CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO Clausole campione

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti.
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. La ditta esegue in proprio il servizio oggetto del presente capitolato speciale. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. d) D. Lgs. 50/2016. E’ ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Amministrazione, purché all’atto dell’offerta siano state indicate dalla Ditta. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. Le Amministrazioni contraenti procederanno al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13 del D.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Amministrazione contraente, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. È fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, l’Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E’ fatto divieto all’aggiudicatario del contratto di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, salvo in caso di cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione relativi all’esecutore del contratto e nel rispetto delle formalità, condizioni e limiti di cui all’art. 116 del D.lgs. 163/2006. Le prestazioni dedotte nel contratto saranno subappaltabili solo nei limiti di quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione (cfr. modello allegato 3 al presente capitolato) e alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, previa consegna alla stazione appaltante di copia autentica del contratto di subappalto e sua verifica con esito positivo circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale anche in capo al subappaltatore.
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Il subappalto è regolato dall'art. 105 del medesimo D.Lgs., nonché l'art. 13 del Capitolato. L’Amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento diretto dei Subappaltatori nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.---------------------------------------------------
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. E’ vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, a pena di nullità della medesima. In caso di mancato rispetto del divieto da parte dell’Appaltatore, fermi restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del Contratto nei confronti del Consorzio e il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il Contratto si risolverà di diritto per colpa dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. All’Appaltatore non è consentito, in alcun modo e in alcun momento nell’arco della durata contrattuale, cedere a terzi il contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i maggiori danni accertati. Il subappalto, può essere richiesto alle Amministrazioni Committenti nell’esecuzione del Contratto Derivato, sempreché l’Appaltatore abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere di tale facoltà, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. ART. 31 -
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, salvo in caso di cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione relativi all’esecutore del contratto e nel rispetto delle formalità, condizioni e limiti di cui all’art. 116 del D.lgs. 163/2006. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, nonché di incamerare garanzia fideiussoria o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. Il subappalto è consentito, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 118 del D.lgs. 163/2006, per tutte le prestazioni oggetto della presente procedura. L’offerente che intendesse subappaltare parte delle prestazioni è tenuto a dichiararlo in sede di offerta e allegare l’idonea dichiarazione alla domanda di partecipazione. A tal fine è stato predisposto ed è utilizzabile l’allegato 4 al presente disciplinare nel quale sono esplicitate le norme di dettaglio e le specifiche per poter dare in subappalto parte delle prestazioni in fase di esecuzione. L’Aggiudicatario che ha presentato richiesta di subappalto, è altresì tenuto a depositare prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, idoneo contratto di subappalto, coerente con la dichiarazione di subappalto presentata e con la legge. In assenza di idonea e valida dichiarazione di subappalto e della copia dell’idoneo e valido contratto di subappalto non sarà consentito il subappalto e l’offerente sarà tenuto a eseguire in proprio tutte le prestazioni affidate.