Banca Depositaria. Art. 29 - Conflitti di interesse
Banca Depositaria. 1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un’unica “banca depositaria”, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria.
Banca Depositaria. Raiffeisen Bank International AG, con sede legale in Xx Xxxxxxxxx 0, X-0000 Xxxxxx è la banca depositaria (la “Banca Depositaria”) responsabile della custodia delle attività finanziarie dei Fondi. La Banca Depositaria è, inoltre, incaricata della ricezione degli ordini di sottoscrizione, conversione e imborso delle Quote e della determinazione del valore attivo netto (NAV) delle stesse.
Banca Depositaria. 1. Le risorse del Fondo destinate ai comparti Finanziari sono depositate presso un’unica banca depositaria, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo nel rispetto della normativa applicabile ai fondi pensione preesistenti.
3. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria.
Banca Depositaria. La Banca Depositaria è BNP Paribas, succursale del Lussemburgo, 00, xxxxxx X.X. Xxxxxxx, L-1855 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo.
Banca Depositaria. BNP Paribas, succursale di Lussemburgo è stata designata quale depositario (il "Depositario") in virtù di una convenzione sottoscritta in data 1° settembre 2022 tra BNP Paribas, succursale di Lussemburgo e la Società. BNP Paribas, succursale di Lussemburgo è una succursale di BNP PARIBAS S.A. BNP PARIBAS S.A. è una banca autorizzata, costituita sotto forma di société anonyme iscritta presso il Registro del commercio e delle società di parigi con il numero 662 042 449, autorizzata dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) e soggetta al controllo dell’Autorité des Marchés Financiers (AMF), con sede al n° 00, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxx, che agisce tramite la propria succursale lussemburghese avente sede al n. 60 di xxxxxx X.X. Xxxxxxx, L-1855 Lussemburgo e sotto la supervisione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Il Depositario esercita tre tipi di funzioni: (i) attività di sorveglianza (come definito nell’articolo 34 (1) della legge del 17 dicembre 2010), (ii) monitoraggio dei flussi di cassa della Società (come definito nell’articolo 34 (2) della legge del 17 dicembre 2010) e (iii) custodia del patrimonio della Società (come definito nell’articolo 34 (3) della legge del 17 dicembre 2010). Nell’ambito dei propri obblighi di sorveglianza, il Depositario è tenuto a: ■ assicurarsi che la vendita, l’emissione, il rimborso, la conversione e l’annullamento delle azioni effettuati per conto della Società siano svolti in conformità alla legge del 17 dicembre 2010 e allo Statuto della Società; ■ assicurarsi che il valore delle azioni della Società sia calcolato conformemente alla legge del 17 dicembre 2010 e allo Statuto della Società; ■ eseguire le istruzioni della Società che agisce per conto della Società, salvo qualora siano in contrasto con la legge del 17 dicembre 2010 o lo Statuto della Società; ■ assicurarsi che nelle operazioni relative al patrimonio della Società, il corrispettivo sia rimesso alla stessa nei termini d’uso; ■ assicurarsi che i prodotti della Società ricevano una destinazione conforme alla legge del 17 dicembre 2010 e allo Statuto della Società. L’obiettivo principale del Depositario è tutelare gli interessi degli Azionisti della Società, che dovranno sempre prevalere sugli interessi commerciali. Potenziali conflitti di interessi potrebbero sorgere nel caso in cui la Società dovesse intrattenere relazioni commerciali con BNP Paribas, succursale di Lussemburgo, parallelamente alla propri...
Banca Depositaria. Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, con sede legale in Xxxxxxxxxxx 0x, 0000 Xxxx, è la banca depositaria dei Fondi (la “Banca Depositaria”). La Banca Depositaria è responsabile (i) della custodia delle attività finanziarie dei Fondi, (ii) della ricezione delle richieste di sottoscrizione e rimborso e (iii) del calcolo del valore attivo netto delle Quote.
Banca Depositaria. 1. Tutte le risorse di Fon.Te. sono depositate presso un’unica “banca depositaria”, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria.
5. La convenzione con la Banca depositaria deve prevedere apposite clausole di recedibilità, di possibilità effettiva di controllo periodico dell’operato della banca, nonché ogni altra clausola ritenuta opportuna a tutela dell’interesse di Fon.Te..
6. La Banca depositaria è responsabile nei confronti di Fon.Te. per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione.
Banca Depositaria. Le Parti prendono atto che la Banca Depositaria del Fondo sarà ricercata e selezionata a cura e spese della SGR.
Banca Depositaria. Nell’esercizio delle proprie funzioni previste dalla disciplina vigente, la Banca Depositaria, per la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Fondo, può avvalersi, sotto la sua esclusiva responsabilità e previo assenso della Società di Gestione, dei subdepositari individuati ai sensi della normativa vigente ed avvalersi di servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari resi da soggetti autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 58/98. La Banca Depositaria è nominata a tempo indeterminato. La Società di Gestione può revocare in ogni momento l’incarico conferito a SGSS e designare in sua sostituzione altra banca in possesso dei requisiti di legge. La Banca Depositaria, a sua volta, può recedere dall’incarico con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. L’efficacia della revoca o del recesso è sospesa fino a che: - un’altra banca depositaria in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente accetti l'incarico in sostituzione della precedente; - la conseguente modifica del Regolamento sia approvata dalla Società di Gestione e dalla Banca d’Italia; - i titoli inclusi nel Fondo, i diritti, ogni altra attività finanziaria e le disponibilità liquide del medesimo siano trasferiti ed accreditati, sulla base di ordini scritti impartiti dalla Società di Gestione, presso la nuova banca depositaria.