Eventuale scarsità di flottante Clausole campione

Eventuale scarsità di flottante. Nell’ipotesi in cui, ad esito dell’Offerta, ivi incluse la proroga del Periodo di Adesione e/o l’eventuale Riapertura dei Termini, l’Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere complessivamente – per effetto (a) delle adesioni all’Offerta e (b) di eventuali acquisti effettuati sul mercato dall’Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto al di fuori dell’Offerta, ai sensi della disciplina applicabile, durante il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato e/o riaperto a seguito della Riapertura dei Termini – una partecipazione complessiva non superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente, laddove si verifichi una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione dalle negoziazioni e/o il Delisting delle Azioni ai sensi dell’articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa. L’Offerente dichiara che, qualora si manifestasse tale scarsità di flottante, non intende porre in essere misure finalizzate, per tempistica e modalità, a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle Azioni, non sussistendo al riguardo alcun obbligo derivante dalla normativa applicabile. In caso di Xxxxxxxxx, i titolari di Xxxxxx che non abbiano aderito all’Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.