Clausole di raffreddamento. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
Clausole di raffreddamento. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 10 del CCNL del 21.05.2018.
Clausole di raffreddamento. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
Clausole di raffreddamento. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di re- sponsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comporta- menti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del ne- goziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assu- mono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all’art. 6 le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
Clausole di raffreddamento. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Clausole di raffreddamento. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buo- na fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazio- ne collettiva integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni di- rette. La contrattazione collettiva integrativa si svolge in conformità alle convenienze e ai distin- ti ruoli delle parti non implicando l’obbligo di addivenire a un accordo nelle materie previste dall’art. 4, comma 3. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente si procede durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consulta- zione, nel quale le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle previste relazioni sindacali.
Clausole di raffreddamento. Art. 11 - Interpretazione autentica dei contratti Art. 12 - Contributi sindacali Art. 13
Clausole di raffreddamento. Nel rispetto dei principi fissati dall’art. 11 del CCNL in materia di relazioni sindacali, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
Clausole di raffreddamento. (art. 11 CCNL 1.4.1999)
Clausole di raffreddamento. 1. Entro il termine massimo di 30 giorni dall'inizio del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
2. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.