EFFICACIA DELLA GARANZIA. 4.1 Il Garante dà atto che, con la presente Garanzia, rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui all’Articolo 1945 cod. civ., da intendersi comunque (per quanto possa occorrere), espressamente e convenzionalmente derogato e che, pertanto, il Garante rinuncia espressamente ad opporre ogni eccezione basata sul Contratto o su altri rapporti esistenti tra il Beneficiario e la Società al fine di rifiutare il pagamento richiesto dal Beneficiario; a tal fine la scrivente Banca rinuncia espressamente, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1246 n. 4 cod. civ. (Casi in cui la compensazione non si verifica), ad avvalersi del diritto alla compensazione di propri eventuali crediti nei confronti del Beneficiario. La Banca rinuncia, altresì, ai diritti alla stessa spettanti ai sensi dell’Articolo 1247 cod. civ..
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