Rinunce. 1. Resta inteso che il presente Accordo non comporta alcun diritto per il responsabile del trattamento a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù delle relazioni contrattuali con il Titolare o con sub-responsabili del trattamento.
Rinunce. La mancata applicazione o il mancato esercizio di qualsiasi clausola del Contratto non costituisce una rinuncia a far valere tale clausola e non inficerà il diritto di far valere tale clausola o qualsiasi altra clausola contenuta nel presente documento.
Rinunce. L’azienda che non fosse in grado di partecipare all’iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all’ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa. Se la rinuncia viene notificata all’ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l’ammissione all’iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall’azienda. In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni. Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l’azienda è tenuta al pagamento dell’intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall’ICE- Agenzia per la realizzazione dell’iniziativa. Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all’azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell’ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l’azienda è tenuta al pagamento dell’intero ammontare dovuto.
Rinunce. 26.1 La mancata applicazione o il mancato esercizio, in qualsiasi momento o per qualsiasi periodo, di qualsiasi clausola del Contratto non costituisce una rinuncia a far valere tale clausola né potrà essere interpretato come tale, e non inficerà il diritto di far valere tale clausola o qualsiasi altra clausola contenuta nel Contratto.
Rinunce. La circostanza che AUTEC non faccia valere uno qualsiasi dei di- ritti di cui alle presenti condizioni generali, non potrà essere intesa come implicita rinuncia a tali diritti, né impedirà a AUTEC di preten- derne la puntuale e rigorosa osservanza in altro momento.
Rinunce. Eventuali rinunce ai soggiorni assegnati, tranne quando dipendano da motivate cause di forza maggiore, dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno un mese. Rinunce non debitamente motivate o non comunicate entro il suddetto termine comporteranno l’esclusione per un anno dalla partecipazione a successivi bandi.
Rinunce. Eventuali rinunce, per qualsiasi motivo, alle borse assegnate, devono essere comunicate tempestivamente via email a xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx entro sette giorni dalla data di pubblicazione degli esiti, pena l’esclusione dai bandi di mobilità per l’ a.a. 2024/2025. In caso di rinunce gli uffici contatteranno il primo candidato utilmente collocato in graduatoria.
Rinunce. Il mancato esercizio di una qualche pattuizione, diritto o facoltà previsti dal presente contratto non potrà essere considerato alla stregua di una rinuncia a dette pattuizioni, diritti o facoltà, o compromettere in alcun modo la validità di questo contratto. Il mancato esercizio di una qualunque pattuizione, diritto o facoltà qui previsti non impedisce né pregiudica il diritto di far valere successivamente tali previsioni, diritti o facoltà o qualsivoglia altra previsione, diritto o facoltà attribuito a una delle parti dal presente contratto.
Rinunce. In caso di rinuncia di un intero gruppo (anche per concomitanza di impegni scolastici) potrà essere invitato a partecipare al “Video-Festival 2017” il gruppo di studenti che avrà raggiunto la migliore posizione in classifica subito dopo i primi elaborati multimediali selezionati. In caso di rinuncia di un singolo studente, questi non potrà essere sostituito oltre il 10 settembre 2017.
Rinunce. In caso di rinuncia effettuata per iscritto: - entro 7 giorni solari sarà addebitato il 25% della quota di partecipazione; - entro 3 giorni solari sarà addebitato il 50% - successivamente, o in caso di mancata partecipazione, sarà fatturata l’intera quota. E’ ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del/i partecipante/i, che dovrà essere comunicata per iscritto. ANIMP si riserva la facoltà di rimandare o annullare il corso programmato dandone tempestiva comunicazione, con l’unico obbligo di provvedere al rimborso delle quote pervenute