Definizione di Operazioni Ordinarie

Operazioni Ordinarie le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria;
Operazioni Ordinarie le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria del Gruppo Italmobiliare. Ai fini dell’applicazione della presente Procedura, si considerano in ogni caso Operazioni Ordinarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Operazioni Ordinarie le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa ovvero della connessa attività finanziaria della Società e che siano concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. Ai fini della qualificazione di un’Operazione come Operazione Ordinaria si applicano anche le specificazioni e le precisazioni contenute nel § 3 della Comunicazione Consob (Allegato 5 della Procedura); le Operazioni con Parti Correlate da compiersi in caso d’urgenza non legata a crisi aziendale; l’Organo (Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato ovvero Assemblea) ovvero il Soggetto (Amministratore non esecutivo o Procuratore) della Società di volta in volta competente ad esaminare, deliberare o decidere le Operazioni con Parti Correlate ovvero, più in generale, avente i compiti ai sensi del regolamento;

Examples of Operazioni Ordinarie in a sentence

  • Non rientrano in ogni caso nelle Operazioni Ordinarie – e, pertanto, sono soggette all’iter deliberativo di cui al precedente Capitolo 7 – le operazioni di cui al precedente Paragrafo 7.1.

  • Le Operazioni Ordinarie sono deliberate dagli organi / soggetti competenti sulla base del vigente sistema di deleghe e poteri della Banca.

  • L’organo/soggetto deliberante deve in ogni caso fornire – per il tramite della Funzione Compliance della Banca – al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una informativa con cadenza almeno annuale sulle Operazioni Ordinarie concluse dalla Banca e sulle loro principali caratteristiche.

  • All’Amministratore Indipendente deve essere fornita una periodica informativa sulle Operazioni Ordinarie concluse dalla Banca con Soggetti Collegati, anche su base aggregata, a cadenza almeno annuale.

  • Le delibere relative ad Operazioni Ordinarie indicano i criteri e le operazioni in base ai quali un’operazione è classificabile come ordinaria.


More Definitions of Operazioni Ordinarie

Operazioni Ordinarie indica le OPC che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria. Ai fini della presente Procedura, con l’espressione “attività operativa” (quale elemento principale della definizione in oggetto) si intende l’insieme delle principali attività generatrici di ricavi della Società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie”; la “connessa attività finanziaria” (quale secondo elemento della definizione in oggetto) per poter essere considerata “ordinaria” deve essere accessoria allo svolgimento dell’attività operativa (es. non potranno considerarsi Operazioni Ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all’attività operativa (in quanto connessi all’attività di investimento). Nel valutare se un’operazione rientra nell’ordinario esercizio dell’attività operativa o dell’attività finanziaria ad essa connessa, la Società prenderà in considerazione i seguenti elementi:
Operazioni Ordinarie ha il significato di cui all’articolo 12.1.2(i).
Operazioni Ordinarie si intendono le Operazioni: (a) rientranti nell’ambito dell’ordinario esercizio9 dell’attività operativa10 – ivi inclusa, per le Operazioni da compiersi per il tramite di Società Controllate, l’attività operativa propria di queste ultime – e della connessa attività finanziaria11; e (b) concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, che devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro; secondo i criteri individuati dalla Società nelle proprie disposizioni interne di attuazione della presente Procedura, tempo per tempo vigenti e soggette a periodico aggiornamento; fermo restando in ogni caso che (I) ai sensi e per gli effetti della Circolare 285, non si considerano Operazioni Ordinarie le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati e (II) alle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate Consob che siano qualificabili come Operazioni Ordinarie, devono comunque applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8.
Operazioni Ordinarie le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria; [a] Definizione di parte correlata La modifica della definizione di parte correlata tramite l’inserimento di un rinvio mobile ai principi contabili internazionali è accolta positivamente da alcuni partecipanti alla consultazione, che hanno ritenuto tale soluzione idonea ad assicurare un’adeguata flessibilità rispetto alle evoluzioni degli IAS/IFRS (ASSOGESTIONI, LEGANCE, NEDCOMMUNITY, TREVISAN&ASSOCIATI). È stata tuttavia rilevata l’esigenza di chiarire le modalità con cui eventuali aggiornamenti dei principi contabili determinino automatiche modifiche del perimetro regolamentare delle parti correlate, suggerendosi di specificare che a tali fini occorre che i principi siano “vigenti al momento della deliberazione dell’operazione” (ABI). Alcuni osservatori hanno espresso l’auspicio che la definizione di parte correlata prevista nello IAS 24 sia mantenuta nell’Allegato 1 al Regolamento (GALBIATI SACCHI&ASSOCIATI), per facilitare l’individuazione del perimetro delle parti correlate, con possibilità di indicazioni di maggior dettaglio nella Comunicazione (ASSOGESTIONI, GALBIATI SACCHI&ASSOCIATI). Altri Si concorda con la necessità di chiarire come eventuali aggiornamenti della definizione di parte correlata contenuta negli IAS/IFRS rilevino ai fini dell’applicazione delle procedure. Al riguardo, si ritiene preferibile che sia presa in considerazione la definizione di parti correlate in vigore al momento di avvio delle trattative su un’operazione, anziché al momento della deliberazione. Ciò tenuto conto della necessità di attivare tempestivamente le procedure, che investono in generale l’istruzione dell’operazione (e non solo la sua deliberazione) e, in particolare nelle operazioni di maggiore rilevanza, prevedono il coinvolgimento del comitato di amministratori indipendenti fin
Operazioni Ordinarie le Operazioni con Parti Correlate che:
Operazioni Ordinarie le operazioni con Parti Correlate, incluse quelle che costituiscono operazioni di Maggiore Rilevanza, che:
Operazioni Ordinarie si intendono le operazioni riconducibili alla normale attività opera- tiva o, alternativamente, all’attività finanziaria a questa connessa;