Risoluzione anticipata del contratto Clausole campione

Risoluzione anticipata del contratto. In caso di vendita del veicolo che comporti cessione del contratto di assicurazione, il Contraente e il nuovo proprietario sono tenuti a darne immediata comunicazione all’Impresa, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dell’appendice di cessione. Il Contraente resta tenuto al pagamento delle eventuali rate di premio successive, fino al momento di detta comunicazione. Non verranno accettate richieste di variazione sui contratti ceduti, salvo i casi di reimmatricolazione e di ulteriore cessione. I contratti ceduti non possono in nessun caso essere sospesi. In caso di vendita (o consegna in conto vendita), di demolizione o di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo, il Contraente ha altresì diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta all’Impresa tramite Internet (xxx.xxxxxxxx.xx, inserendo i propri codici personali) o telefonicamente (800-20.20.20 o 040-67.68.666) e inviando i documenti necessari: - in caso di vendita (o consegna in conto vendita): atto di vendita (o attestazione di consegna in conto vendita), nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di demolizione del veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. Alla ricezione dei documenti l’Impresa metterà a disposizione dell’Assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi. In caso di furto del veicolo il contratto può essere risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’Autorità competente, e il Contraente deve comunicarlo all’Impresa fornendo copia di tale documento. L’Impresa, limitatamente alla garanzia RCA, restituisce il premio non usufruito, escluse imposte e contributo al S.S.N.
Risoluzione anticipata del contratto. 1. Fatta salva la risoluzione del contratto in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività nonché revoca dell’accreditamento, e ferma restando l’immediata interruzione delle prestazioni in caso di mancato mantenimento dei livelli erogativi programmati, il presente contratto si risolve di diritto in caso di grave ina- dempimento, notificato dall’Azienda secondo le modalità di cui all’articolo “Forma del- le comunicazioni”, qualora quest’ultima si renda responsabile: a) dell’inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documenta- zione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate; b) dell’inosservanza di disposizioni normative di settore o di clausole contrattuali per le quali è prevista la risoluzione del contratto; 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il presente contratto si risolve di di- ritto ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 1454 del Codice Civile a seguito di dif- fida ad adempiere: a) per mancato adempimento o impedimento a svolgere quanto previsto dall’articolo “Controlli e debito informativo” del presente contratto; b) circostanziato inadempimento che impedisca la regolare e corretta prosecu- zione del rapporto contrattuale. 3. Nel caso di risoluzione la Struttura ha diritto soltanto al pagamento delle presta- zioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo sciogli- mento del contratto. 4. La Struttura in ogni caso è tenuta a risarcire l’Azienda e la Regione di tutti i danni derivanti dall’inadempimento e conseguente risoluzione del presente contratto.
Risoluzione anticipata del contratto. 1. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute; 2. Il contratto si intende risolto, su comunicazione dell’azienda, qualora la struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento: ▪ mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi dell’art. 4 del presente contratto. ▪ inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate. ▪ impedimento ai controlli esercitati dall’azienda e previsti nel Piano Controlli regionale , ai sensi dell’art. 4 del presente contratto, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere. ▪ interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget. 3. L’inadempimento della struttura determina il diritto dell’azienda e della Regione al risarcimento dei danni.
Risoluzione anticipata del contratto. Fatta salva l’applicazione dell’art.108 del D.Lgs.50/2016, in caso di grave inadempienza da parte del broker delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara, l’Amministrazione Committente si riserva la facoltà di procedere, previa contestazione di addebito, alla risoluzione del contratto così come previsto dagli articoli 1453 e 1454 Codice Civile. L’Amministrazione Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile “Clausola risolutiva espressa” a tutto rischio e danno del broker affidatario del servizio nei seguenti casi: 1. mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010); 2. venire meno dell’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) di cui al D. Lgs. n. 209/2005 ovvero revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di brokeraggio; 3. cessione del contratto (escluse le trasformazioni societarie) o il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato, il concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx XX 16/03/1942 n. 267) a carico del broker o il suo fallimento; 4. perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrarre con la pubblica amministrazione; 5. mancata presentazione, stipula o rinnovo della polizza RC Professionale; 6. comprovata grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell’esecuzione della prestazione contrattuale; 7. applicazione a carico del Broker di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; 8. sospensione o interruzione del servizio da parte del Broker per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore. La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell’Amministrazione committente il diritto di affidare l’esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva, l’applicazione delle penalità previste e l’eventuale risarcimento dei danni conseguenti. Il broker è tenuto all’accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto, ai sensi di legge, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 90 giorni, qualora l’Ente intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modi...
Risoluzione anticipata del contratto. 1. La Provincia potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del Codice (accertamento di reati, decadenza attestazione di qualificazione, grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo). In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 2. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla Provincia in seguito alla risoluzione. 3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l’Appaltatore, entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Provincia, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.
Risoluzione anticipata del contratto. 1. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità. 2. Il contratto si intende risolto, su comunicazione dell’Azienda, qualora la Struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento: − mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi del comma 1, dell’art. “Controlli e debito informativo” del presente contratto, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere; − inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate; − impedimento ai controlli esercitati dall’Azienda, ai sensi dell’art. “Controlli e debito informativo” del presente contratto, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere; − mancato mantenimento dei livelli erogativi programmati con garanzia dell’articolazione sulle dodici mensilità; − in tutti i casi in cui la risoluzione è prevista da disposizioni normative di settore. 3. L’inadempimento della Struttura determina il diritto dell’Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.
Risoluzione anticipata del contratto. 1. Il presente Accordo si risolve di diritto in caso di revoca dell’autorizzazione e/o dell’accreditamento disposto con decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità. 2. Avendo particolare riguardo agli obiettivi prefissati di riduzione progressiva della mobilità extraregionale, l’Accordo s’intenderà altresì risolto in presenza di una valutazione negativa dell’efficacia della progettualità oggetto dello stesso effettuata con le modalità stabilite al comma 5 del precedente art. 13 3. L’Accordo si intende, altresì, risolto, su comunicazione dell’Azienda, qualora la Struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento: 4. L’inadempimento della Struttura determina il diritto dell’Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.
Risoluzione anticipata del contratto. Non è prevista la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto.
Risoluzione anticipata del contratto. Il contraente/assicurato può chiedere la risoluzione anticipata del contratto solo nei se- guenti casi: • estinzione anticipata del finanziamento; • vendita; • consegna in conto vendita; • demolizione; • cessazione della circolazione; • esportazione definitiva del veicolo. Il contraente/assicurato deve impegnarsi a non utilizzare più i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se ricevuti in formato cartaceo. Genertel procede alla risoluzione anticipata del contratto solo dopo aver ricevuto i seguenti documenti: • in caso di vendita o consegna in conto vendita: l’atto di vendita o l’attestazione di conse- gna in conto vendita; • in caso di demolizione del veicolo: la copia del certificato rilasciato da un centro di rac- colta autorizzato; • in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’atte- stazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che certifica la restituzione della carta di circolazione /documento unico di circolazione e proprietà del veicolo e della tar- ga di immatricolazione. Se il veicolo è stato acquistato con un contratto di leasing, il contratto si risolve automati- camente in caso di rimborso anticipato o di subentro nel contratto di leasing da parte di un altro utilizzatore. Se il veicolo è stato acquistato con un contratto di finanziamento, in caso di estinzione an- ticipata volontaria del finanziamento la copertura RCA rimane in essere fino alla scadenza del certificato di assicurazione al momento vigente. Il contraente/assicurato può chiedere, in alternativa, la risoluzione anticipata del contratto di assicurazione. Ricevuti i documenti Genertel mette a disposizione del contraente il premio non usufruito, esclusi imposte e contributo S.S.N. riferiti al periodo di 12 mesi.
Risoluzione anticipata del contratto. Il contraente/assicurato può chiedere la risoluzione anticipata del contratto solo nei se- guenti casi: • vendita; • consegna in conto vendita; • demolizione; • cessazione della circolazione; • esportazione definitiva del veicolo. Il contraente/assicurato deve impegnarsi a non utilizzare più i documenti assicurativi ri- cevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se ricevuti in formato cartaceo. Genertel procede alla risoluzione anticipata del contratto solo dopo aver ricevuto i seguenti documenti: • in caso di vendita o consegna in conto vendita: l’atto di vendita o l’attestazione di consegna in conto vendita; • in caso di demolizione del veicolo: la copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato; • in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. Ricevuti i documenti Genertel mette a disposizione del contraente il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi.