Esercizio dei diritti societari e di creditore Clausole campione

Esercizio dei diritti societari e di creditore. La direzione del fondo esercita i diritti societari e di creditore connessi agli investimenti dei comparti gestiti in modo autonomo ed esclusivamente nell’interesse degli investitori. Su richiesta, gli investitori possono ottenere dalla direzione del fondo informazioni relative all’esercizio dei diritti societari e di creditore. Nell’ambito delle operazioni ordinarie la direzione ha facoltà discrezionale di esercitare in proprio i diritti societari e di creditore oppure di trasferirli alla banca depositaria o a terzi nonché rinunciare all’esercizio dei diritti societari e di creditore. In tutti gli atti amministrativi con possibili effetti permanenti sugli interessi degli investitori, segnatamente nell’esercizio dei diritti societari e di creditore spettanti alla direzione in quanto azionista o creditrice della banca depositaria o di altre persone giuridiche a essa vicine, la direzione è tenuta a esercitare lei stessa il diritto di voto oppure a impartire esplicite istruzioni in merito. A tale riguardo essa può basarsi su informazioni che riceve dalla banca depositaria, dal gestore patrimoniale, dalla società, da consulenti in diritti di voto e altri terzi nonché dalla stampa.