Fallimento Clausole campione

Fallimento. L’appalto si intenderà revocato e, quindi, il contratto risolto, nel caso di fallimento dell’impresa o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio.
Fallimento. In caso affermativo: - il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ? [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore economico? In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti[………..…] [………..…]
Fallimento. L'operatore economico si trova in stato di fallimento? Risposta fornita? ❍ Sì ❍ No - - Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE? ❍ Sì ❍ No - - -
Fallimento. 1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti. 2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.
Fallimento. Nel caso di fallimento del conduttore che esercita l’attività nei locali dell’immobile locato, il contratto si intende ipso iure automaticamente risolto e quindi l’unità immobiliare dovrà essere immediatamente riconsegnata.
Fallimento. L’appalto si intenderà revocato e, quindi, il contratto risolto, nel caso di fallimento dell’impresa o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio. È facoltà dell’Istituto, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per inadempimento dell’originario aggiudicatario, interpellare il secondo classificato in gara al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei servizi oggetto del presente appalto, alle condizioni economiche già proposte in sede d’offerta dal primo classificato. In caso di fallimento del secondo classificato l’amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato, per stipulare il nuovo contratto alle condizioni economiche dal secondo classificato.
Fallimento. Il contratto si intende revocato nel caso di fallimento della Ditta aggiudicataria.
Fallimento insolvenza o fallimento dell’ASSICURATO.
Fallimento. In caso di fallimento del Cliente, il Contratto è risolto immediatamente, e di diritto, alla data del deposito dell’istanza di fallimento. In tal caso, Nuovenergie provvede a fare richiesta di chiusura del contatore al Distributore locale per cui, qualora gli organi fallimentari intendessero ottenere il proseguimento della fornitura di GN e/o EE, dovrà essere sottoscritto un nuovo Contratto secondo quanto stabilito dallʼart.
Fallimento. La fornitura si intende revocata e quindi il contratto risolto in caso di fallimento dell'aggiudicatario. Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione appaltante avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti purché queste abbiano i prescritti requisiti di idoneità.