Estinzione anticipata totale del Mutuo Clausole campione

Estinzione anticipata totale del Mutuo. In caso di estinzione anticipata totale del Mutuo, qualora non risultino Sinistri aperti, l’efficacia della Copertura cessa a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di perfezionamento dell’estinzione. Poste Assicura restituirà automaticamente, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle spese amministrative sostenute per la gestione della pratica, pari a Euro 10,00. L’ammontare di Premio restituito all’Assicurato sarà determinato da Poste Assicura applicando la seguente formula: Rimborso del Premio non goduto = Premio imponibile all’emissione * [(N - K) / N] - H dove: N = durata totale del finanziamento K = durata trascorsa dalla Decorrenza di Polizza alla data effetto dell’operazione di Estinzione anticipata totale H = spese amministrative del contratto pari a Euro 10,00. L’importo sopra determinato sarà accreditato sul conto corrente dell’Assicurato qualora disponibile oppure tramite assegno non trasferibile intestato all’Assicurato. Considerando infatti un Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato, come risultante da perizia, pari ad Euro 250.000,00; l’applicazione della seguente formula determina l’importo rimborsato. Euro 5.890,50 * [(180 mesi - 84 mesi) / (180 mesi)] - Euro 10 = Euro 3.131,60. L’Assicurato in alternativa, ha la facoltà di chiedere, utilizzando il Modulo richiesta mantenimento Copertura, allegato al presente Fascicolo, da inoltrare secondo le modalità di seguito precisate, che le Coperture rimangano in vigore fino alla scadenza contrattuale. In tale specifico caso, il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Assicura senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La richiesta di mantenimento della Copertura dovrà essere inviata alla Società entro 10 giorni dalla data di estinzione anticipata totale del Mutuo. Le richieste inviate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).