Diritto di voto Clausole campione

Diritto di voto. 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna parte della presente convenzione dispone di un voto.
Diritto di voto. Il personale interessato per effetto dell’esecuzione della presente convenzione acquisirà la qualifica di membro aggiunto del Consiglio del corso di studio nell’ambito del quale è impegnato in attività didattiche. In seno al Consiglio e compatibilmente a quanto previsto dai Regolamenti dell’Ateneo, egli eserciterà il diritto all’elettorato attivo e godrà dell’esercizio del voto deliberativo in merito alle questioni attinenti alla programmazione didattica dello stesso corso di studio.
Diritto di voto. Ogni azione attribuisce il diritto di voto. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti. Non possono emettersi azioni a voto plurimo. Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.
Diritto di voto. 1. La titolarità del diritto di voto inerente ai valori mobiliari oggetto della gestione spetta, in ogni caso, al FONDO.
Diritto di voto. Né DEGIRO né l'SPV utilizzeranno i diritti di voto connessi ai Titoli detenuti per conto del Clientesenza l'esplicito consenso del Cliente. Su richiesta del Cliente, XXXXXX si adopererà per far sì che il Cliente ottenga il diritto di partecipare all'assemblea degli azionisti e il diritto di voto rispetto ai Titoli detenuti per conto del Cliente. Tale richiesta deve essere effettuata dal Cliente a DEGIRO entro e non oltre venti Giornate di trading prima della riunione in questione e/o se è stata fissata una data di registrazione ai fini della votazione, entro e non oltre dieci Giornate di trading prima del la data di registrazione. XXXXXX addebiterà al Cliente una commissione per questo servizio, nonché rimborsi per eventuali costi in cui DEGIRO incorrra a seguito della richiesta del Cliente. La commissione applicabile è specificata nel documento Programma delle commissioni nelle Informazioni sui Servizi di Investimento.
Diritto di voto. 2. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.
Diritto di voto. 1. La titolarità dei diritti di voto dei valori mobiliari del Portafoglio spetta in ogni caso alla CNPR.
Diritto di voto. Le Azioni C sono azioni al portatore e attribuiscono un solo voto per ogni titolare nelle delibere assembleari, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, indipendentemente dal numero di Azioni C possedute.
Diritto di voto. 15.1 Hanno diritto al voto in Assemblea tutti i Soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione di cui all'articolo 9.1., lettera a), cosi' come previsto dal Regolamento.
Diritto di voto. 1. I soci hanno diritti di voto differenziati, ai sensi dell’art. 2468 comma 3, in misura pari ai conferimenti eseguiti ed alle utilità ricevute. Ai Soci produttori viene attribuito il 60% dei voti e verrà tra gli stessi ripartito proporzionalmente alla potenza degli impianti conferiti nella disponibilità e posti sotto il controllo della Società secondo la seguente formula: