Eventuali lavori in economia. 1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (E), è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue: a) per quanto riguarda i materiali di cui all’articolo 2, comma 1, rigo (MA), applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente; b) per quanto riguarda il costo del lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, rigo (CL) e i trasporti e i noli di cui al rigo (NT), secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, al netto delle percentuali per spese generali e utili (se comprese nei prezzi vigenti), senza applicazione di alcun ribasso; non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra i costi vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto; in tal caso resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia; c) per quanto riguarda le spese generali e gli utili, di cui all’articolo 2, comma 1, rispettivamente rigo (SG) e rigo (UT) applicando agli stessi il ribasso contrattuale. 2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso. 3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità: a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti; b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi. c) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).
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Samples: Construction Contract
Eventuali lavori in economia. 1. La contabilizzazione dei di eventuali lavori in economia previsti dal contratto, di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (E), è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
: a) per quanto riguarda i materiali di cui all’articolo 2, comma 1, rigo (MA)materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
prezzo unitario offerto dall'appaltatore; b) per quanto riguarda il costo del lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, rigo (CL) e i trasporti e i noli di cui al rigo (NT)noli, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, al netto delle percentuali per spese generali e utili (se comprese nei prezzi vigenti), senza applicazione di alcun ribasso; non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra i costi vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto; in tal caso resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia;
; c) per quanto riguarda le spese generali e gli utili, di cui all’articolo 2, comma 1, rispettivamente rigo (SG) e rigo (UT) applicando agli stessi il ribasso contrattuale.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
. 3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
: a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;
; b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi.
c) nella misura di cui all’articolo 2, comma 53, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere alla lettera a) e b).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Eventuali lavori in economia. 1. La contabilizzazione dei degli eventuali lavori in economia previsti dal contratto, introdotti in sede di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (E), variante in corso di contratto è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 14, comma 3, del Regolamento generaled.m. n. 49 del 2018, come segue:
a) per quanto riguarda i materiali di cui all’articolo 2, comma 1, rigo (MA)tutto quanto diverso dal costo del lavoro, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmenteai sensi dell’articolo 41;
b) per quanto riguarda il costo del lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, rigo (CL) e i trasporti e i noli di cui al rigo (NT)lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, al netto incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti), senza applicazione di alcun ribasso; non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra i costi vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto; in tal caso resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia;
c) per quanto riguarda le spese generali e gli utili, di cui all’articolo 2, comma 1, rispettivamente rigo (SG) e rigo (UT) ed applicando agli stessi il ribasso contrattualecontrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti, qualora in sede di aggiudicazione sia stato effettuato il subprocedimento di verifica sia stato effettuato;
b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi., applicando agli stessi il ribasso contrattuale;
c) nella misura di cui all’articolo 2, comma 53, lettere c) e d), in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b), applicando agli stessi il ribasso contrattuale.
3. Non costituiscono variante contrattuale i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra il costo del lavoro vigente al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e il costo del lavoro eventualmente previsto; in tal caso resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei lavori in economia.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Eventuali lavori in economia. 1. La contabilizzazione dei degli eventuali lavori in economia previsti dal contratto, introdotti in sede di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (E), variante in corso di contratto è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 14, comma 3, del Regolamento generaled.m. n. 49 del 2018, come segue:
a) per quanto riguarda i materiali di cui all’articolo 2, comma 1, rigo (MA)tutto tanto diverso dal costo del lavoro, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmenteai sensi dell’articolo 41;
b) per quanto riguarda il costo del lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, rigo (CL) e i trasporti e i noli di cui al rigo (NT)lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, al netto incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti), senza applicazione di alcun ribasso; non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra i costi vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto; in tal caso resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia;
c) per quanto riguarda le spese generali e gli utili, di cui all’articolo 2, comma 1, rispettivamente rigo (SG) e rigo (UT) ed applicando agli stessi il ribasso contrattualecontrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti, qualora in sede di aggiudicazione sia stato effettuato il subprocedimento di verifica sia stato effettuato;
b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi., applicando agli stessi il ribasso contrattuale;
c) nella misura di cui all’articolo 2, comma 53, lettere c) e d), in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b), applicando agli stessi il ribasso contrattuale.
3. Non costituiscono variante contrattuale i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra il costo del lavoro vigente al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e il costo del lavoro eventualmente previsto; in tal caso resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei lavori in economia.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Eventuali lavori in economia. 1. La contabilizzazione dei degli eventuali lavori in economia previsti dal contratto, introdotti in sede di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (E), variante è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento generaleD.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
a) per quanto quanti riguarda i materiali di cui all’articolo 2, comma 1, rigo (MA), applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, rigo (CL) e i trasporti e i noli di cui al rigo (NT)personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, al netto incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti), senza applicazione di alcun ribasso; non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra i costi vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto; in tal caso resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia;
c) per quanto riguarda le spese generali e gli utili, di cui all’articolo 2, comma 1, rispettivamente rigo (SG) e rigo (UT) ed applicando agli stessi il ribasso contrattualecontrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalitànelle misure previste nelle analisi dei prezzi integranti il progetto redatto dall’appaltatore o, secondo il relativo ordine in assenza di priorità:queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207 del 2010.
a) nella misura dichiarata dall’appaltatore 4. In nessun caso i lavori in economia indicati nei commi precedenti potranno incidere sul valore complessivo dell’offerta economica presentata in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell’articolo 97gara dal soggetto aggiudicatario in quanto come più volte ribadito nella documentazione di gara , commi la procedura è da 4 a 7, del Codice dei contratti;
b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, intendersi “chiavi in presenza di tali analisimano".
c) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).
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