Common use of Ente Bilaterale Nazionale e Regionale Clause in Contracts

Ente Bilaterale Nazionale e Regionale. 1. Entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, le Parti firmatarie costitui- scono l’Ente Bilaterale Nazionale quale strumento per affrontare problemi e bisogni dei lavoratori e degli organismi formativi e supportare processi di cambiamento secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Ente, allegato n. 1, parte integrante del presente CCNL. 2. Entro 3 mesi dalla costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale dovrà essere costituito, tra le Parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, in ogni regione, l’Ente Bi- laterale Regionale. Ogni Ente Bilaterale Regionale dovrà, entro l’anno di costituzione, af- filiarsi all’Ente Bilaterale Nazionale versando la quota di affiliazione annuale stabilita dallo Statuto di quest’ultimo. 3. La quota di affiliazione versata annualmente da ogni Ente Bilaterale Regionale all’Ente Bilaterale Nazionale per sottoscrivere il legame associativo e assicurare un apporto al funzionamento dello stesso è definita in 0,50 € a dipendente (DM10 del mese di dicem- bre). 4. Sono Soci Fondatori dell’Ente Bilaterale Regionale della Formazione Professionale (EBiRFoP): • le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL; • le Associazioni Regionali degli Enti Formativi FORMA e CENFOP che hanno fir- mato il CCNL-FP e/o gli Enti/Associazioni che sono firmatarie del livello regionale del CCNL-FP. 5. L’Ente Bilaterale Nazionale ha la finalità di rappresentare, a livello nazionale, tutti gli Enti Bilaterali Regionali della Formazione Professionale ed ha i seguenti scopi: a. promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione, alla legislazione nazionale, regionale ed euro- pea, allo sviluppo della formazione professionale; b. monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nel settore, nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le Parti sociali; c. realizzare il monitoraggio dei rapporti tra il sistema scolastico nazionale dell’istruzione ed i sistemi regionali di formazione professionale; d. promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle norme stabili- te dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva anche per l’accessibilità nei luoghi di lavoro; e. recensire e diffondere esperienze formative di eccellenza e buone pratiche; x. xxxxxxx gli altri compiti che le Parti, a livello di contrattazione collettiva na- zionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazio- nale. 6. Gli scopi di cui ai precedenti punti trovano applicazione esclusivamente per i soggetti che applicano il CCNL. 7. L’ Ente Bilaterale Regionale ha le seguenti finalità: a. promuovere e sostenere per i dipendenti dei datori di lavoro aderenti all’Ente Bila- terale, iniziative in materia di formazione continua e permanente, riqualificazione professionale, anche armonizzando i propri interventi con l’attività dei fondi inter- professionali; b. promuovere e sostenere iniziative formative analoghe a quelle destinate ai dipen- denti, per i lavoratori con rapporto di lavoro non subordinato, ove previsto da ap- posito accordo negoziale nazionale tra le Parti; c. promuovere e sostenere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla con- trattazione collettiva; d. promuovere e sostenere la realizzazione di seminari/convegni delle Parti sociali firmatarie del presente CCNL per la promozione e lo sviluppo della Formazione Professionale regionale; e. sostenere, attraverso un fondo gestito da apposito regolamento, progetti di inno- vazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro aderenti all’ente bilaterale; x. xxxxxxx gli altri compiti, anche con l’istituzione di specifici fondi che le Parti, a livello di contrattazione collettiva regionale, decideranno congiuntamente di attribuire al- l'Ente Bilaterale Regionale; g. istituire e gestire, con apposito regolamento, un fondo di sostegno per interventi straordinari destinato ai lavoratori, in presenza di crisi aziendali. 8. La mancata costituzione in una Regione dell’Ente Bilaterale Regionale, entro i termini previsti dal presente articolo, impegna comunque i soggetti che in tale territorio operano e applicano il presente CCNL al versamento della contribuzione fissata per la costituzio- ne dei fondi gestiti dagli Enti Bilaterali Regionali. Tale versamento confluirà in un fondo istituito ad hoc dell’Ente Bilaterale Nazionale che sarà a disposizione dell’Ente Bilaterale Regionale al momento della sua costituzione. 9. La contribuzione è fissata nello 0,5% del monte salari, versata da ogni soggetto che applica il CCNL-FP all’Ente Bilaterale Regionale della regione di competenza, per la co- stituzione dei due fondi di intervento: 1) fondo per la formazione e gli interventi straordinari destinato ai lavoratori, in pre- senza di crisi aziendali; 2) fondo per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro. Al primo fondo sarà attribuita una quota pari al 70% del ricavato, il restante 30% sarà de- stinato al secondo fondo. La ripartizione sul secondo fondo potrà essere soggetta ad una revisione periodica. 10. La contribuzione dovrà essere versata mensilmente dai datori di lavoro, in misura pari al 30% a carico dei lavoratori e al 70% a carico dei datori di lavoro. La quota percentuale è calcolata sull’imponibile previdenziale complessivo dei lavoratori, assunti con contratto di lavoro subordinato, ancorché a tempo determinato o a tempo indeterminato. 11. Ciascuno dei due fondi individuati dovrà essere disciplinato da un apposito regola- mento che ne individuerà le modalità di impiego e di gestione. 12. Gli Enti Bilaterali nazionale e regionali dovranno modificare le proprie finalità e opera- tività in relazione alle modificazioni che si dovessero introdurre a livello di contrattazione nazionale e regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale Nazionale e Regionale. 1L’Ente bilaterale nazionale è composto da 12 (dodici) membri dei quali 6 (sei) designati dall’ANASTE e 6 (sei) designati dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto. L’Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento per lo studio e la promozione di iniziative volte allo sviluppo ed alla qualificazione del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo in materia di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale degli addetti anche in rapporto con i diversi livelli istituzionali. Entro 3 tre mesi dalla data di sottoscrizione della firma del presente CCNL, CCNL le Parti parti si incontreranno al fine di definire il regolamento in base al quale funzionerà l’Ente bilaterale nazionale ed al fine di definire compiutamente le materie allo stesso demandate nonché quant’altro necessario. In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie costitui- scono il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Enti bilaterali regionali con le medesime finalità. Nota a verbale Le parti si impegnano a definire lo statuto ed a costituire l’Ente Bilaterale Nazionale quale strumento per affrontare problemi e bisogni dei lavoratori e degli organismi formativi e supportare processi bilaterale nazionale entro sei mesi dalla firma dell’accordo di cambiamento secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Ente, allegato n. 1, rinnovo. Lo statuto farà parte integrante del presente CCNL. 2. Entro 3 mesi Art.9 - Appalti - Cambi di gestione In considerazione del fatto che il settore di cui trattasi è fortemente caratterizzato dalla costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale dovrà essere costituitoeffettuazione del servizio tramite contratti d'appalto ed é soggetto a rilevanti cambiamenti sul piano della gestione, tra le Parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, in ogni regione, l’Ente Bi- laterale Regionale. Ogni Ente Bilaterale Regionale dovrà, entro l’anno di costituzione, af- filiarsi all’Ente Bilaterale Nazionale versando la quota di affiliazione annuale stabilita dallo Statuto di quest’ultimo. 3. La quota di affiliazione versata annualmente da ogni Ente Bilaterale Regionale all’Ente Bilaterale Nazionale per sottoscrivere il legame associativo e assicurare un apporto al funzionamento dello stesso è definita in 0,50 € a dipendente (DM10 del mese di dicem- bre). 4. Sono Soci Fondatori dell’Ente Bilaterale Regionale della Formazione Professionale (EBiRFoP): • le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL; • le Associazioni Regionali degli Enti Formativi FORMA e CENFOP che hanno fir- mato il CCNL-FP e/o gli Enti/Associazioni che sono firmatarie del livello regionale del CCNL-FP. 5. L’Ente Bilaterale Nazionale ha la finalità di rappresentare, a livello nazionale, tutti gli Enti Bilaterali Regionali della Formazione Professionale ed ha i seguenti scopi: a. promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione, alla legislazione nazionale, regionale ed euro- pea, allo sviluppo della formazione professionale; b. monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nel settore, nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le Parti sociali; c. realizzare il monitoraggio dei rapporti tra il sistema scolastico nazionale dell’istruzione ed i sistemi regionali di formazione professionale; d. promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle norme stabili- te dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva anche per l’accessibilità nei luoghi di lavoro; e. recensire e diffondere esperienze formative di eccellenza e buone pratiche; x. xxxxxxx gli altri compiti che le Parti, a livello sottolineando la necessità di contrattazione collettiva na- zionaleoperare, decideranno congiuntamente ai diversi livelli, ivi compresi quelli istituzionali, ai fini di attribuire all'Ente Bilaterale Nazio- nale. 6. Gli scopi di cui ai precedenti punti trovano applicazione esclusivamente per i soggetti che applicano il CCNL. 7. L’ Ente Bilaterale Regionale ha perseguire la continuità e le seguenti finalità: a. promuovere e sostenere per i dipendenti dei datori condizioni di lavoro aderenti all’Ente Bila- teraleacquisite, iniziative concordano quanto segue: - la parte datoriale, nel caso di cessazione della gestione dell'attività o servizio o di parte di questi ne darà formale, preventiva e tempestiva informazione alle rappresentanze sindacali dell’istituzione e alle XX.XX. territoriali; - la parte datoriale subentrante, in materia quanto rientrante nella sfera di formazione continua applicazione del CCNL ANASTE, anch'essa con la massima tempestività possibile e permanentecomunque prima del verificarsi dell'evento darà a sua volta formale notizia alle XX.XX. territoriali circa l'inizio della nuova gestione e si impegna a garantire le condizioni economiche già percepite da ogni singola lavoratrice o singolo lavoratore derivanti dall'applicazione del CCNL, riqualificazione professionaleivi compresi gli scatti di anzianità e dagli eventuali accordi integrativi. In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'Organizzazione del lavoro o nelle modalità di servizio o nelle tecnologie produttive o scelte, anche armonizzando i propri interventi con l’attività dei fondi inter- professionali; b. promuovere e sostenere iniziative formative analoghe a quelle destinate ai dipen- dentida parte del committente, per i lavoratori con rapporto di lavoro non subordinatocomportanti eventuali ripercussioni sul dato occupazionale, ove previsto da ap- posito accordo negoziale nazionale tra le Parti; c. promuovere e sostenere studi e ricerche relative parti attiveranno un confronto finalizzato alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito ricerca delle norme stabilite dalla legislazione e dalla con- trattazione collettiva; d. promuovere e sostenere la realizzazione di seminari/convegni delle Parti sociali firmatarie del presente CCNL per la promozione e lo sviluppo della Formazione Professionale regionale; e. sostenere, attraverso un fondo gestito da apposito regolamento, progetti di inno- vazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro aderenti all’ente bilaterale; x. xxxxxxx gli altri compiti, anche con l’istituzione di specifici fondi che le Parti, a livello di contrattazione collettiva regionale, decideranno congiuntamente di attribuire al- l'Ente Bilaterale Regionale; g. istituire e gestire, con apposito regolamento, un fondo di sostegno per interventi straordinari destinato ai lavoratori, in presenza di crisi aziendalisoluzioni più idonee. 8. La mancata costituzione in una Regione dell’Ente Bilaterale Regionale, entro i termini previsti dal presente articolo, impegna comunque i soggetti che in tale territorio operano e applicano il presente CCNL al versamento della contribuzione fissata per la costituzio- ne dei fondi gestiti dagli Enti Bilaterali Regionali. Tale versamento confluirà in un fondo istituito ad hoc dell’Ente Bilaterale Nazionale che sarà a disposizione dell’Ente Bilaterale Regionale al momento della sua costituzione. 9. La contribuzione è fissata nello 0,5% del monte salari, versata da ogni soggetto che applica il CCNL-FP all’Ente Bilaterale Regionale della regione di competenza, per la co- stituzione dei due fondi di intervento: 1) fondo per la formazione e gli interventi straordinari destinato ai lavoratori, in pre- senza di crisi aziendali; 2) fondo per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro. Al primo fondo sarà attribuita una quota pari al 70% del ricavato, il restante 30% sarà de- stinato al secondo fondo. La ripartizione sul secondo fondo potrà essere soggetta ad una revisione periodica. 10. La contribuzione dovrà essere versata mensilmente dai datori di lavoro, in misura pari al 30% a carico dei lavoratori e al 70% a carico dei datori di lavoro. La quota percentuale è calcolata sull’imponibile previdenziale complessivo dei lavoratori, assunti con contratto di lavoro subordinato, ancorché a tempo determinato o a tempo indeterminato. 11. Ciascuno dei due fondi individuati dovrà essere disciplinato da un apposito regola- mento che ne individuerà le modalità di impiego e di gestione. 12. Gli Enti Bilaterali nazionale e regionali dovranno modificare le proprie finalità e opera- tività in relazione alle modificazioni che si dovessero introdurre a livello di contrattazione nazionale e regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale Nazionale e Regionale. 1. Entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, le Parti firmatarie costitui- scono costi- tuiscono l’Ente Bilaterale Nazionale quale strumento per affrontare problemi e bisogni dei lavoratori e degli organismi formativi e supportare processi di cambiamento secondo se- condo quanto previsto dallo Statuto dell’Ente, dell’Ente allegato n. 1, parte integrante del al presente CCNLtesto. 2. Entro 3 mesi dalla costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale dovrà essere costituito, tra le Parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, in ogni regione, l’Ente Bi- laterale Bilaterale Regionale. Ogni Ente Bilaterale Regionale dovrà, entro l’anno di costituzionecostituzio- ne, af- filiarsi affiliarsi all’Ente Bilaterale Nazionale versando la quota di affiliazione annuale –annuale- stabilita dallo Statuto di quest’ultimo. 3. La quota di affiliazione versata annualmente da ogni Ente Bilaterale Regionale all’Ente all’En- te Bilaterale Nazionale per sottoscrivere il legame associativo e assicurare un apporto al funzionamento dello stesso è definita in 0,50 € a dipendente (DM10 del mese di dicem- bredi- cembre). 43. Sono Soci Fondatori dell’Ente Bilaterale Regionale della Formazione Professionale (EBiRFoP): • le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori FLC CGIL, CISL SCUOLASCUO- LA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL; • le Associazioni Regionali degli Enti Formativi FORMA e CENFOP che hanno fir- mato il CCNL-FP e/o gli Enti/Associazioni che sono firmatarie del livello regionale del CCNL-FP. 54. L’Ente Bilaterale Nazionale ha la finalità di rappresentare, a livello nazionale, tutti gli Enti Bilaterali Regionali della Formazione Professionale ed ha i seguenti scopi: a. promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione, alla legislazione nazionale, regionale ed euro- peaeuropea, allo sviluppo della formazione professionale; b. monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nel settore, nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le Parti sociali; c. realizzare il monitoraggio dei rapporti tra il sistema scolastico nazionale dell’istruzione dell’i- struzione ed i sistemi regionali di formazione professionale; d. promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle norme stabili- te stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva anche per l’accessibilità nei luoghi di lavoro; e. recensire e diffondere esperienze formative di eccellenza e buone pratiche; x. xxxxxxx gli altri compiti che le Parti, a livello di contrattazione collettiva na- zionalenaziona- le, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazio- nale. 6Nazionale. Gli scopi di cui ai precedenti punti trovano applicazione esclusivamente per i soggetti che applicano il CCNL. 75. L’ Ente Bilaterale Regionale ha le seguenti finalità: a. promuovere e sostenere per i dipendenti dei datori di lavoro aderenti all’Ente Bila- teraleBilaterale, iniziative in materia di formazione continua e permanente, riqualificazione riqualifi- cazione professionale, anche armonizzando i propri interventi con l’attività dei fondi inter- professionaliinterprofessionali; b. promuovere e sostenere iniziative formative analoghe a quelle destinate ai dipen- dentidi- pendenti, per i lavoratori con rapporto di lavoro non subordinato, ove previsto da ap- posito apposito accordo negoziale nazionale tra le Parti; c. promuovere e sostenere studi e ricerche relative alla materia della salute e della del- la sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla con- trattazione dal- la contrattazione collettiva; d. promuovere e sostenere la realizzazione di seminari/convegni delle Parti sociali socia- li firmatarie del presente CCNL per la promozione e lo sviluppo della Formazione Forma- zione Professionale regionale; e. sostenere, attraverso un fondo gestito da apposito regolamento, progetti di inno- vazione in- novazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro aderenti all’ente bilaterale; x. xxxxxxx f. attuare gli altri compiti, anche con l’istituzione di specifici fondi che le Parti, a livello li- vello di contrattazione collettiva regionale, decideranno congiuntamente di attribuire al- l'Ente attri- buire all'Ente Bilaterale Regionale; g. istituire e gestire, con apposito regolamento, un fondo di sostegno per interventi interven- ti straordinari destinato ai lavoratori, in presenza di crisi aziendali. 86. La mancata costituzione in una Regione dell’Ente Bilaterale Regionale, entro i termini previsti dal presente articolo, impegna comunque i soggetti che in tale territorio operano opera- no e applicano il presente CCNL al versamento della contribuzione fissata per la costituzio- ne co- stituzione dei fondi gestiti dagli Enti Bilaterali Regionali. Tale versamento confluirà in un fondo istituito ad hoc dell’Ente Bilaterale Nazionale che sarà a disposizione dell’Ente del- l’Ente Bilaterale Regionale al momento della sua costituzione. 9. La contribuzione è fissata nello 0,5% del monte salari, versata da ogni soggetto che applica il CCNL-FP all’Ente Bilaterale Regionale della regione di competenza, per la co- stituzione costituzione dei due fondi di intervento: 1) fondo per la formazione e gli interventi straordinari destinato ai lavoratori, in pre- senza presen- za di crisi aziendali; 2) fondo per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati pre- sentati dai datori di lavoro. Al primo fondo sarà attribuita attribuito una quota pari al 70% del ricavato, il restante 30% sarà de- stinato destinato al secondo fondo. La ripartizione sul secondo fondo potrà essere soggetta ad una revisione periodica. 10. La contribuzione dovrà essere versata mensilmente dai datori di lavoro, in misura pari al 30% a carico dei lavoratori e al 70% a carico dei datori di lavoro. La quota percentuale percen- tuale è calcolata sull’imponibile previdenziale complessivo dei lavoratori, assunti con contratto di lavoro subordinato, ancorché a tempo determinato o a tempo indeterminato. 11indetermina- to. Ciascuno dei due fondi individuati dovrà essere disciplinato da un apposito regola- mento regolamen- to che ne individuerà le modalità di impiego e di gestione. 127. Gli Enti Bilaterali nazionale e regionali dovranno modificare le proprie finalità e opera- tività in relazione alle modificazioni che si dovessero introdurre a livello di contrattazione contratta- zione nazionale e regionale.regionale Allegato n. 1 Statuto dell’Ente Bilaterale Nazionale

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