Oneri finanziari. 1. Gli oneri finanziari per la realizzazione del progetto sono ripartiti tra l’Università e il Dipartimento.
2. L’Università, nel collaborare alla realizzazione delle attività progettuali, compartecipa, anche con risorse proprie, mettendo a disposizione quanto necessario per sopportare gli oneri connessi all’utilizzo di locali e strutture, strumentazione tecnica e dotazioni informatiche. Tali oneri, pur essendo necessari alla realizzazione delle attività previste dal Progetto, non dovranno in alcun modo confluire nelle spese analiticamente documentate con la rendicontazione finanziaria.
3. Gli oneri finanziari a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 “Politiche antidroga”– cap. 772 – sono pari a € 150.000,00.
a. un importo pari al 50% di € 150.000,00 (€ 75.000,00) verrà versato successivamente all’avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo di Collaborazione e del relativo decreto di impegno della spesa da parte degli Organi di controllo e comunque dopo la data di avvio attività di progetto. Questo importo è finalizzato a coprire le spese da sostenere nel primo periodo di attività;
b. un importo pari al 40% di € 150.000,00 (€ 60.000,00) verrà versato a seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e di spesa relativi al primo periodo di attività e della rendicontazione finanziaria relativa alle spese sostenute nel primo periodo di attività. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo di cui al punto a. del presente articolo;
c. un importo pari 10% di € 150.000,00 (€ 15.000,00) verrà versato a seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e di spesa finali e della rendicontazione finanziaria finale delle spese sostenute. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo pari ad € 150.000,00;
4. In considerazione del fatto che l’Università non viene ricompresa nelle tabelle A e B della legge 28/10/1984, n. 720, così come risultano aggiornate dal DPCM del 29/11/2011 (in GU 284 del 06/12/2011), la stesso non è obbligato alla tenuta di un conto di Tesoreria e in adempimento all’art. 3 c. 1 della legge n. 136 /2010 e s.m.i., recante “Tracciabilità dei flussi finanziari”, fornirà apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato. Pertanto gli importi di cui al comma 3 del presente articolo verranno versati mediante accreditamento della somma sul c/c presso UNICREDIT Agenzia Roma 60 – IBAN XX00X0000000000...
Oneri finanziari. Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.
Oneri finanziari. L’onere finanziario per la realizzazione del progetto è a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 “Politiche antidroga”– cap. 772 - per una somma omnicomprensiva pari ad € 170.920,00.
Oneri finanziari. La quota assegnata per la realizzazione delle azioni progettuali di cui al presente accordo fra la Regione Puglia e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia ammonta ad € 40.000,00 (quarantamila,00) secondo quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 831 del 6 giugno 2022 e n. 1235 del 05/09/2022. In particolare le parti concordano che le risorse disponibili dovranno essere utilizzate per le finalità e secondo le indicazioni contenute nel successivo art. 5. Si chiarisce che l’onere finanziario derivante dal presente articolo può afferire esclusivamente alle attività e alle spese ammissibili riconducibili all’attivazione di attività di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le competenze digitali di base e non si configura pertanto, quale erogazione di corrispettivo.
Oneri finanziari. Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico delle parti.
Oneri finanziari. 1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990, non impegna le Parti a flussi finanziari tra di esse.
2. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Accordo potranno prevedere l’eventuale contributo a parziale copertura dei costi sostenuti da una delle Parti per l’attuazione di una specifica attività di interesse condiviso.
Oneri finanziari. L’onere finanziario complessivo, quantificabile a titolo di rimborso dei costi e delle spese vive che le Parti sosterranno per la realizzazione delle attività istituzionali oggetto della cooperazione, così come specificamente indicate nell’Allegato A, è stimato in es. 55.000 (costo totale del personale delle parti, di cui € 40.000 dell’Università ed € 10.000 dell’Agenzia + spese vive 5.000). È previsto uno scostamento massimo eventualmente riconoscibile a consuntivo del 5% rispetto al valore complessivo stimato. Le Parti stabiliscono che il costo del personale del Dipartimento, in fase di rimborso spese, viene decurtato del costo sostenuto dall’Agenzia per le attività del proprio personale, per un importo stimato di es. € 10.000. Nell’Allegato B si riportano i costi del personale delle Parti, secondo le qualifiche e le professionalità coinvolte. Gli eventuali costi di trasferta del personale del Dipartimento vengono stimati in un massimo di € e verranno rimborsati dall’Agenzia a piè di lista, sulla base della documentazione prodotta. L’Agenzia si impegna, pertanto, ad erogare al Dipartimento, a titolo di rimborso dei costi e delle spese sostenute: - l’importo della spesa del personale del Dipartimento (di cui all’Allegato B del presente atto) decurtato delle spese sostenute dall’Agenzia a carico della Dipartimento stesso; - eventuali costi di trasferte e altre spese vive nel limite massimo di euro . Il Dipartimento si impegna: - a effettuare le attività oggetto della cooperazione attraverso l’utilizzo del proprio personale; - al pagamento diretto di eventuali altri costi strettamente strumentali al compimento delle attività, quali, a titolo esemplificativo, spese per materiali, attrezzature impiegate o ulteriori trasferte oltre il limite massimo stabilito. L’Agenzia si impegna ad erogare al Dipartimento il rimborso delle spese in corrispondenza degli stati di avanzamento delle attività previsto nell’Allegato A e il saldo finale eventualmente comprensivo dello scostamento massimo sopraindicato. Ogni stato di avanzamento attività di cui sopra dovrà contenere la seguente documentazione:
a) una dettagliata relazione tecnico-scientifica delle attività svolte;
b) la rendicontazione dei costi del personale tramite time sheet;
c) una dettagliata rendicontazione analitica attestante le altre spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento;
d) una nota di xxxxxx non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 DPR n. 633/1972; La documentazione sopra indicat...
Oneri finanziari. Dall’Accordo non deriva direttamente il riconoscimento di alcun corrispettivo; pertanto, qualunque onere finanziario rimarrà a carico della Parte che è chiamata a sostenerlo.
Oneri finanziari. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle parti.
Oneri finanziari. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti.