Banca Depositaria Clausole campione

Banca Depositaria. Art. 29 - Conflitti di interesse
Banca Depositaria. 1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un’unica “banca depositaria”, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente. 2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria. 3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto. 4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo. 5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria.
Banca Depositaria. Raiffeisen Bank International AG, con sede legale in ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ è la banca depositaria (la “Banca Depositaria”) responsabile della custodia delle attività finanziarie dei Fondi. La Banca Depositaria è, inoltre, incaricata della ricezione degli ordini di sottoscrizione, conversione e imborso delle Quote e della determinazione del valore attivo netto (NAV) delle stesse.
Banca Depositaria. (a) La Società Finanziata e le Banche Finanziatrici autorizzano la Banca Depositaria a mantenere i Conti del Progetto in conformità a quanto disposto dal presente Articolo 11 (Conti del Progetto) e dai Documenti Finanziari. (b) La Banca Agente, le Banche Finanziatrici e la Società Finanziata rinunciano fin d'ora ad eccepire il conflitto d'interessi della Banca Depositaria e concordano che nulla avranno a pretendere dalla Banca Depositaria ad alcun titolo fino a quando la Banca Depositaria agirà nel rispetto delle disposizioni del presente Articolo 11 (Conti del Progetto), dei Documenti Finanziari, delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta in vigore (incluse le Istruzioni di Vigilanza per istituti di credito emanate dalla Banca d'Italia). (c) La Banca Depositaria potrà rinunciare alla propria funzione di Banca Depositaria dandone comunicazione scritta alla Società Finanziata con almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi di preavviso. (d) La nomina della Banca Depositaria potrà essere revocata dalle Banche di Maggioranza, da comunicarsi alla Banca Agente entro e non oltre (5) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione della revoca, che dovrà contenere il nome ed i dati della Banca Depositaria subentrante. (e) La rinuncia di cui al precedente paragrafo (c) o la revoca di cui al precedente paragrafo (d) avranno effetto unicamente dal momento in cui sia intervenuta l'accettazione: (i) della Banca Finanziatrice o altra banca primaria nominata Banca Depositaria in sostituzione della Banca Depositaria rinunciante o revocata dalle Banche di Maggioranza con il consenso della Società Finanziata che non potrà essere irragionevolmente negato; ovvero (ii) in caso di mancato accordo entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della rinuncia o revoca, di qualsiasi banca o istituto di credito indicato dalla Banca Agente. (f) Dal momento dell'accettazione della Banca Depositaria subentrante, la Banca Depositaria rinunciante o revocata dalle Banche di Maggioranza sarà liberata da qualsiasi ulteriore obbligazione ai sensi dei Documenti Finanziari. (g) La Banca Depositaria uscente ai sensi del paragrafo (c) o (d) che precede, dovrà collaborare in buona fede con la Banca Depositaria subentrante al fine di consentire il passaggio delle informazioni relative al presente Contratto di Finanziamento, ai Conti del Progetto e alla Società Finanziata alla Banca Depositaria subentrante, purché la Banca Depositaria uscente non deb...
Banca Depositaria. 1. Le risorse del Fondo destinate ai comparti Finanziari sono depositate presso un’unica banca depositaria, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente. 2. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo nel rispetto della normativa applicabile ai fondi pensione preesistenti. 3. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria.
Banca Depositaria. La Banca Depositaria è BNP Paribas, succursale del Lussemburgo, ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇, L-1855 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo.
Banca Depositaria. Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, con sede legale in ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇, è la banca depositaria dei Fondi (la “Banca Depositaria”). La Banca Depositaria è responsabile (i) della custodia delle attività finanziarie dei Fondi, (ii) della ricezione delle richieste di sottoscrizione e rimborso e (iii) del calcolo del valore attivo netto delle Quote.
Banca Depositaria. 1. Tutte le risorse di Fon.Te. sono depositate presso un’unica “banca depositaria”, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente. 2. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto. 3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo. 4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria. 5. La convenzione con la Banca depositaria deve prevedere apposite clausole di recedibilità, di possibilità effettiva di controllo periodico dell’operato della banca, nonché ogni altra clausola ritenuta opportuna a tutela dell’interesse di Fon.Te.. 6. La Banca depositaria è responsabile nei confronti di Fon.Te. per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione.
Banca Depositaria. Le Parti prendono atto che la Banca Depositaria del Fondo sarà ricercata e selezionata a cura e spese della SGR.
Banca Depositaria. 1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata a BNP Paribas Securities Services, S.C.A. francese con sede legale a Parigi, che agisce attraverso la succursale di Milano, di seguito “banca depositaria”. 2. La Compagnia può revocare in ogni momento l’incarico alla banca depositaria la quale può, a sua vol- ta, rinunciare con preavviso non inferiore a sei mesi; in ogni caso, l’efficacia della revoca o della rinun- cia è sospesa fino a che: - la Compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge; - la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP; - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca. 3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l’operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria. 4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.