Oneri finanziari Clausole campione

Oneri finanziari. Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.
Oneri finanziari. L’onere finanziario per la realizzazione del progetto è a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 “Politiche antidroga”– cap. 786 - per una somma omnicomprensiva pari ad € 120.000,00.
Oneri finanziari. Gli oneri finanziari per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo sono quantificabili in € 110.000,00, di cui € 100.000,00 a carico della Regione a titolo di contributo per le spese sostenute, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo, ed € 10.000,00 a carico di ASSET a titolo di cofinanziamento del 10 % sul contributo erogato, che saranno garantiti in termini di ore/uomo del personale. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute. Considerato che l’oggetto della Convenzione è strettamente connesso con l’attività istituzionale svolta da ASSET, il contributo non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari ma quale compartecipazione alle spese; di conseguenza il rimborso spese stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli art. n. 1 e n. 4 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni. Tale contributo sarà utilizzato integralmente per spese istituzionali legate allo svolgimento del presente progetto. La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo a favore di ASSET, con le modalità di seguito indicate. Il contributo previsto sarà erogato: - 50 % a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo e dell’invio della proposta di organizzazione lavorativa, in termini di numero di unità lavorative e di competenze professionali, da effettuarsi a cura di ASSET entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo; - 30 % a titolo di acconto, previa rendicontazione analitica di una spesa già sostenuta pari ad almeno l’80% dell'anticipazione e su presentazione di una relazione intermedia dettagliata relativa alle attività avviate. I costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: o personale esterno reclutato per lo svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo;
Oneri finanziari. Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico delle parti.
Oneri finanziari. 1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990, non impegna le Parti a flussi finanziari tra di esse.
Oneri finanziari. 1. Gli oneri finanziari per la realizzazione del progetto sono ripartiti tra l’Università e il Dipartimento.
Oneri finanziari. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti.
Oneri finanziari. Le Parti operano, ciascuna nell’ambito di propria competenza, per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2, destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni. Per la realizzazione del progetto in questione le Parti si impegnano a sostenere costi diretti per € 481.018,00 (quattrocentoottantunomiladiciotto/00) conseguenti al conferimento di assegni di ricerca, all’utilizzo di personale, nonché per l’acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività di ricerca previste. Le spese generali, ivi incluse quelle destinate al funzionamento e gestione della convenzione, non potranno superare il 10% del totale. Tutte le spese sono impegnate, liquidate e pagate dall’Università per conto di entrambi i firmatari del presente Accordo. In particolare l’Università partecipa alle spese attraverso una quota parte del 20,16% del totale, pari ad € 96.950,00 (novantaseimilanovecentocinquanta/00), conseguenti all’utilizzazione di risorse umane dedicate (personale di ricerca e personale amministrativo). L’Università, nell’attuazione di tutte le attività oggetto del presente Accordo, non utilizza mezzi finanziari e strutture riconducibili a qualsiasi titolo a soggetti privati. La restante parte, per la copertura dei costi connessi alla realizzazione del progetto, pari ad € 384.068,00 (trecentoottantaquattromilasessantotto/00), è conferita all’Università dal Dipartimento, a valere sui fondi appositamente trasferiti sul cap. 414 di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, CdR 6 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come precisato in premessa.
Oneri finanziari. La quota assegnata per la realizzazione delle azioni progettuali di cui al presente accordo fra la Regione Puglia e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia ammonta ad € 40.000,00 (quarantamila,00) secondo quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 831 del 6 giugno 2022 e n. 1235 del 05/09/2022. In particolare le parti concordano che le risorse disponibili dovranno essere utilizzate per le finalità e secondo le indicazioni contenute nel successivo art. 5. Si chiarisce che l’onere finanziario derivante dal presente articolo può afferire esclusivamente alle attività e alle spese ammissibili riconducibili all’attivazione di attività di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le competenze digitali di base e non si configura pertanto, quale erogazione di corrispettivo.
Oneri finanziari. Ciascuna delle Parti contribuirà finanziariamente al Progetto sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratore, comprese le spese di missione e dei materiali di consumo per svolgere l’attività di ricerca. Per lo svolgimento delle attività di Ricerca di interesse comune, di cui all’art. 1, PNGP riconoscerà a DISTAL, a titolo di contributo alle spese a carico di quest’ultimo, la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) esenti da IVA ai sensi dell' gli Artt. 1 e 4, comma 4 del DPR 633/72, in quanto destinati ad attività istituzionali. In considerazione dell'attività oggetto della Convenzione, la quale è strettamente connessa con l'attività istituzionale pubblica svolta da entrambe le Parti, tale contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo: di conseguenza i contributi suddetti sono da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli art. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni. La suddetta somma sarà versata dall'Ente, dietro presentazione di nota di debito da parte dell’Università, a mezzo girofondi in Banca d’Italia sul conto di contabilità speciale: XX00X0000000000000000000000 intestato all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna aperto presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato ai sensi di quanto previsto dalla Legge 720/84 “Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici” come richiamata dall’art. 35, commi 8-13, del D.L.24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 27/2012, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della nota di debito. Tutte le Parti, per quanto di competenza, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n.136 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.