Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 000.0000000. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012.
Mediazione per la conciliazione delle controversie. In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi prioritariamente ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente intenda avvalersi di tale possibilità, potrà far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di UniSalute S.p.A., Ufficio Liquidazione Rimborsuale e Recuperi, Xxx xxx Xxxxxx 0, 00000, Xxxxxxx, fax n. 0000000000. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio cioè dovrà essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa. Avvertenza: resta comunque fermo il diritto delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, fax n. 000 0000000. Il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’istruzione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di controlli di assicurazione e per quelle in materia di risarcimento danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Il contratto prevede che la Società e l’Assicurato possano demandare la risoluzione delle controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sulle sue conseguenze ad un collegio di tre medici, che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’art. 2.13 “Arbitrato irrituale” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri. Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e dell’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Mediazione per la conciliazione delle controversie. Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali, dovrà preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria per controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Mediazione per la conciliazione delle controversie. Avvertenza
Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legisla- tivo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.
Mediazione per la conciliazione delle controversie. Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso, la richiesta di mediazione, depositata presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, dovrà essere fatta pervenire alla sede legale di Bipiemme Vita S.p.A., Servizio Legale e Societario, Xxx xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n. 02. 859644.40.
Mediazione per la conciliazione delle controversie. Con riferimento alla preliminare assoggettabilità delle controversie in materia di contratti di assicurazione a procedimento di mediazione innanzi agli Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, si applicano le relative disposizioni normative tempo per tempo vigenti (D. Lgs. n. 28/2012 e successivi provvedimenti modificativi, integrativi ed attuativi).
Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 Marzo 2010 è entrato in vigore il D.lgs. n. 28 del 04/03/2010 in materia “Mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità per la soluzione di controversie civile anche i materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un organismo di Mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l’assicurato intendano avvalersi di tale possibilità potranno far pervenire la richiesta di mediazione depositata presso uno di tali organismi. Dal 20/03/2011 il tentativo di Mediazione è obbligatorio cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione con esclusione di quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti che è diventata obbligatoria soltanto dal 20/03/2012.