Common use of Elettorato attivo Clause in Contracts

Elettorato attivo. La normativa relativa all’elettorato attivo è stata riformulata con l’art. 1 del CCNQ 9 febbraio 2015. In particolare, la nuova disciplina riconosce l’elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell’Amministrazione alla data di inizio delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella Amministrazione stessa, che devono essere inclusi nelle liste (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l’Amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali). Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi: - il personale con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc... - il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato; - il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; - il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’A.Ra.N. (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.); - il personale con contratto di consulenza o comunque “atipico”. Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato. Il diritto di voto si esercita in una unica sede. È sempre compito delle Commissioni Elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale a part-time su più comuni oppure personale delle istituzioni scolastiche che lavora su più sedi). Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l'orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nell’Istituzione scolastica ove presta l’attività in modo prevalente, che deve inserirne il nominativo nell’elenco generale alfabetico degli elettori.

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Samples: www.icgiovannipaolosecondo.edu.it, www.santannapisa.it, arcs.sanita.fvg.it

Elettorato attivo. La normativa relativa all’elettorato attivo è stata riformulata con l’art. 1 del CCNQ 9 febbraio 2015. In particolare, la nuova disciplina riconosce l’elettorato Hanno diritto all'elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell’Amministrazione servizio alla data di inizio delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruoloelezioni presso l'Amministrazione, indipendentemente dai compiti svolti e svolti, anche se non titolari di posto nella Amministrazione stessa, che devono essere inclusi nelle liste (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l’Amministrazione sede di elezione, stessa e cioè il personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, purché a tempo indeterminato nell'Amministrazione di provenienza. Il personale beneficiario comandato presso Enti privati non coinvolti nelle elezioni delle RSU, mantiene l'elettorato attivo e passivo nell'ente di prerogative sindacali)provenienza. Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi: - tutto il personale a tempo determinato, compreso quello con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc... - il personale non contrattualizzato o contrattualizzato, ivi compresi i Direttori di Sezione e di Istituto in servizio presso gli Istituti sperimentali del comparto Ricerca, trattandosi di personale assimilato a quello non contrattualizzato; - il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; - i professionisti degli Enti pubblici non economici, per i quali l'accordo integrativo di comparto contemplava la possibilità di collegi specifici, nonché i ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca e sperimentazione, collocati nelle aree dirigenziali con l'ipotesi di CCNQ per la definizione delle autonome aree della dirigenza del 19 maggio 2004; - tutto il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’A.Ra.N. dall'Aran (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.); - il personale delle sedi estere titolare di contratto locale; - tutto il personale con contratto contratti di consulenza (art. 7 del D.lgs 165/2001) o comunque "atipico". Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 202227 settembre 2004) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - voto, se in possesso dei relativi requisiti, senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato. Il diritto di voto si esercita è esercitato dai dipendenti in una unica sede. È sempre E' compito delle Commissioni Elettorali della Commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale a part-time su più comuni oppure personale delle istituzioni scolastiche che lavora su più sedicomuni). Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l'orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nell’Istituzione scolastica ove presta l’attività in modo prevalente, che deve inserirne il nominativo nell’elenco generale alfabetico degli elettori.

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Samples: inps.usb.it

Elettorato attivo. La normativa relativa all’elettorato attivo è stata riformulata con l’art. 1 del CCNQ 9 febbraio 2015. In particolare, la nuova disciplina riconosce l’elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell’Amministrazione alla data di inizio delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella Amministrazione stessa, che devono essere inclusi nelle liste (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l’Amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali). Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi: - il personale con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc... - il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato; - il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; - il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’A.Ra.N. (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.); - il personale con contratto di consulenza o comunque “atipico”. Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato. Il diritto di voto si esercita in una unica sede. È sempre compito delle Commissioni Elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale a part-time su più comuni oppure personale delle istituzioni scolastiche che lavora su più sedi). Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l'orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nell’Istituzione scolastica ove presta l’attività in modo prevalente, che deve inserirne il nominativo nell’elenco generale alfabetico degli elettori.

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Samples: erdis.etrasparenza.it

Elettorato attivo. La normativa relativa all’elettorato attivo è stata riformulata con l’art. 1 del CCNQ 9 febbraio 2015. In particolare, la nuova disciplina riconosce l’elettorato Hanno diritto all'elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell’Amministrazione servizio alla data di inizio delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruoloelezioni presso la Scuola, indipendentemente dai compiti svolti e svolti, anche se non titolari di posto nella Amministrazione stessa, che devono essere inclusi nelle liste Scuola stessa (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria utilizzato o temporaneamente assegnato presso l’Amministrazione la Scuola sede di elezione, ) e i dipendenti a tempo determinato con contratto di incarico o supplenza annuale ovvero con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche. Ha diritto altresì di voto il personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche amministrazioni di diverso comparto, personale beneficiario in servizio presso la Scuola, purché a tempo indeterminato nell'amministrazione di prerogative sindacali)provenienza. Dal diritto di voto sonoè, comunque, esclusi: - il personale con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc... - escluso il personale non contrattualizzato o assimilato a e quello non contrattualizzato; - il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente scolastico a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; - . Più in generale, dal diritto di voto è escluso tutto il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’A.Ra.N. (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.); - il personale con contratto di consulenza o comunque “atipico”dall'Aran. Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 202212 ottobre 2009) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - ), se in possesso dei relativi requisiti, senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato. Il diritto di voto si esercita in una unica sede, pertanto il personale che ha l'orario articolato su più sedi vota solamente nell’Istituzione scolastica che lo amministra, che deve inserirne il nominativo nell’elenco generale alfabetico degli elettori solo nel caso in cui ne abbia la gestione amministrativa. È sempre E’ compito delle Commissioni Elettorali della Commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni Scuole in cui i dipendenti possono operare (es. il suddetto personale a part-time su più comuni oppure personale delle istituzioni scolastiche che lavora su più sedi). Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l'orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nell’Istituzione scolastica ove presta l’attività in modo prevalente, che deve inserirne il nominativo nell’elenco generale alfabetico degli elettoriopera.

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Samples: www.flcgilcuneo.it