Esercizio finanziario. 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
Esercizio finanziario. 1. L'esercizio finanziario dell'Azienda ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di pagamento a valere sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei provvisori di entrata e di uscita, di variazione delle codifiche di bilancio e SIOPE.
Esercizio finanziario. 1. L’esercizio finanziario dell’ente ha durata annuale con inizio 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale data non possono effettuarsi operazioni di cassa sul Bilancio dell’anno precedente.
Esercizio finanziario. 1. L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuare operazioni di pagamento a valere sul bilancio dell’anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei provvisori di entrata e di uscita, di variazione delle codifiche di bilancio e SIOPE
Esercizio finanziario. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale deve essere redatto secondo le disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legislazione vigente.
Esercizio finanziario. L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono essere effettuate operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente; sono comunque fatte salve le operazioni di mera regolarizzazione delle partite provvisorie e quelle non comportanti effettivo movimento di denaro, effettuate con reversali o con mandati datati entro il 31 dicembre e trasmessi al Tesoriere, di norma, entro il 15 gennaio dell’esercizio successivo.
Esercizio finanziario. La gestione finanziaria della Camera di Commercio ha durata annuale, con inizio al 1 gennaio e termine al 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine potranno effettuarsi solo regolarizzazioni di operazioni di riscossione e di pagamento già avvenute di competenza dell’esercizio finanziario precedente. Il fondo cassa residuato a fine esercizio sarà evidenziato in apposita voce della situazione di cassa del nuovo esercizio e coinciderà con il saldo al 31 dicembre del conto corrente della Camera di Commercio. Alla fine di ogni esercizio finanziario e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio successivo, l’Istituto Cassiere invierà alla Camera di Commercio specifica segnalazione per la richiesta di annullamento di eventuali reversali e mandati inestinti emessi nell’esercizio in chiusura. La Camera di Commercio provvederà ad emettere il relativo flusso telematico di annullo.
Esercizio finanziario. 6.1. L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale data non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
6.2 E’ fatta salva la regolarizzazione delle operazioni avvenute negli ultimi giorni dell’esercizio da effettuarsi non oltre il 15 gennaio dell’anno successivo.
Esercizio finanziario. 1. L'esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio l’1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
2. Resta salva la regolarizzazione delle operazioni avvenute negli ultimi giorni dell'esercizio da effettuarsi non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo e comunque in tempi tali da permettere la resa del conto.
3. Le regolarizzazioni di cui al comma 2 saranno comunque contabilizzate con riferimento all'anno precedente.
Esercizio finanziario. 1. L'esercizio finanziario del Comune ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno: dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da effettuarsi non oltre il 20 gennaio del nuovo anno e che sarà comunque contabilizzata con riferimento all'anno precedente.
2. Il Comune si obbliga a trasmettere all'inizio di ciascun esercizio finanziario all'Istituto Tesoriere il bilancio di previsione e la tabella analitica dei residui attivi e passivi. Nel corso dell'esercizio il Comune s’impegna a trasmettere tempestivamente le deliberazioni esecutive che comportino variazioni al bilancio stesso.