Common use of Ente Bilaterale Clause in Contracts

Ente Bilaterale. E’ costituito l’ente bilaterale E.N.BI.S.I.T. (Ente nazionale Bilaterale per la sicurezza, investigazioni e tutela) espressione dell’associazione di categoria di riferimento del settore, AISS (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria), e FEDERTERZIARIO (Federazione del Terziario, dei servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale e Artigiana) nonché dalla UGL Terziario (Unione Generale del Lavoro, Federazione Nazionale del Terziario), lo stesso avrà lo scopo di gestire i contratti di inserimento al lavoro, di osservatorio del mondo del lavoro, di emanare pareri di congruità e di merito, di realizzare iniziative di carattere sociale, progettazione e gestione della formazione, istituire un comitato di vigilanza, e quant’altro di utilità del settore emerso dalle richieste degli associati, nonché di sviluppare adeguati servizi in materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro. Il progetto comporta, perciò, anche l'opportuna l’emersione del lavoro irregolare e una corretta attività di investigazione e sicurezza, con personale riconosciuto e qualificato. L’Ente svolgerà tutte quelle funzioni a cui è stato demandato. Ivi comprese tutte le attività demandate allo stesso dalle Parti Sociali firmatarie del presente CCNL ivi compresa l’attività di Welfare integrativo. Le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL potranno costituire enti e/o articolazioni territoriali denominati Ente Regionale/Provinciale Bilaterale Italiano Sicurezza Investigazioni e Tutela collegati con E.N.BI.S.I.T.. Al fine di garantire la funzionalità di quanto disposto nel presente titolo viene attivata a carico del datore di lavoro e dei lavoratori subordinati, una trattenuta pari allo 1% della retribuzione lorda, ripartita per lo 0,70% a carico del datore di lavoro e per lo 0.30% a carico del lavoratore; per i lavori con rapporto XX.XX.XXX la trattenuta sarà del 1% ripartita nel 0,70% a carico del datore di lavoro e per lo 0,30% a carico del lavoratore, le trattenute dovranno essere versate mensilmente presso l’ Ente stesso accompagnate da dichiarazione certificatoria dei compensi lordi erogati. Inoltre dovrà essere versata una quota pari a 1% delle retribuzioni lorde da destinarsi esclusivamente ai fini della formazione, posta a carico per il 50% di ciascuno tra l'azienda e il lavoratore. Le quote sopra indicate saranno calcolate sulle retribuzioni lorde riferite alle sole ore lavorate (nelle 12 mensilità ) La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, comprendenti anche i costi sopportati dal sindacato e dalla parte datoriale per l'assistenza contrattuale da definirsi con separato regolamento. Tale trattenuta viene denominata Contributo per ENTE BILATERALE (E.N.BI.S.I.T.). L'azienda che ometta il versamento mensile delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 15,00% della retribuzione lorda paga base e contingenza. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione agli strumenti di gestione bilaterale del contratto”. L'E.N.BI.S.I.T. riscontrato il mancato pagamento delle quote, intimerà all’Azienda di sanare la morosità entro un termine di giorni 30, con raccomandata r.r. , e trascorso detto termine attiverà le procedure di recupero coatto, dando comunicazione alle parti sindacali e alle DDTTLL territorialmente competenti . L’E.N.BI.S.I.T. è amministrato da un Comitato di Gestione e/o da un Consiglio di Amministrazione nominati in misura paritetica dalle Organizzazioni dei Datori di lavoro da un lato e dalle Organizzazioni dei Lavoratori dall’altro. L’ E.N.BI.S.I.T. ha costituito la Commissione Pratiche Lavoro che ha competenza in materia di lavoro e apprendistato.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Di Inserimento, Contratto Di Inserimento, Contratto Di Inserimento

Ente Bilaterale. E’ costituito l’ente L’ente bilaterale E.N.BI.S.I.T. (Ente nazionale Nazionale Bilaterale per la sicurezzaSicurezza, investigazioni Investigazioni e tutela) espressione dell’associazione Tutela), costituito per atto Notaio Feroli, del 28 gennaio 2011, repertorio 413, è composto dalle sole associazioni di categoria di riferimento del settoresettore costituenti, AISS (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria), e FEDERTERZIARIO (Federazione del Terziario, dei servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale e Artigiana) nonché dalla Federazione UGL Terziario Sicurezza Civile (Unione Generale del Lavoro, Federazione Nazionale del Terziario), lo . Lo stesso avrà lo scopo di gestire i contratti di inserimento al lavoro, di osservatorio l’osservatorio del mondo del lavoro, di emanare pareri di congruità e di merito, di realizzare iniziative di carattere sociale, progettazione e gestione della formazione, istituire un comitato di vigilanza, e quant’altro di utilità del settore emerso dalle richieste degli associati, nonché di sviluppare adeguati servizi in materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro. Il progetto comporta, perciò, anche l'opportuna l’emersione emersione del lavoro irregolare e una corretta attività di investigazione e sicurezza, con personale riconosciuto e qualificato. L’Ente svolgerà tutte quelle funzioni a cui è stato demandatodemandato ed inoltre quelle previste dalla Legge. Ivi comprese tutte le attività demandate allo stesso dalle Parti Sociali firmatarie del presente CCNL ivi compresa l’attività di Welfare integrativo. Tra i compiti attribuiti all’E.N.BI.S.I.T. anche il rilascio della certificazione liberatoria, per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, che comprovi la corretta ed integrale applicazione del CCNL e della contrattazione decentrata stipulata dalle parti sociali firmatarie del presente contratto. Le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL potranno costituire enti e/o articolazioni territoriali denominati Ente Regionale/Provinciale Bilaterale Italiano Sicurezza Investigazioni e Tutela collegati con E.N.BI.S.I.T.. E.N.BI.S.I.T. aventi sedi distaccate nei territori designati dall’Ente. Al fine di garantire la funzionalità di quanto disposto nel presente titolo viene attivata a carico del datore di lavoro lavoro, aderente alle associazioni datoriali stipulanti il presente contratto o che a qualsiasi titolo risulti applicare ai propri dipendenti in concreto e continuativamente il contratto stesso, e dei lavoratori subordinatisubordinati suoi dipendenti, una trattenuta pari allo 1% della retribuzione lorda, ripartita per lo 0,70% a carico del datore di lavoro e per lo 0.300,30% a carico del lavoratore; per i lavori con rapporto XX.XX.XXX di Collaborazione la trattenuta sarà del 1% ripartita nel 0,70% a carico del datore di lavoro e per lo 0,30% a carico del lavoratore, le trattenute dovranno essere versate mensilmente presso l’ Ente l’Ente stesso accompagnate da dichiarazione certificatoria dei compensi lordi erogati. La percentuale sopra riportata dovrà essere erogata dalle aziende fino a 250 dipendenti retribuiti mensilmente come media dell’anno precedente. Per le aziende da 251 dipendenti in poi la quota a carico dell’azienda sarà 0,40%. Inoltre dovrà essere versata una quota pari a 1% delle retribuzioni lorde da destinarsi esclusivamente ai fini della formazioneformazione ed altre attività istituzionali, posta a carico per il 50% di ciascuno tra l'azienda e il lavoratore. Le quote sopra indicate saranno calcolate sulle retribuzioni lorde riferite alle sole ore ordinarie lavorate (nelle 12 mensilità ) mensilità). La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, comprendenti anche i costi sopportati dal sindacato e dalla parte datoriale per l'assistenza contrattuale da definirsi con separato regolamento. Tale trattenuta viene denominata Contributo per ENTE BILATERALE (E.N.BI.S.I.T.). L'azienda che ometta il versamento mensile delle suddette quote è tenuta a corrispondere a titolo di sanzione contrattuale al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo al 15,00% della retribuzione lorda paga base e contingenzabase. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione agli strumenti di gestione bilaterale del contrattoENBISIT”. L'E.N.BI.S.I.T. riscontrato il mancato pagamento delle quote, intimerà all’Azienda di sanare la morosità entro un termine di giorni 30, con PEC e/o raccomandata r.r. ., e trascorso detto termine attiverà le procedure di recupero coatto, dando comunicazione alle parti sindacali e alle DDTTLL agli INL territorialmente competenti anche ai fini del DURC come previsto dal punto 4 della Circolare Inps, 18 aprile 2008, n. 51. L’E.N.BI.S.I.T. è amministrato da un Comitato di Gestione e/o da un Consiglio di Amministrazione nominati in misura paritetica dalle Organizzazioni dei Datori di lavoro da un lato e dalle Organizzazioni dei Lavoratori dall’altro. L’ E.N.BI.S.I.T. L’E.N.BI.S.I.T. ha costituito la Commissione Pratiche Lavoro che ha competenza in materia di lavoro e apprendistato. Le Parti individuano in FondItalia (Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua) il Fondo cui le imprese faranno riferimento per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua. Le parti si impegnano alla istituzione di un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori cui si applichi il presente CCNL, ove le agenzie e gli stessi lavoratori siano in regola con i versamenti previsti dallo stesso, che risponde ai requisiti previsti dal D.Lgs. 02/09/1997, n. 314 e s.m.i. Le parti convengono di incontrarsi per definire lo Statuto ed il Regolamento del Fondo stesso. Ad avvenuta costituzione, saranno iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore oggetto del presente CCNL, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. Per il finanziamento del Fondo sarà dovuto un contributo pari a € 10,00 mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dalla data di iscrizione. I contributi saranno a carico delle aziende per il 50% e dei lavoratori per il 50%. I contributi saranno versati dalle aziende al Fondo con la periodicità e modalità stabilite dal regolamento. Nelle more della formalizzazione del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori cui si applichi il presente CCNL, le parti convengono di garantire l’assistenza sanitaria integrativa mediante la Società Mutua Mia, società di Mutuo Soccorso, alle medesime condizioni previste per il Fondo con un contributo pari a € 10,00 mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dalla data di iscrizione. I contributi saranno a carico delle aziende per il 50% e dei lavoratori per il 50%. I contributi saranno versati dalle aziende alla società di Mutuo soccorso Mutua Mia con periodicità mensile. Le parti si danno atto che il mancato versamento del contributo al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, o nelle more della formalizzazione, alla Società di Mutuo Soccorso, Mutua Mia, comporterà, a carico dell’azienda, una indennità a favore dei lavoratori pari a € 30,00 lordi mensili per tutte le mensilità per cui non si è provveduto al regolare versamento del contributo. L’azienda dovrà corrispondere le somme a tale titolo entro un anno dal primo mese non versato. Le parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza Sanitaria Integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definitiva, di valutare, per tali eventuali incrementi, ripartizioni diverse.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Inserimento

Ente Bilaterale. E’ costituito l’ente bilaterale E.N.BI.S.I.T. (Ente nazionale Bilaterale per la sicurezza, investigazioni e tutela) espressione dell’associazione di categoria di riferimento del settore, AISS (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria), e FEDERTERZIARIO (Federazione del Terziario, dei servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale e Artigiana) nonché dalla UGL Terziario (Unione Generale del Lavoro, Federazione Nazionale del Terziario), lo stesso avrà lo scopo di gestire i contratti di inserimento al lavoro, di osservatorio del mondo del lavoro, di emanare pareri di congruità e di merito, di realizzare iniziative di carattere sociale, progettazione e gestione della formazione, istituire un comitato di vigilanza, e quant’altro di utilità del settore emerso dalle richieste degli associati, nonché di sviluppare adeguati servizi in materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro. Il progetto comporta, perciò, anche l'opportuna l’emersione del lavoro irregolare e una corretta attività di investigazione e sicurezza, con personale riconosciuto e qualificato. L’Ente svolgerà tutte quelle funzioni a cui è stato demandato. Ivi comprese tutte le attività demandate allo stesso dalle Parti Sociali firmatarie del presente CCNL ivi compresa l’attività di Welfare integrativo. Le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL potranno costituire enti e/o articolazioni territoriali denominati Ente Regionale/Provinciale Bilaterale Italiano Sicurezza Investigazioni e Tutela collegati con E.N.BI.S.I.T.. Al fine di garantire la funzionalità di quanto disposto nel presente titolo viene attivata a carico del datore di lavoro e dei lavoratori subordinati, una trattenuta pari allo 1% della retribuzione lorda, ripartita per lo 0,70% a carico del datore di lavoro e per lo 0.30% a carico del lavoratore; per i lavori con rapporto XX.XX.XXX la trattenuta sarà del 1% ripartita nel 0,70% a carico del datore di lavoro e per lo 0,30% a carico del lavoratore, le trattenute dovranno essere versate mensilmente presso l’ Ente stesso accompagnate da dichiarazione certificatoria dei compensi lordi erogati. Inoltre dovrà essere versata una quota pari a 1% delle retribuzioni lorde da destinarsi esclusivamente ai fini della formazione, posta a carico per il 50% di ciascuno tra l'azienda e il lavoratore. Le quote sopra indicate saranno calcolate sulle retribuzioni lorde riferite alle sole ore lavorate (nelle 12 mensilità ) La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, comprendenti anche i costi sopportati dal sindacato e dalla parte datoriale per l'assistenza contrattuale da definirsi con separato regolamento. Tale trattenuta viene denominata Contributo per ENTE BILATERALE (E.N.BI.S.I.T.). L'azienda che ometta il versamento mensile delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 15,0010,00% della retribuzione lorda paga base e contingenza. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione agli strumenti di gestione bilaterale del contratto”. L'E.N.BI.S.I.T. riscontrato il mancato pagamento delle quote, intimerà all’Azienda di sanare la morosità entro un termine di giorni 30, con raccomandata r.r. , e trascorso detto termine attiverà le procedure di recupero coatto, dando comunicazione alle parti sindacali e alle DDTTLL territorialmente competenti sindacali. L’E.N.BI.S.I.T. è amministrato da un Comitato di Gestione e/o da un Consiglio di Amministrazione nominati in misura paritetica dalle Organizzazioni dei Datori di lavoro da un lato e dalle Organizzazioni dei Lavoratori dall’altro. L’ E.N.BI.S.I.T. ha costituito la costituirà un’apposita Commissione Pratiche Lavoro che ha avrà competenza specifica in materia di lavoro e apprendistato.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Inserimento