DISCIPLINA APPLICABILE Clausole campione

DISCIPLINA APPLICABILE. Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dal presente Atto e dagli altri atti di gara, dal Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti. Il singolo rapporto contrattuale tra la ASL Contraente e il Fornitore sarà regolato dalle disposizioni sopra indicate e dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi allegati, l’ARIC e/o la ASL Contraente, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
DISCIPLINA APPLICABILE. Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.
DISCIPLINA APPLICABILE. Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del Codice Civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
DISCIPLINA APPLICABILE. I rapporti tra l’Azienda e il fornitore sono regolati, in via graduata: a) dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti; b) dalle disposizioni degli Atti di gara (Bando di Gara - Capitolato Tecnico - Disciplinare di Gara); c) da quanto previsto nell’Offerta presentata dal fornitore in sede di gara; d) dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate. In caso di discordanza o contrasto nell’interpretazione del presente Contratto, gli atti ed i documenti prodotti dalla ASL in sede di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative da quest’ultimo formulate ed espressamente accettate dalla ASL. Le Parti, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’ASL n. 1 rispetto al corrispettivo offerto in sede di gara.
DISCIPLINA APPLICABILE. 2.1 Il presente contratto disciplina un rapporto di collaborazione professionale soggetto alle disposizioni vigenti in materia escludendo, in ogni caso, che si possa configurare come rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione.
DISCIPLINA APPLICABILE. Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione l’Emittente si obbliga all’osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che dichiara di conoscere e accettare, nonché all’osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni. La presente Domanda di Ammissione e i rapporti giuridici che ne derivano si intendono pertanto disciplinati, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dal Regolamento, dalle Istruzioni e dalle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUiCK che l’Emittente stesso dichiara di ben conoscere ed accettare, avendone preso visione sul sito internet di Borsa Italiana. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., l’Emittente accetta espressamente: • le seguenti disposizioni del Regolamento: artt. nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l’ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.1 (Requisiti degli emittenti azioni), 2.2.2 (Requisiti delle azioni), 2.2.3 (Ulteriori requisiti per ottenere la qualifica di Star), 2.2.4 (Certificati rappresentativi di azioni), 2.2.44 (Condizioni particolari di diffusione), 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l’attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star), 2.3.6 (Rapporti tra emittente e specialista Star), 2.3.7 (Pubblicità) 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione),
DISCIPLINA APPLICABILE. Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione lo Sponsor si obbliga all’osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell’attività di Sponsor, che dichiara di conoscere e accettare, nonché all’osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni. Lo Sponsor si impegna altresì a inoltrare mediante QUiCK, il servizio telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana, accessibile dal sito internet del servizio stesso, le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati previsti dal Regolamento, che formano parte integrante della presente Domanda di Ammissione, in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUiCK. Lo Sponsor si impegna pertanto a riconoscere come propri le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati come sopra trasmessi mediante utilizzo dei codici di accesso (userID e password) assegnati da Borsa Italiana S.p.A., manlevando Borsa Italiana da ogni responsabilità in caso di comunicazione effettuata da soggetti non autorizzati. Ai fini dell’utilizzo del Servizio QUiCK, lo Sponsor richiede a Borsa Italiana S.p.A. l’abilitazione dei seguenti soggetti, mediante l’invio dei codici di accesso: Nome e Cognome ………………………………………………………….………… Telefono (cellulare) …………………....... Telefono (ufficio) ................................ Fax …………………..…….………... E-mail …….................................................... Carica ricoperta nella Società ………………………...………………………............ Nome e Cognome ……………………………………………………………………….. Telefono (cellulare) ……………........... Telefono (ufficio) ........................................ Fax ………………………...……….... E-mail …….................................................... Carica ricoperta nella Società …………………………...………………………......... Nome e Cognome …………………………………………………………………….... Telefono (cellulare) …………………....... Telefono (ufficio) ................................... Fax …………………..…….………... E-mail …….................................................... Carica ricoperta nella Società …………………………...………………………......... Le comunicazioni dello Sponsor sono valide ed efficaci solo se validamente approvate da n. ❑ uno ❑ due dei suddetti utenti autorizzativi dello Sponsor. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., lo Sponsor accetta espressamente: • le seguenti disposizioni del Regolamento: articoli nn. 2.3.1 (Nomina dello sponsor),
DISCIPLINA APPLICABILE. Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione, l’operatore specialista si obbliga all’osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell’attività dell’operatore specialista, che dichiara di conoscere ed accettare, nonché all’osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi. L’operatore specialista sul mercato MTA approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star), 2.3.14 (Obblighi degli specialisti Star), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni) 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all’Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento. La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società”), con sede sociale a ........., Via ..........................., C.F. e P.IVA. .................................., in persona di ………… (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri), - che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all’esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti; - che l’organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall’assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, “Regolamento”); - che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso; - che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell’attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni; - che la Società dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell’Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. [- che, la Società in data ....... con atto ........ ha nominato quale Sponsor...
DISCIPLINA APPLICABILE. 1. Il presente Contratto è regolato: a) da quanto ivi previsto nonché dagli atti e dai documenti richiamati nel medesimo Contratto; b) dal contenuto dell’Accordo Quadro e relativi Allegati; c) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 163/2006 e s.m.i.; d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207; e) dalle norme previste in materia di Contabilità pubblica; f) dalle disposizioni del D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; g) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; h) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; i) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81. 2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura di appalto specifico prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate dall’Amministrazione. 3. L’Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto. 4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l’Amministrazione da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione. 5. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
DISCIPLINA APPLICABILE. Il Contratto, ivi compresi gli Allegati, è regolato dalla legge italiana. Il rapporto tra le Parti è regolato (i) da quanto previsto nel Contratto al quale si applicheranno tutte le norme, le condizioni e le prescrizioni stabilite nello stesso e nei relativi Allegati nonché (ii) dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dai documenti, atti e normative ivi richiamate. In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali e quanto previsto nel Contratto, prevarranno le disposizioni contenute in quest’ultimo. Le modifiche e/o le integrazioni al Contratto avranno effetto solo se espressamente concordate per iscritto tra le Parti. Per tutto ciò che non sia stato espressamente previsto nel Contratto, si rinvia alla disciplina dettata dal Codice degli Appalti, dal codice civile, dalle altre norme vigenti in materia.