Common use of Esercizio dei diritti Clause in Contracts

Esercizio dei diritti. Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, il Cedente dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest’ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto nel rispetto delle disposizioni dei contratti da cui originano i Crediti Xxxxxx, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed alla tutela dei Crediti Ceduti, nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, e (c) instaurare arbitrati, procedimenti giudiziali o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario. Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all’operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento. Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell’interesse del mandatario ai sensi dell’articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo. Il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l’esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.

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Samples: Contratto Di Cessione in Garanzia Di Crediti Tra, Contratto Di Cessione in Garanzia Di Crediti Tra

Esercizio dei diritti. Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, il ciascun Cedente, con riferimento ai Crediti Ceduti dal medesimo Cedente ai sensi del presente Contratto, dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest’ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto nel rispetto delle disposizioni dei contratti da cui originano i Crediti XxxxxxCeduti, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed alla tutela dei Crediti Ceduti, nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, e (c) instaurare arbitrati, procedimenti giudiziali o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente ContrattoXxxxxxxxx, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario. Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all’operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento. Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell’interesse del mandatario ai sensi dell’articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo. Il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l’esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.

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Samples: Contratto Di Cessione in Garanzia Di Crediti Tra, Contratto Di Cessione in Garanzia Di Crediti Tra

Esercizio dei diritti. Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, il Cedente dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest’ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla opponibilità della Cessione di Crediti e/o alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, nel rispetto delle disposizioni dei contratti da cui originano i Crediti Xxxxxxdel Contratto di Finanziamento Beneficiario, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed e alla tutela dei Crediti CedutiCeduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti (ivi incluso l’ottenimento dell’annotazione/intavolazione di cui all’Articolo 2.3 e/o dei vincoli di polizza di cui all’Articolo 2.4), nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente ContrattoContratto di Cessione di Crediti, e (c) instaurare procedimenti giudiziali di qualunque natura (inclusi eventualmente procedure di mediazione e/o conciliazione e/o arbitrati, procedimenti giudiziali ove previsto dal Contratto di Finanziamento Beneficiario) o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente ContrattoContratto di Cessione di Crediti, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario. Il Cessionario conferisce al Cedente, che accetta, apposito mandato con rappresentanza per lo svolgimento delle attività di cui al presente Articolo 4.1. Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all’operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento. Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell’interesse del mandatario ai sensi dell’articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo. Il Fermo restando quanto previsto all’Articolo 4.3, il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l’esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.Articolo

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Samples: Contratto Di Finanziamento

Esercizio dei diritti. Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, il Cedente dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest’ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento da cui originano i Crediti XxxxxxCeduti, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed alla tutela dei Crediti CedutiCeduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente ContrattoContratto di Cessione di Crediti, e (c) instaurare arbitrati, procedimenti giudiziali o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente ContrattoContratto di Cessione di Crediti, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario. Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all’operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento. Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell’interesse del mandatario ai sensi dell’articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo. Il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l’esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.

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Samples: Contratto Di Finanziamento

Esercizio dei diritti. Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, il ciascun Cedente, con riferimento ai Crediti Ceduti dal medesimo Cedente ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest’ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento da cui originano i Crediti XxxxxxCeduti, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed alla tutela dei Crediti Ceduti, nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente ContrattoCeduti, e (c) instaurare arbitrati, procedimenti giudiziali o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente ContrattoCeduti, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario. Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all’operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento. Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell’interesse del mandatario ai sensi dell’articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo. Il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l’esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.

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Samples: Contratto Di Finanziamento

Esercizio dei diritti. Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, il Cedente dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest’ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto nel rispetto delle disposizioni dei contratti da cui originano i Crediti Xxxxxx, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed alla tutela dei Crediti Ceduti, nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, e (c) instaurare arbitrati, procedimenti giudiziali o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario. Il Cedente dovrà, altresì, in nome e per conto del Cessionario, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla richiesta di ammissione e concessione della Garanzia del Fondo di Garanzia; (b) esercitare le attività necessarie alla conservazione e al mantenimento dell’efficacia della Garanzia del Fondo di Garanzia; e (c) provvedere all’escussione della stessa e ottenere i relativi pagamenti, anche ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione e dalle disposizione operative del Fondo di Garanzia. Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all’operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento. Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell’interesse del mandatario ai sensi dell’articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo. La revoca del mandato sarà comunicata al Fondo di Garanzia da CDP Il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l’esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.

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Samples: Convenzione