Esclusioni della garanzia Tutela Legale. Le garanzie di Tutela Legale non sono valide: a) per l’esercizio di azioni giudiziali di recupero dei canoni insoluti e/o degli oneri accessori insoluti; b) per controversie relative al mancato o parziale pagamento al Locatore dell’indennità di mancato o ritardato preavviso in casi di recesso dal Contratto di Locazione esercitato dal Conduttore; c) per qualsiasi controversia diversa da quelle previste al precedente Art. 26; a titolo esemplificativo e non esaustivo, la copertura assicurativa non è operante per controversie relative a: - perdita, danneggiamento o deterioramento dell’immobile locato; - vizi dell’immobile locato; - manutenzione ordinaria o straordinaria dell’immobile locato; - molestie nel godimento dell’immobile locato; - miglioramenti o addizioni sull’immobile locato; - qualsiasi altro danno, diretto o indiretto, subito dal Locatore; d) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; e) in materia fiscale ed amministrativa; f) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; g) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; h) per fatti dolosi delle persone assicurate; i) per fatti relativi all’inquinamento dell’ambiente; j) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; k) per l’intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione; l) in caso di controversie tra comproprietari; m) in caso di compravendita dell’immobile locato; n) in caso di subaffitto dell’immobile locato; o) per operazioni di esecuzione forzata successive al secondo tentativo ai sensi del comma 3 dell’Art. 18; p) per controversie relative a Contratti di Locazione non registrati; q) limitatamente ai Contratti di Locazione rinnovati, qualora non siano stati regolarmente pagati i canoni e/o gli oneri accessori per il periodo di locazione antecedente la data del rinnovo.
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Esclusioni della garanzia Tutela Legale. Le garanzie di Tutela Legale non sono valide:
a) per l’esercizio di azioni giudiziali di recupero dei canoni insoluti e/o degli oneri accessori insoluti;
b) per controversie relative al mancato o parziale pagamento al Locatore dell’indennità di mancato o ritardato preavviso in casi di recesso dal Contratto di Locazione esercitato dal Conduttore;
c) per qualsiasi controversia diversa da quelle previste al precedente Art. 26; a titolo esemplificativo e non esaustivo, la copertura assicurativa non è operante per controversie relative a: - perdita, danneggiamento o deterioramento dell’immobile locato; - vizi dell’immobile locato; - manutenzione ordinaria o straordinaria dell’immobile locato; - molestie nel godimento dell’immobile locato; - miglioramenti o addizioni sull’immobile locato; - qualsiasi altro danno, diretto o indiretto, subito dal Locatore;
d) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
e) in materia fiscale ed amministrativa;
f) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
g) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
h) per fatti dolosi delle persone assicurate;
i) per fatti relativi all’inquinamento dell’ambiente;
j) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
k) per l’intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione;
l) in caso di controversie tra comproprietari;
m) in caso di compravendita dell’immobile locato;
n) in caso di subaffitto dell’immobile locato;
o) per operazioni di esecuzione forzata successive al secondo tentativo ai sensi del comma 3 dell’Art. 18;
p) per controversie relative a Contratti di Locazione non registrati;
q) limitatamente ai Contratti di Locazione rinnovati, qualora non siano stati regolarmente pagati i canoni e/o gli oneri accessori per il periodo di locazione antecedente la data del rinnovo.
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Esclusioni della garanzia Tutela Legale. Le garanzie di Tutela Legale non sono valide:
a) per l’esercizio di azioni giudiziali di recupero dei canoni insoluti e/o degli oneri accessori insoluti;
b) per controversie relative al mancato o parziale pagamento al Locatore dell’indennità di mancato o ritardato preavviso in casi di recesso dal Contratto di Locazione esercitato dal Conduttore;
c) per qualsiasi controversia diversa da quelle previste al precedente Art. 26; a titolo esemplificativo e non esaustivo, la copertura assicurativa non è operante per controversie relative a: - perdita, danneggiamento o deterioramento dell’immobile locato; - vizi dell’immobile locato; - manutenzione ordinaria o straordinaria dell’immobile locato; - molestie nel godimento dell’immobile locato; - miglioramenti o addizioni sull’immobile locato; - qualsiasi altro danno, diretto o indiretto, subito dal Locatore;
d) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
e) in materia fiscale ed amministrativa;
f) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
g) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
h) per fatti dolosi delle persone assicurate;
i) per fatti relativi all’inquinamento dell’ambiente;
j) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
k) per l’intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione;
l) in caso di controversie tra comproprietari;
m) in caso di compravendita dell’immobile locato;
n) in caso di subaffitto dell’immobile locato;
o) per operazioni di esecuzione forzata successive al secondo tentativo ai sensi del comma 3 dell’Art. 18;
p) per controversie relative a Contratti di Locazione non registrati;; Mod. NET/0038/1 - Xx. 00.0000
q) limitatamente ai Contratti di Locazione rinnovati, qualora non siano stati regolarmente pagati i canoni e/o gli oneri accessori per il periodo di locazione antecedente la data del rinnovo.
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Esclusioni della garanzia Tutela Legale. Le garanzie di Tutela Legale non sono valide:
a) per l’esercizio di azioni giudiziali di recupero dei canoni insoluti e/o degli oneri accessori insoluti;
b) per controversie relative al mancato o parziale pagamento al Locatore dell’indennità di mancato o ritardato preavviso in casi di recesso dal Contratto di Locazione esercitato dal Conduttore;
c) per qualsiasi controversia diversa da quelle previste al precedente Art. 26; a titolo esemplificativo e non esaustivo, la copertura assicurativa non è operante per controversie relative a: - perdita, danneggiamento o deterioramento dell’immobile locato; - vizi dell’immobile locato; - manutenzione ordinaria o straordinaria dell’immobile locato; - molestie nel godimento dell’immobile locato; - miglioramenti o addizioni sull’immobile locato; - qualsiasi altro danno, diretto o indiretto, subito dal Locatore;
d) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
e) in materia fiscale ed amministrativa;
f) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
g) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
h) per fatti dolosi delle persone assicurate;
i) per fatti relativi all’inquinamento dell’ambiente;
j) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
k) per l’intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione;
l) in caso di controversie tra comproprietari;
m) in caso di compravendita dell’immobile locato;
n) in caso di subaffitto dell’immobile locato;
o) per operazioni di esecuzione forzata successive al secondo tentativo ai sensi del comma 3 dell’Art. 18;
p) per controversie relative a Contratti di Locazione non registrati;; Mod. NET/0005/1 - Xx. 00.0000
q) limitatamente ai Contratti di Locazione rinnovati, qualora non siano stati regolarmente pagati i canoni e/o gli oneri accessori per il periodo di locazione antecedente la data del rinnovo.
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