MODALITĂ DI PRESENTAZIONE DELLâOFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dallâart.52 del D.Lgs. n.50/2016, lâofferta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante lâinvio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrĂ essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare lâofferente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrĂ essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalitĂ esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarĂ possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, lâOperatore Economico può sottoporre una nuova offerta che allâatto dellâinvio invaliderĂ quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema piĂš offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrĂ ritenuta valida lâofferta collocata temporalmente come ultima. Lâoperatore economico, con la presentazione dellâofferta, dĂ per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere allâinterno del Sistema dallâaccount riconducibile allâoperatore economico medesimo; ogni azione inerente lâaccount allâinterno del Sistema si intenderĂ , pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile allâoperatore economico registrato. La presentazione dellâofferta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dellâofferta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltĂ di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilitĂ dellâAzienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, lâofferta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera lâAzienda USL di Bologna e lâAgenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilitĂ per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dellâUnione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dellâUnione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, lâofferta tecnica e lâofferta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrĂ essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrĂ essere prodotta in modalitĂ idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrĂ la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltĂ della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolaritĂ della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica lâart. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. Ă consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. Lâofferta vincolerĂ il concorrente ai sensi dellâart. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dellâofferta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validitĂ delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrĂ richiedere agli offerenti, ai sensi dellâart. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validitĂ dellâofferta sino alla data che sarĂ indicata e di produrre un apposito documento attestante la validitĂ della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarĂ considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
QUALI DATI RACCOGLIAMO Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietĂ di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attivitĂ dâimpresa, informazioni sullâaffidabilitĂ creditizia) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società . Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni cosÏ effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarĂ computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purchĂŠ l'addestramento si riferisca alle stesse attivitĂ e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrĂ determinato in conformitĂ alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalitĂ di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarĂ opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
ProprietĂ dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietĂ dellâamministrazione committente. 2. In attuazione dellâarticolo 36 del capitolato generale dâappalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dellâappaltatore, intendendosi questâultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dellâappaltatore, intendendosi questâultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti allâAppaltatore a norma dellâarticolo 36 del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrĂ desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè dâopera, diviso per il coefficiente 1,10. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica lâarticolo 35 del capitolato generale dâappalto, fermo restando quanto previsto dallâarticolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. Eâ fatta salva la possibilitĂ , se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo articolo 61.
COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dellâart. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dellâemissione dellâOrdinativo di Fornitura, ad integrare il âDocumento di valutazione dei rischi standard da interferenzeâ allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrĂ espletato lâappalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). 2. Il Fornitore dovrĂ sottoscrivere per accettazione lâintegrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
Brevetti industriali e diritti dâautore Il Fornitore si assume ogni responsabilitĂ conseguente allâuso di dispositivi o allâadozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare lâAmministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, lâAmministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nellâipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltĂ di dichiarare la risoluzione di diritto dellâAccordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati
Quali costi devo sostenere? COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? Allâimpresa assicuratrice Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalitĂ : ⢠con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 9/B â Verona - CAP 37135; fax 000 0000000; ⢠tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx ⢠via mail allâindirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente allâintermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederĂ a trasmetterlo senza ritardo allâintermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. AllâIVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo allâIVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione âPer i consumatori â Reclamiâ. I reclami indirizzati allâIVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta lâoperato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o allâintermediario e dellâeventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere piĂš compiutamente le relative circostanze.
Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori lâAppaltatore, ai sensi del comma 10 dellâart. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerĂ entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonchĂŠ l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicitĂ o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di societĂ concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purchĂŠ non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autoritĂ , enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitĂ di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societĂ o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilitĂ gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessitĂ o l'opportunitĂ di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonchĂŠ collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dellâart. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrĂ fissare scadenze inderogabili per lâapprontamento delle opere necessarie allâinizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie allâutilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dellâAppaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilitĂ , si applica lâarticolo 133 del regolamento generale.
ModalitĂ di esercizio dei diritti PotrĂ in qualsiasi momento esercitare tali diritti: ⢠inviando una raccomandata A/R allâindirizzo del Titolare; ⢠inviando una e-mail a: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente residenziale) oppure a xxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente business); ⢠telefonando al Servizio Clienti 800 999 777 (se cliente residenziale) oppure al Servizio Clienti 800 999 222 (se cliente business).