Esercizio finanziario Clausole campione

Esercizio finanziario. 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
Esercizio finanziario. 1. L'esercizio finanziario dell'Azienda ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di pagamento a valere sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei provvisori di entrata e di uscita, di variazione delle codifiche di bilancio e SIOPE.
Esercizio finanziario. 1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Esercizio finanziario. 1. L’esercizio finanziario dell’ente ha durata annuale con inizio 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale data non possono effettuarsi operazioni di cassa sul Bilancio dell’anno precedente.
Esercizio finanziario. L’esercizio finanziario ha durata annuale, con inizio l’1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio precedente.
Esercizio finanziario. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale deve essere redatto secondo le disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legislazione vigente.
Esercizio finanziario. L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente, salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell’esercizio finanziario.
Esercizio finanziario. 1 L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, coincidente con l’anno solare. Dopo tale termine, non possono essere effettuate operazioni di cassa sul bilancio dell’esercizio precedente, salvo la regolarizzazione di partite ancora sospese alla data del 31 dicembre precedente.
Esercizio finanziario. L’esercizio finanziario della Regione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.
Esercizio finanziario. 1. L'esercizio finanziario della Provincia ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo il 31 dicembre di ciascun anno non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell’esercizio finanziario.