Diritto di voto Clausole campione

Diritto di voto. 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna parte della presente convenzione dispone di un voto. 2. Per l'esercizio del diritto di voto nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali di integrazione econo- mica dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti della presente convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se i rispettivi Stati membri esercitano il proprio e viceversa.
Diritto di voto. 1 Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna delle Parti alla presente Conven- zione dispone di un voto. 2 Un’organizzazione d’integrazione economica regionale esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. L’organizzazione non eser- cita il diritto di voto se qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa. 3 Ai fini della presente Convenzione, si intende per «Parti presenti e votanti» le Parti che sono presenti alla votazione e che esprimono un voto favorevole o contrario.
Diritto di voto. Il personale interessato per effetto dell’esecuzione della presente convenzione acquisirà la qualifica di membro aggiunto del Consiglio del corso di studio nell’ambito del quale è impegnato in attività didattiche. In seno al Consiglio e compatibilmente a quanto previsto dai Regolamenti dell’Ateneo, egli eserciterà il diritto all’elettorato attivo e godrà dell’esercizio del voto deliberativo in merito alle questioni attinenti alla programmazione didattica dello stesso corso di studio.
Diritto di voto. 1. La titolarità del diritto di voto inerente ai valori mobiliari oggetto della gestione spetta, in ogni caso, al FONDO. 2. Il GESTORE si impegna a rilasciare al FONDO la documentazione necessaria per l’esercizio del diritto di voto. 3. La rappresentanza del FONDO per l’esercizio del diritto di voto, può essere conferita al GESTORE, con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea. Il voto sarà esercitato secondo le istruzioni vincolanti impartite dal FONDO, anche con riguardo a più assemblee. 8
Diritto di voto. Ogni azione attribuisce il diritto di voto. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti. Non possono emettersi azioni a voto plurimo. Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.
Diritto di voto. Né DEGIRO né l’SPV utilizzeranno i diritti di voto connessi ai Titoli detenuti per conto del Cliente senza l'esplicito consenso del Cliente. Su richiesta del Cliente, XXXXXX si adopererà per far sì che il Cliente ottenga il diritto di partecipare all'assemblea degli azionisti e il diritto di voto rispetto ai Titoli detenuti per conto del Cliente. Tale richiesta deve essere effettuata dal Cliente a DEGIRO entro e non oltre venti Giornate di trading prima della riunione in questione e/o se è stata fissata una data di registrazione ai fini della votazione, entro e non oltre dieci Giornate di trading prima della data di registrazione. XXXXXX addebiterà al Cliente una commissione per questo servizio, nonché rimborsi per eventuali costi in cui DEGIRO incorrra a seguito della richiesta del Cliente. La commissione applicabile è specificata nel documento Programma delle commissioni nelle Informazioni sui Servizi di Investimento.
Diritto di voto. 2. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. 3. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti. 4. Non possono emettersi azioni a voto plurimo. Secondo Lʼart. 2351 si può giocare sul diritto di voto fino alla sua completa eliminazione. Rimangono come limiti: - il divieto di emettere azioni a voto plurimo; è un divieto assurdo perché limitando il diritto di voto o completamente o ad argomenti, si può ottenere il medesimo effetto: attribuendo più voti ad una categoria di azioni invece che ad un altra. - le azioni che sulle quali comunque si viene ad incidere il diritto di voto devono al massimo rappresentare il 50% del capitale; ovviamente sommando tutte le categorie. Questo perché si vuole che non ci possa essere il controllo della società con una percentuale troppo bassa del capitale. Se si potesse emettere il 98% delle azioni con diritto di voto e il 2% col voto, sarebbe sufficiente avere 1,1% del capitale per avere il controllo della società. Non esiste invece più il limite del necessario bilanciamento di limitazione del diritto di voto ed attribuzione di privilegi sul piano patrimoniale. Oggi non è più necessario ed è concepibile che sia una categoria senza diritto di voto e senza alcun privilegio dal carattere patrimoniale. Quando ci sono categorie diverse, ciò comporta lʼapplicazione del regime delle assemblee speciali. Ogni qual volta una deliberazione dellʼassemblea pregiudichi i diritti di una categoria, allora deve essere a questʼultima riapprovata.
Diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di lire mille (2474), il socio ha diritto a un voto per ogni mille lire.
Diritto di voto. 27.1 Xxxxx diritto di voto i soci che abbiano espletato le formalità di legge per vedersi riconoscere tale qualità di fronte alla società. 27.2 In ogni caso il voto compete a ogni socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. 27.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466 comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.
Diritto di voto. Il personale interessato per effetto dell’esecuzione della presente convenzione acquisirà la qualifica di membro aggiunto del Collegio didattico nell’ambito del quale è impegnato in attività didattiche. Può inoltre partecipare alle sedute dei Collegi didattici di pertinenza, senza diritto di voto e senza che la presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale. limitatamente alle questioni relative ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico oggetto della collaborazione.