Common use of Fallimento Clause in Contracts

Fallimento. L’appalto si intenderà revocato e, quindi, il contratto risolto, nel caso di fallimento dell’impresa o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio. È facoltà dell’Istituto, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per inadempimento dell’originario aggiudicatario, interpellare il secondo classificato in gara al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei servizi oggetto del presente appalto, alle condizioni economiche già proposte in sede d’offerta dal primo classificato. In caso di fallimento del secondo classificato l’amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato, per stipulare il nuovo contratto alle condizioni economiche dal secondo classificato.

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