) D
097 Falegnami D
098 Farmacie, Farmacisti e Erboristerie B
099 Floricoltori C
100 Fonditori D
101 Fotografi anche all'esterno C 102 Fotografi solo in studio B 103 Geologi C
104 Geometri che accedono anche ai cantieri C
105 Geometri occupati anche all'esterno ma senza accesso ai cantieri B
106 Geometri occupati solo in ufficio A
107 Giardinieri - Vivaisti C
108 Giornalisti (cronisti, corrispondenti) B
109 Gommisti/vulcanizzatori C
110 Grafici B
111 Guardiacaccia, guardapesca, guardie campestri, guardie forestali NA
112 Guardie notturne, giurate, guardie armate, portavalori, investigatori privati, guardie del corpo NA
113 Guide turistiche B
114 Idraulici solo all'interno di edifici o a terra C
115 Imbianchini anche all'esterno di edifici e con uso di scale, impalcature e ponti D
116 Imbianchini solo all'interno di edifici e senza l'uso di lunghe scale, impalcature e ponti C
117 Impiegati amministrativi in genere A
118 impiegati in agenzie d'affari, di pubblicità e di viaggi A
119 Impiegati tecnici (anche Architetti, Ingegneri, Geometri, Farmacisti, Commessi, se dipendenti e occupati solo in ufficio/
studio/negozio) A
120 Imprenditori edili che possono prendere parte ai lavori C
121 Imprenditori in genere che non lavorano manualmente B
122 Imprenditori in genere che possono prendere parte ai lavori C
123 Incisori/coniatori C
124 Indossatori e modelli A
125 Infermieri diplomati B
126 Ingegneri che accedono anche ai cantieri C
127 Ingegneri occupati anche all'esterno ma senza accesso ai cantieri B
128 Ingegneri occupati solo in ufficio B
129 Insegnanti di alpinismo, guide alpine NA
130 Insegnanti di educazione fisica, sci, basket, tennis, scherma, ballo, atletica leggera C
131 Insegnanti di equitazione, insegnanti hockey e rugby D
132 Insegnanti di judo, karatè, od altri similari, insegnanti di atletica pesante ed arti marziali D
133 Insegnanti di materie non sperimentali e non di pratica professionale A
134 Insegnanti di materie sperimentali anche in laboratorio o di pratica professionale C
135 Insegnanti di nuoto e bagnini C
136 Istruttori di pratica (guida) di scuola guida C
137 Istruttori di teoria di scuola guida A
138 Lattonieri anche su impalcature e ponti, Idraulici anche all'esterno D
139 Liberi professionisti (non elencati) C
140 Litografi e tipografi C
141 Magistrati A
142 Magliaie C
143 Marinai - con uso di macchine D
144 Marinai - senza uso di macchine D
145 Marmisti (posatori), muratori, piastrellisti, pavimentatori, palchettisti tutti solo a terra C
146 Marmisti anche su impalcature e ponti D
147 Massaggiatori, fisioterapisti B
148 Materassai C
149 Mediatori di bestiame C
150 Mediatori in genere (escluso bestiame) B
151 Medici (per i radiologi sono esclusi gli effetti sia interni che esterni delle emanazioni radioattive), biologi e psicologici B
152 Mobilieri: fabbricazione mobili in ferro D
153 Mobilieri: fabbricazione mobili in legno D
154 Muratori, piastrellisti, pavimentatori, palchettisti anche su impalcature e ponti D
155 Notai B
156 Odontotecnici C
157 Operai (dipendenti) e lavoratori dipendenti diversi da impiegati, quadri e dirigenti, con uso di macchine e accesso ad officine, cantieri ponteggi ed impalcature D
158 Operai (dipendenti) e lavoratori dipendenti diversi da impiegati, quadri e dirigenti, senza uso di macchine e accesso ad officine, cantieri ponteggi ed impalcature C
159 Oreficerie, orologerie, gioiellerie B
160 Ortopedici (fabbricanti di apparecchi) C
161 Ostetriche B
162 Palombari/sommozzatori NA
163 Panetterie, pasticcerie, gelaterie: per tutti compresa produzione propria C
164 Pensionati B
165 Periti liberi professionisti occupati anche all'esterno C
166 Personale del circo, giostre e simili D
167 Personale viaggiante dell'aviazione civile NA
168 Pescatori (pesca marittima costiera) D
169 Piazzisti, Rappresentanti, Commessi viaggiatori con trasporto e consegna merce C 170 Piazzisti, Rappresentanti, Commessi viaggiatori senza trasporto e consegna merce C 171 Restauratori ed antiquari con restauro (esclusi mobili e senza uso di impalcature) B 172 Restauratori ed antiquari con restauro con uso di impalcature D
173 Restauratori ed antiquari con restauro di mobili C
174 Riparatori elettrodomestici e computer B
175 Ristoranti, trattorie, pizzerie B
176 Saldatori D
177 Salumerie, rosticcerie, macellerie, pescherie C
178 Sarti B
179 Scrittori A
180 Scultori/Intagliatori C
181 Speleologi NA
182 Studenti (>13 anni) di scuola professionale B
183 Studenti (>13 anni) non di scuola professionale A 184 Tabaccherie, profumerie, drogherie, vini e liquori B 185 Tappezzieri C
186 Topografi C
187 Tornitori D
188 Veterinari C
189 Vetrai D
190 Vetrinisti B
191 Vigili del fuoco NA
192 Vigili urbani NA
Attività sportive professionali non assicurabili
193 Calciatori di altre serie o divisioni NA
194 Calciatori di serie A-B-C NA
195 Ciclisti: corridori dilettanti NA
196 Ciclisti: corridori professionisti NA
197 Fantini NA
198 Sportivi dilettanti (diversi da calciatori e ciclisti) NA
199 Sportivi professionisti (diversi da calciatori e ciclisti) NA
Cardiochirurgia
› By-pass aorto coronarici multipli (C.E.C.)
› By-pass aorto coronarico singolo (C.E.C.)
ALLEGATO 3
Elenco grandi interventi chirurgici
› Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta e neonatale, compresi aneurismi e sostituzioni valvolari multiple (C.E.C.), salvo gli interventi descritti
› Cisti del cuore o del pericardio
› Ferite o corpi estranei o tumori del cuore o per tamponamento, interventi per
› Fistole arterovenose del polmone, interventi per
› Pericardiectomia totale
› Reintervento con ripristino di C.E.C.
› Sostituzione valvolare singola (C.E.C.)
› Sostituzioni valvolari con by-pass aorto coronarico (C.E.C.)
› Valvuloplastica chirurgica
Chirurgia generale
› Amputazione addomino-perineale secondo Xxxxx, trattamento completo
› Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica-cava
› Colectomia totale (compresa eventuale stomia)
› Colectomia totale con linfoadenectomia (compresa eventuale stomia)
› Coledoco-epatico digiunostomia con o senza colecistectomia
› Coledoco-epatico-digiunoduodenostomia con o senza colecistectomia
› Duodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfoadenectomia
› Emicolectomia sinistra con linfoadenectomia ed eventuale colostomia
› Emicolectomia destra con linfoadenectomia
› Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, compresa linfoadenectomia
› Esofago cervicale, resezione dell’, con esofagostomia
› Esofago, resezione parziale dell’, con esofagostomia
› Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-laparotomica ed eventuale linfoadenectomia
› Esofagogastroplastica-esofagodigiunoplastica-esofagocoloplastica (sostitutiva o palliativa)
› Fistola gastro-digiuno-colica, intervento per
› Gastrectomia parziale con linfoadenectomia
› Gastrectomia totale con linfoadenectomia (trattamento completo)
› Megacolon, intervento per (compresa colostomia)
› Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per
› Pancreatectomia sinistra compresa splenectomia ed eventuale linfoadenectomia
› Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia)
› Pancreatite acuta, interventi demolitivi
› Resezione anteriore retto-colica compresa linfoadenectomia ed eventuale colostomia
› Resezioni epatiche maggiori
› Retto, amputazione del, con linfoadenectomia
› Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale monolaterale
› Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale bilaterale
Chirurgia toraco-polmonare
› Bilobectomie, intervento di
› Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi o interventi assimilabili (intervento per)
› Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfoadenectomie associate
› Neoplasie maligne e/o cisti del mediastino per via sternotomica
› Neoplasie maligne della trachea
› Pleuropneumonectomia e pneumonectomia di completamento (qualsiasi patologia e tecnica)
› Pneumonectomia
› Resezione bronchiale con reimpianto
› Resezione segmentaria o lobectomia
› Resezioni segmentarie tipiche
› Toracectomia per asportazione di tumore maligno coste e/o sterno con ricostruzione della parete
Chirurgia vascolare
› Aneurismi aorta addominale + dissecazione: resezione e trapianto
› Aneurismi, resezione e trapianto: arterie glutee, arterie viscerali e tronchi sovraortici
› By-pass aortico-iliaco o aorto-femorale, carotideo – succlavio
› By-pass aorto-anonima, aorto-carotideo
› By-pass aorto-renale, aorto-mesenterico o celiaco ed eventuale TEA e plastica basale
› Tromboendoarteriectomiaaorto-iliaca ed eventuale plastica vasale
› Tromboendoarteriectomia e by-pass e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici
› Tromboendoarteriectomia e patch e/o embolectomia di carotide e vasi epiartoci
› Tromboendoarteriectomia e trapianto e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici
Ginecologia - Ostetricia
› Eviscerazione pelvica
› Isterectomia radicale per via laparotomica o vaginale con linfoadenectomia
› Isterectomia radicale per via laparotomia o vaginale senza linfoadenectomia
› Tumori maligni vaginali con linfoadenectomia, intervento radicale per
› Tumori maligni vaginali senza linfoadenectomia, intervento radicale per
› Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e pelvica, intervento di
Neurochirugia
› Anastomosi vasi intra-extra cranici
› Ascesso o ematoma intracranico, intervento per
› Cerniera atlanto-occipitale, intervento per malformazioni
› Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari varie, intervento di
› Corpo estraneo intracranico, asportazione di
› Craniotomia per ematoma extradurale
› Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali
› Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali
› Derivazione liquorale diretta ed indiretta, intervento per
› Epilessia focale, intervento per
› Ernia del disco dorsale per via trans-toracica
› Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie
› Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica
› Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferente
› Fistole artero venose, terapia chirurgica per aggressione diretta
› Ipofi si, intervento per via transfenoidale
› Laminectomia per tumori intra-durali extra midollari
› Laminectomia per tumori intramidollari
› Malformazione aneurismatica (aneurismi sacculari, aneurismi arterovenosi)
› Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di
› Neoplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari, intervento endorachideo
› Neurotomia retrogasseriana, sezione intracranica di altri nervi (come unico intervento)
› Plesso brachiale, intervento sul, con tecnica microchirurgica
› Rizotomie e microdecompressioni radici endocraniche
› Scheggectomia e craniectomia per frattura volta cranica con plastica
› Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari
› Traumi vertebro-midollari via anteriore, intervento per
› Traumi vertebro-midollari via posteriore
› Tumori della base cranica, intervento per via transorale
› Tumori orbitari, intervento per
Ortopedia
› Artrodesi vertebrale per via anteriore
› Artrodesi vertebrale per via posteriore
› Artrodesi vertebrale per via posteriore e anteriore
› Artroprotesi spalla, totale
› Artroprotesi: anca totale
› Artroprotesi: ginocchio
› Disarticolazione interscapolo toracica
› Disarticolazioni, grandi
› Emipelvectomia
› Emipelvectomie “interne” con salvataggio dell’arto
› Ernia del disco dorsale per via transtoracica
› Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie
› Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica
› Osteotomia complessa (bacino, vertebrale, etc.)
› Reimpianti di arto o suo segmento
› Ricostruzione secondaria del pollice o delle altre dita in microchirurgia
› Rivascolarizzazione di arto o di suo segmento (come unico intervento)
› Scoliosi, intervento per
› Spalla, resezioni complete secondo Xxxxxxx-Xxxxxxx
› Trattamento microchirurgico delle lesioni del plesso brachiale
› Tumori ossei e forme pseudo tumorali, vertebrali, asportazione di
› Uncoforaminotomia o vertebrotomia (trattamento completo)
Otorinolaringoiatria
› Ascesso cerebrale, apertura per via transmastoidea
› Laringectomia parziale o totale con o senza svuotamento laterocervicale
› Laringofaringectomia totale
› Neoplasie parafaringee anche con svuotamento linfonodale monolaterale (maligne)
› Neoplasie parafaringee benigne
› Nervo vestibolare, sezione del
› Neurinoma dell’ottavo paio
› Petrosectomia
› Stapedectomia
› Stapedotomia
› Tumori maligni del naso o dei seni, asportazione di
Chirurgia oro - maxillo - facciale
› Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento latero-cervicale funzionale o radicale
Urologia
› Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ileo o colobladder
› Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con neovescica rettale compresa
› Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ureterosigmoidostomia bilaterale o ureterocutaneostomia
› Emasculatio totale ed eventuale linfoadenectomia
› Eminefrectomia
› Nefrectomia allargata per tumore (compresa surrenectomia)
› Nefroureterectomia radicale con linfoadenectomia più eventuale surrenectomia, intervento per
› Neovescica ileale, colica, ileocolica
› Orchiectomia allargata con linfoadenectomia addominale
› Prostatectomia radicale per carcinoma con linfoadenectomia (qualsiasi accesso e tecnica)
› Surrenectomia (trattamento completo) trattamento trombocavale
› Ureteroenteroplastica con tasche continenti (bilaterale), intervento di
› Uretero-ileo-anastomosi bilaterale
› Uretero-ileo-anastomosi monolaterale
Trapianti d’organo Tutti
ALLEGATO 4
Criteri e parametri indicativi per la valutazione della Invalidità Permanente da Malattia
1. SISTEMA NERVOSO CENTRALE
I postumi delle malattie che colpiscono il cervello, il cervelletto ed il midollo spinale quali ad esempio le encefaliti, le meningiti, la sclerosi a placche, il Parkinson, l'epilessia, l'ictus cerebrale, i tumori ecc., verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione:
› disturbi del linguaggio;
› disturbi delle funzioni cerebrali complesse integrate, realizzanti la sindrome cerebrale organica;
› disturbi della coscienza;
› disturbi neurologici episodici (in particolare: sincopi, convulsioni e crisi epilettiche);
› disturbi della statica e della marcia;
› disturbi neurologici vescicali, rettali, sessuali.
Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25%
I postumi della malattia non comportano nessuna delle seguenti condizioni:
› il soggetto comprende l'eloquio ma non può produrre un linguaggio appropriato;
› il soggetto presenta alterazioni delle funzioni cerebrali integrate complesse tanto da necessitare di un controllo o supervisione per incombenze particolari;
› disordini neurologici che comportano una moderata alterazione cronica dello stato di coscienza;
› disturbi episodici (sincopi, crisi epilettiche, convulsioni) tali da interferire moderatamente sulle attività quotidiane;
› il soggetto può mantenere la stazione eretta, ma cammina con difficoltà su superfici pianeggianti;
› presenza di attività vescicale e rettale riflessa, con marcata riduzione del controllo volontario.
Condizioni che determinano una Invalidità Permanente superiore al 74%
I postumi della malattia comportano almeno una delle seguenti condizioni:
› il soggetto non può comprendere o produrre un linguaggio comprensibile con impossibilità completa a comunicare;
› il soggetto non può prendere cura di se stesso nella maggior parte delle situazioni giornaliere;
› disordini neurologici cronici che comportano uno stato stuporoso persistente;
› episodi sincopali e/o epilettici e/o convulsivi frequenti, non controllabili dalla terapia e tali da limitare grandemente le attività
della vita di ogni giorno;
› il soggetto può mantenere la stazione eretta, ma è assolutamente incapace a deambulare;
› alterazione della motilità degli arti inferiori con scomparsa dei riflessi e del controllo degli sfinteri vescicale e rettale e perdita
della funzione sessuale.
2. APPARATO CARDIO-VASCOLARE.
I postumi delle malattie che colpiscono il cuore, le arterie e le vene quali ad esempio l'angina pectoris, l'infarto, le pericarditi, le cardiomiopatie, gli aneurismi, le trombosi, le tromboflebiti ecc., verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione:
› Classificazione dell'insufficienza cardiaca proposta dalla New York Heart (NYHA):
› Classe 1: l'attività fisica abituale non provoca affaticamento né palpitazioni;
› Classe 2: l'attività fisica abituale provoca affaticamento, palpitazioni, dispnea o dolore anginoso;
› Classe 3: a riposo i pazienti non hanno questo tipo di disturbi, ma già una attività fi sica inferiore a quella abituale provoca affaticamento, palpitazioni, dispnea o dolore anginoso;
› Classe 4: i sintomi della cardiopatia congestizia sono presenti anche a riposo. Ciascun tipo di attività fisica aggrava i disturbi.
› Pressione arteriosa
› Efficacia della terapia medica e chirurgica
› Criteri clinici generali
Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25%
I postumi della malattia non comportano nessuna delle seguenti condizioni:
› soggetto in classe funzionale NYHA 2 non controllabile da adeguata terapia;
› soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente ma con dilatazione o ipertrofia cardiaca o moderata
valvulopatia;
› soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente, ma con ostruzione fissa o dinamica, non inferiore al 50%, di una sola arteria coronarica;
› soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente ma in presenza di angioplastica o di by-pass coronarico;
› soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente ma in presenza di segni di miocardiopatia dilatativa, ipertrofica o restrittiva;
› soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente ma con pressione diastolica superiore
a 95 mmHg nonostante la terapia antiipertensiva e con ipertrofia ventricolare sinistra senza segni di scompenso;
› soggetto con persistenti aritmie non correggibili terapeuticamente ma che riesce comunque a condurre una vita attiva.
Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74%
I postumi della malattia comportano almeno una delle seguenti condizioni:
› soggetto in classe funzionale NYHA 4 non correggibile da terapia medica o chirurgica;
› soggetto in classe funzionale NYHA 3 non controllabile terapeuticamente, e con ostruzione del 50% di almeno un ramo
coronarico non più correggibile chirurgicamente;
› soggetto in classe funzionale NYHA 3 non correggibile terapeuticamente e con pressione diastolica superiore a 115 mmHg, nonostante la terapia antiipertensiva e con segni di insufficienza renale o cerebrovasculopatia o ipertrofia ventricolare o retinopatia ipertensiva;
› soggetto in classe funzionale NYHA 3 non controllabile terapeuticamente, e con segni di miocardiopatia dilatativa, ipertrofica
o restrittiva;
› soggetto in classe funzionale NYHA 3 non controllabile terapeuticamente, e con aritmie costanti e segni di inadeguata gittata
cardiaca o con ricorrenti episodi sincopali.
3. APPARATO RESPIRATORIO.
I postumi delle malattie che colpiscono la laringe, i bronchi, i polmoni, la pleura ed il mediastino quali ad esempio le bronchiti croniche, l'asma bronchiale, l'enfi sema polmonare, l'edema polmonare, l'infarto polmonare, le pleuriti, i tumori ecc., verranno valutati ai seguenti criteri di valutazione:
› Funzionalità respiratoria calcolata in base ai seguenti parametri spirometrici: FVC, FVC 1, FVC 1/FVC.
Tali parametri debbono essere ottenuti con buona collaborazione del soggetto e, in caso di componente broncospastica, dopo test di broncodilatazione. I risultati ottenuti vanno poi riferiti ai valori teorici CECA previsti per un soggetto di pari età e sesso;
› concentrazione di ossigeno nel sangue arterioso (Pa02) riferita al valore teorico previsto per un soggetto di pari età;
› criteri clinici generali.
Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25%
I postumi della malattia comportano una alterazione, nella misura prevista, di uno soltanto o di nessuno dei tre parametri spirometrici indicati:
› FVC inferiore al 70% del valore teorico CECA;
› FVC 1 inferiore al 70% del valore teorico CECA
› FVC 1 / FVC inferiore al 60% del valore teorico CECA; oppure la PaO2 inferiore all'80% del valore teorico.
Condizioni che determinano una Invalidità Permanente superiore al 74%
I postumi della malattia comportano una alterazione, nella misura prevista, di almeno due dei tre parametri spirometrici indicati:
› FVC inferiore al 50% del valore teorico CECA;
› FVC 1 inferiore al 50% del valore teorico CECA;
› FVC 1 / FVC inferiore al 40% del valore teorico CECA; oppure la PaO2 inferiore al 65% del valore teorico.
4. APPARATO DIGERENTE
I postumi delle malattie che colpiscono l'esofago, lo stomaco, l'intestino, il fegato ed il pancreas quali ad esempio le esofagiti, le malattie ulcerose, il morbo di Crohn, le epatiti e le pancreatiti acute e croniche, i tumori ecc., verranno valutati ai seguenti criteri di valutazione:
› Efficacia del trattamento terapeutico medico e chirurgico;
› postumi anatomici e funzionali accertati con esami radiologici e/o endoscopici e/o laboratoristici;
› variazione del peso corporeo in riferimento a quello teorico;
› criteri clinici generali.
Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25% ESOFAGO, STOMACO, INTESTINO TENUE E PANCREAS
› I postumi della malattia o del trattamento chirurgico che essa ha comportato sono controllati agevolmente dalla terapia e/o da modeste restrizioni dietetiche e la perdita di peso determinata dalla malattia non supera il 10% del valore teorico e nel caso di malattie pancreatiche croniche, non sono documentati episodi di recidive.
COLON, SIGMA E RETTO
› I postumi della malattia o del suo trattamento chirurgico comportano disturbi soggettivi modesti e saltuarie alterazioni dell'alvo e il trattamento prevede restrizioni alimentari marginali ed una terapia farmacologica solo sintomatica.
FEGATO
› I dati strumentali e laboratoristici indicativi di una epatopatia cronica non si correlano a manifestazioni cliniche di insufficienza epatica e non sono documentati precedenti episodi di ascite o di sanguinamento da varici del tubo digerente o di encefalopatia epatica e i postumi della malattia non compromettono lo stato di nutrizione.
Condizioni che determinano una Invalidità Permanente superiore al 74% ESOFAGO, STOMACO, INTESTINO TENUE E PANCREAS
› I postumi della malattia o del trattamento chirurgico che essa ha comportato non sono controllabili dalla terapia medica né dalla dieta, non sono correggibili da ulteriori interventi chirurgici ed impediscono lo svolgimento della maggior parte delle attività abituali e la perdita di peso determinata dalla malattia supera il 20% del valore teorico.
COLON, SIGMA E RETTO
› I postumi organici della malattia o del suo trattamento chirurgico comportano disturbi severi, una persistente alterazione dell'alvo e manifestazioni generali quali ad esempio febbre ed anemia cronica e la perdita di peso determinata dalla malattia supera il 20% del valore teorico.
FEGATO
› Sono presenti dati strumentali e laboratoristici indicativi di una epatopatia cronica evolutiva e/o di importante insufficienza della funzionalità epatica e sono documentati episodi recidivanti e non controllabili da adeguate terapie di ascite o di sanguinamento da varici del tubo digerente o di encefalopatia epatica e lo stato di nutrizione è gravemente compromesso.
5. APPARATO URINARIO
I postumi delle malattie che colpiscono i reni, gli ureteri, la vescica e l'uretra, quali ad esempio le nefriti, le pielonefriti, la calcolosi renale, l'insufficienza renale, i tumori ecc., verranno valutati in ai seguenti criteri di valutazione:
› determinazione della clearance della creatinina (valori corretti in base alla superficie corporea);
› valori diastolici della pressione arteriosa;
› determinazione quantitativa della proteinuria;
› efficacia del trattamento medico e chirurgico
› criteri clinici generali
Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25%
Clearance creatinina superiore a 50 ml/min. oppure
Clearance creatinina inferiore a 60 ml/min. con ipertensione lieve (valori diastolici pari o inferiori a 100 mm Hg) senza adeguata terapia
oppure
sindrome nefrosica parzialmente controllata dalla terapia, con valore di proteinuria persistente inferiore a 2,5 gr/die.
Condizioni che determinano una Invalidità Permanente superiore al 74%
Clearance creatinina inferiore a 20 ml/min. oppure
Clearance creatinina inferiore a 30 ml/min. con ipertensione grave (valori diastolici superiori a 115 mm Hg) non controllata da adeguata terapia
oppure
sindrome nefrosica grave, persistente e non controllabile da adeguata terapia, con valore di proteinuria persistente superiore a 8 gr/die.
6. SISTEMA ENDOCRINO
I postumi delle malattie che colpiscono le ghiandole endocrine, quali ad esempio le tiroiditi, i gozzi, il diabete mellito e quello insipido, le malattie delle paratiroidi, delle ghiandole surrenali, dell'ipofisi, i tumori ecc., verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione:
› efficacia del trattamento terapeutico medico e chirurgico;
› postumi anatomici e funzionali accertati con indagini laboratoristiche e strumentali non invasive;
› criteri clinici generali.
Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25% La malattia è controllata in modo soddisfacente con adeguata terapia oppure
diabete insulino-dipendente controllabile in modo soddisfacente dal trattamento terapeutico e dalla dieta, e non sono accertate lesioni d'organo diabete dipendenti.
Condizioni che determinano una Invalidità Permanente superiore al 74%
La malattia non è assolutamente controllabile con adeguata terapia e non è suscettibile di trattamento chirurgico oppure
la malattia di per sé controllabile con la terapia, ha però determinato lesioni di altri organi di entità tale da superare, secondo i criteri previsti da questa tabella, una invalidità superiore al 74%.
7. SISTEMA EMATOPOIETICO E LINFATICO
I postumi delle malattie che colpiscono il midollo osseo, la milza e le ghiandole linfatiche, quali ad esempio le anemie, le
leucemie, i tumori in genere ecc., verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione:
› efficacia del trattamento terapeutico medico e chirurgico;
› postumi anatomici e funzionali accertati con indagini laboratoristiche e strumentali non invasive;
› criteri clinici generali.
Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25%
Anemia cronica con valori di emoglobinemia non inferiore a gr. 10/100 ml, non necessita di emotrasfusioni oppure
sintomatologia assente o controllabile con adeguata terapia oppure
leucemia linfatica cronica in 1° stadio
oppure
leucemia mieloide cronica controllabile con adeguata terapia e senza compromissione dello stato generale;
Condizioni che determinano una Invalidità Permanente superiore al 74%
Anemia cronica con valori di emoglobinemia inferiori a gr. 10/100 ml, con necessità di emotrasfusioni periodiche (2-3 unità ogni 4-6 settimane)
oppure
presenza di sintomatologia importante non controllabile in alcun modo da adeguata terapia continuativa oppure
leucemia acuta o riacutizzata non più controllabile da adeguata terapia continuativa
8. MALATTIE NEOPLASTICHE
I postumi di tutte le forme tumorali, qualsiasi organo, apparato o sistema colpiscano, verranno valutati in base ai seguenti
criteri di valutazione:
› gli esiti obiettivati a carico dell'organo o apparato o sistema colpito, dopo le cure mediche e/o chirurgiche;
› la prognosi in riferimento alle ulteriori possibilità terapeutiche ed alle eventuali localizzazioni metastatiche.
A) se la malattia neoplastica è stata adeguatamente curata con terapia medica e/o chirurgica, ed al momento della valutazione non vi sono segni laboratoristici e/o strumentali di diffusione metastatica, la valutazione dell'Invalidità Permanente è fatta in riferimento alla condizione menomativa accertabile in quel momento degli organi, apparati o sistemi interessati, secondo i criteri previsti nel presente punto.
B) se la malattia neoplastica comporta al momento della valutazione una prognosi a breve termine sfavorevole per la vita, o perché è presente una diffusione metastatica, verrà riconosciuta una invalidità superiore al 74%, indipendentemente dalle alterazioni funzionali obiettivabili.
Regole in caso di sinistro Premessa
Queste e linee guida e suggerimenti sono forniti esclusivamente a titolo informativo e non sostituiscono il testo contrattuale che deve essere letto con estrema cura.
Argomenti:
› Morte e Invalidità Permanente
› Inabilità Temporanea
› Diaria da Ricovero e convalescenza da infortunio e/o malattia - gessatura
› Rimborso spese sanitarie da infortunio e Grande Intervento Chirurgico
Potrete così, in caso di necessità, consultando i vari paragrafi, dar corso alla denuncia di sinistro nel modo più corretto e idoneo
al vostro caso.
› Morte
Gli Eredi o i Beneficiari devono denunciare immediatamente all’Impresa l'avvenuto decesso dell'Assicurato indicando:
› la data, l'ora ed il luogo in cui si è verificato l'infortunio nonché modalità del fatto;
› se vi è stato intervento dell'Autorità;
Successivamente devono far pervenire:
› il certificato di morte;
› il certificato di stato di famiglia;
› certificazione medica da cui risultino le cause del decesso;
› il verbale dell'Autorità intervenuta e copia di eventuali atti penali;
› certificato autoptico, quando disponibile;
› atto notorio comprovante gli aventi diritto (eredi legittimi o testamentari);
› in presenza di risarcimenti spettanti a fi gli minori, decreto del giudice tutelare che autorizza la riscossione della quota di indennizzo a loro spettante, con espresso esonero da ogni responsabilità dell’Impresa relativamente al reimpiego della somma;
› certificato di non gravidanza della madre e/o della vedova dell'Assicurato.
› Invalidità Permanente
L’Assicurato o chi per esso deve denunciare appena possibile il sinistro al proprio Intermediario indicando:
› la data, l'ora ed il luogo in cui si è verificato l'infortunio nonché le modalità del fatto;
› se vi è stato intervento dell'Autorità;
Successivamente deve far pervenire
› certificato medico attestante le lesioni subite, la regione anatomica colpita, la prognosi;
› eventuali certificati medici di proroga della guarigione;
› in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
› certificato medico definitivo che attesti i postumi di Invalidità Permanente residuati.
› Inabilità Temporanea
L'Assicurato o chi per esso deve denunciare appena possibile il sinistro al proprio Intermediario indicando:
› la data, l'ora ed il luogo in cui si è verificato l'infortunio nonché le modalità del fatto;
› se vi è stato intervento dell'Autorità;
Successivamente deve far pervenire:
› certificato medico attestante le lesioni subite, la regione anatomica colpita, la prognosi e la durata della totale o parziale incapacità fisica ad esercitare la propria attività;
› rinnovo dei certificati medici alle rispettive scadenza fino ad avvenuta guarigione.
› Diaria da Ricovero e da convalescenza da infortunio e/o malattia - gessatura
› Qualora l'infortunio abbia comportato ricovero o gessatura anche senza ricovero, l'Assicurato o chi per esso, deve denunciare il sinistro al proprio Intermediario appena possibile.
Successivamente deve far pervenire:
› copia conforme della cartella clinica integrale, attestante il ricovero ed ogni altra documentazione sanitaria;
› certificazione medica da cui risultino i giorni di convalescenza assegnati;
› in caso di gessatura, certificato medico attestante:
› entità e sede delle lesioni;
› data di rimozione dei gesso;
› nei casi in cui non venga applicato il gesso, il periodo di effettiva immobilizzazione.
A tale certificazione deve sempre essere allegata relativa documentazione radiografica, comprovante la lesione (RX, TAC, RM, esito dell’ecografi a o dell'artroscopia).
› Rimborso Spese Sanitarie - Grande Intervento Chirurgico
Qualora a seguito di ricovero conseguente ad infortunio, o a grande intervento chirurgico da infortunio o malattia, siano state sostenute spese, l'Assicurato o chi per esso deve denunciare al proprio Intermediario il sinistro appena possibile e far pervenire la documentazione completa delle spese sostenute, in originale, opportunamente dettagliate (regolari notule, parcelle, distinte delle spese debitamente quietanzate), nonché copia della cartella clinica completa ed ogni altra documentazione sanitaria.
In caso di intervento di enti terzi pagatori, potrà essere presentata la copia delle fatture delle spese sostenute accompagnata dal documento in originale comprovante il rimborso dei suddetti enti.
APPENDICE NORMATIVA
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il contraente possa comprendere
meglio i riferimenti di legge.
CODICE CIVILE
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto:
“Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.”
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari:
“Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.”
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave:
“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce
la dichiarazione inesatta o la reticenza.”
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave:
“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”
Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi
“Nelle assicurazioni in nome o per conto di xxxxx, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.”
Art. 1897 - Diminuzione del rischio:
“Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'Impresa, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.”
Art. 1898 - Aggravamento del rischio:
“Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.”
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio:
“Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore
ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del
quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.”
Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro:
“L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.”
Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio:
“L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Impresa ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i
terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto
si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 - Criteri di redazione
“Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono
riportate mediante caratteri di particolare evidenza.”
INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l’Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell’ambito delle attività prestate dalla Compagnia.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
2. Tipologia di dati raccolti
I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all’Art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all’Art. 9, par. 1 del GDPR.
3. Finalità
I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale);
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'Art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).
4. Modalità di trattamento
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna
area pubblica di accesso.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del
trattamento come previsto dall’Art. 32 del GDPR.
La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di
proteggere i dati personali raccolti.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
5. Profilazione
La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
⚫ soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
⚫ soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete
distributiva della Compagnia;
⚫ altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
⚫ soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio,
antiterrorismo.
⚫ società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
⚫ Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’Art. 15 (diritto di accesso dell’interessato), dall’Art. 16 (diritto di rettifica), dall’Art. 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’Art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’Art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale:
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione Generale:
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) T + 39 039.9890001
F + 39 039 9890694
Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 30 ottobre 2019
Set Informativo Nobis Salus - modello NS.2018.001-2019.001 - aggiornamento 30.10.2019