FACOLTA' DI RECESSO. Ai sensi dell’art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.
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FACOLTA' DI RECESSO. Ai sensi dell’art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente promotore finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni quote presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di successive sottoscrizioni successive di comparti dei fondi indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in ItaliaItalia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto fondo oggetto di della sottoscrizione.
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FACOLTA' DI RECESSO. Ai sensi dell’art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.
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FACOLTA' DI RECESSO. Ai sensi dell’art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID/KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.
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FACOLTA' DI RECESSO. Ai sensi dell’artdell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente promotore finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di successive sottoscrizioni successive di dei comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in ItaliaItalia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa l'informativa relativa al comparto oggetto di della sottoscrizione.
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FACOLTA' DI RECESSO. Ai sensi dell’art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.
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