Esercizio finanziario Clausole campione

Esercizio finanziario. 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
Esercizio finanziario. 1. L'esercizio finanziario del Comune ha durata annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno: dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di pagamento a valere sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei provvisori di entrata e di uscita, di variazione delle codifiche di bilancio e SIOPE+.
Esercizio finanziario. 1) l’esercizio finanziario dell’ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
Esercizio finanziario. L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono essere effettuate operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente; sono comunque fatte salve le operazioni di mera regolarizzazione delle partite provvisorie e quelle non comportanti effettivo movimento di denaro, effettuate con reversali o con mandati datati entro il 31 dicembre e trasmessi al Tesoriere, di norma, entro il 15 gennaio dell’esercizio successivo.
Esercizio finanziario. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale deve essere redatto secondo le disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legislazione vigente.
Esercizio finanziario. 1. L’esercizio finanziario dell'Azienda ha durata annuale, con inizio il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente. 2. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da effettuarsi nel minor tempo possibile, fatte salve situazioni determinate da cause esterne indipendenti dal Tesoriere o dall'Azienda; la regolarizzazione sarà comunque contabilizzata con riferimento all'anno precedente.
Esercizio finanziario. 1. L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Dopo il 31 dicembre di ciascun anno, non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’esercizio finanziario precedente, fatta salva l’ipotesi della mera registrazione di operazioni di regolarizzazione contabile. 3. Il Tesoriere si obbliga a rendere il servizio nel pieno rispetto delle norme di contabilità in vigore, impegnandosi ad adeguare l’organizzazione del servizio alle eventuali normative.
Esercizio finanziario. La gestione finanziaria della Camera di Commercio ha durata annuale, con inizio al 1 gennaio e termine al 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine potranno effettuarsi solo regolarizzazioni di operazioni di riscossione e di pagamento già avvenute di competenza dell’esercizio finanziario precedente. Il fondo cassa residuato a fine esercizio sarà evidenziato in apposita voce della situazione di cassa del nuovo esercizio e coinciderà con il saldo al 31 dicembre del conto corrente della Camera di Commercio. Alla fine di ogni esercizio finanziario e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio successivo, l’Istituto Cassiere invierà alla Camera di Commercio specifica segnalazione per la richiesta di annullamento di eventuali reversali e mandati inestinti emessi nell’esercizio in chiusura. La Camera di Commercio provvederà ad emettere il relativo flusso telematico di annullo.
Esercizio finanziario. 1. L'esercizio finanziario del Comune ha durata annuale con inizio il l° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. 2. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da effettuarsi non oltre il 15 gennaio del nuovo anno e che sarà comunque contabilizzata con riferimento all'anno precedente.
Esercizio finanziario. 1. L'esercizio finanziario ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno: dopo tale data non possono effettuarsi operazioni di cassa sul Bilancio dell'anno precedente. 2. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell’esercizio finanziario da effettuarsi entro il 10 gennaio dell’anno successivo.