Riapertura dei Termini Clausole campione

Riapertura dei Termini. L'eventuale riapertura del Periodo di Adesione ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, lettera b, n. 2, del Regolamento Emittenti, per 5 (cinque) Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento e, pertanto, per le sedute del 18, 19, 20, 23 e 24 maggio 2022 (fatta salva l'eventuale proroga del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).
Riapertura dei Termini. L’eventuale riapertura del Periodo di Adesione per cinque Giorni di Borsa Aperta in presenza delle condizioni previste dal Regolamento Emittenti, come meglio specificato alla Sezione F, Paragrafo F.1.1, del Documento di Offerta.
Riapertura dei Termini. Ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione dovrà essere riaperto per 5 (cinque) Giorni di Borsa Aperta (e precisamente per le sedute dell’8, 9, 10, 11 e 12 agosto 2022), qualora l’Offerente, in occasione della pubblicazione del comunicato sui risultati provvisori delle Offerte, come confermato dal comunicato sui risultati definitivi delle Offerte di cui all’art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti (il “Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta”), comunichi di aver acquistato almeno la metà dei titoli oggetto dell’Offerta Obbligatoria, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, lettera b), numero 2, del Regolamento Emittenti (la “Riapertura dei Termini”). Tuttavia, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 3 del Regolamento Emittenti la Riapertura dei Termini non avrà luogo, tra l’altro: (i) nel caso in cui BPER, almeno 5 (cinque) Giorni di Borsa Aperta prima della fine del Periodo di Adesione, renda noto al mercato di aver acquistato almeno la metà delle Azioni Ordinarie Oggetto dell’Offerta Obbligatoria; (ii) nel caso in cui, al termine del Periodo di Adesione, l’Offerente venga a detenere la partecipazione di cui all’articolo 108, comma 1 ovvero quella di cui all’articolo 108, comma 2, del TUF. Si precisa che l’Offerta Volontaria non è soggetta alla riapertura dei termini del Periodo di Adesione di cui all’art. 40-bis del Regolamento Emittenti. Tuttavia, la Riapertura dei Termini viene applicata, in via volontaria, dall’Offerente anche all’Offerta Volontaria.
Riapertura dei Termini. L’Offerente si avvarrà in via volontaria della Riapertura dei Termini, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti. A norma dell’art. 40-bis, comma 3, lettera b) del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini non si applica qualora, al termine del Periodo di Adesione, l’Offe- rente venga a detenere una partecipazione pari a quella indicata all’art. 108, comma 2, del TUF e abbia dichiarato l’intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni. Entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione dovrà essere riaperto per cinque Giorni di Borsa Aperta qualora l’Offerente abbia comunica- to di rinunciare alla Condizione Livello Minimo di Adesione ovvero la stessa si sia verificata, salvo nel caso in cui ricorrano i presupposti per l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF. Anche in tal caso, l’Offerente riconoscerà a ciascun Aderente durante la Riapertura dei Termini il Corrispettivo (pari ad Euro 38,00) per ciascuna Azione YNAP portata in adesione all’Offerta, che sarà pagato il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini e, quindi, l’1 giugno 2018, salvo proroga. La Riapertura dei Termini non avrà luogo, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 3, lettere a) e b), del Regolamento Emittenti, qualora l’Offerente: • venga a detenere una partecipazione pari a quella indicata all’art. 108, comma 2, del TUF e si avveri di conseguenza la Condizione Livello Minimo di Adesione; • almeno 5 Giorni di Borsa Aperta prima della fine del Periodo di Adesione, renda noto al mercato di rinunciare alla Condizione Livello Minimo di Adesione, mediante apposito comunicato da pubblicarsi ai sensi dell’art. 40-bis, comma 3, lett. a), del Regolamento Emittenti. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1, del presente Documento di Offerta.
Riapertura dei Termini. L’eventuale riapertura dei termini del Periodo di Adesione ai sensi dell’art. 40- bis del Regolamento Emittenti per cinque Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, dunque nelle sedute del 23, 24, 25, 26 e 27 settembre 2013. L’aumento di capitale a pagamento deliberato dall’assemblea straordinaria dell’Offerente in data 4 giugno 2013 per complessivi massimi Euro 227.000.000,00 (di cui nominali Euro 5.000.000,00 e sovrapprezzo di Euro 222.000.000,00), mediante emissione di complessive massime n. 5.000.000 azioni dell’Offerente.
Riapertura dei Termini. L’eventuale riapertura del Periodo di Adesione dell’Offerta Obbligatoria Azioni per 5 Giorni di Borsa Aperta e, precisamente, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, per le sedute del 15, 16, 17, 18 e 21 giugno 2021, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento Emittenti, come meglio specificato alla Sezione F, Paragrafo F.1.1 del Documento di Offerta.
Riapertura dei Termini. L’eventuale riapertura dei termini del Periodo di Adesione nel caso in
Riapertura dei Termini. 1. Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari generali può con proprio atto disporre, su richiesta della Commissione Esaminatrice, la riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, la Commissione stessa accerti l'insufficienza del numero delle domande presentate ai fini di un soddisfacente esito del concorso. 2. Il provvedimento di riapertura dei termini va pubblicato con le stesse modalità del bando precedente. 3. Restano valide le domande presentate in precedenza. 4. Per i nuovi partecipanti il requisito dell'età massima rimane quello del bando d'origine, mentre i restanti requisiti devono essere posseduti prima della scadenza dei nuovi termini fissati dal provvedimento di riapertura.
Riapertura dei Termini. L’eventuale riapertura del Periodo di Adesione per 5
Riapertura dei Termini. L’Offerta non rientra nella fattispecie di cui all’art. 39-bis, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti e, pertanto, non è soggetta a riapertura dei termini ai sensi dell’art. 40-bis del Regolamento Emittenti.