Common use of Festività nazionali ed infrasettimanali Clause in Contracts

Festività nazionali ed infrasettimanali. Per le festività nazionali ed infrasettimanali e per il relativo trattamento economico, si fa riferimento a quanto determinato dalle disposizioni di legge. Le festività nazionali ed infrasettimanali sono le seguenti: - Capodanno, Epifania, Lunedì dopo Pasqua, Assunzione di M.V., Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, X. Xxxxxxx e il Patrono della città (che sarà sostituito con altra ricorrenza qualora coincida con una festività sopra elencata), 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno. Il lavoro eseguito in tali giorni sarà retribuito in relazione all’effettiva prestazione con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo di cui all’art. 21. Per le festività che hanno cessato di essere tali in base alla legge 5 marzo 1977, n. 54, viene stabilito quanto segue: 1) la ex festività del 4 novembre da diritto al lavoratore al trattamento economico previsto per le festività cadenti di domenica; 2) le ulteriori 4 festività (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) saranno usufruite come permessi individuali retribuiti in gruppi di 8 ore o frazioni di esse, pari a complessive 32 ore, il cui utilizzo sarà concordato con il datore di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività nazionali ed infrasettimanali. Per le festività nazionali ed infrasettimanali e per il relativo trattamento economico, si fa riferimento a quanto determinato dalle disposizioni di legge. Le festività nazionali ed infrasettimanali infrasettimanali, annualmente in numero di 11, sono le seguenti: - Capodanno, Epifania, Lunedì dopo Pasqua, Assunzione di M.V., Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, X. Xxxxxxx S. Stefano e il Patrono della città (che sarà sostituito con altra ricorrenza qualora coincida con una festività sopra elencata), 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno. Il lavoro eseguito in tali giorni sarà retribuito in relazione all’effettiva prestazione con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo di cui all’art. 2135. Per le festività che hanno cessato di essere tali in base alla legge 5 marzo 1977, n. 54, viene stabilito quanto segue: 1) . la ex festività del 4 novembre da da' diritto al lavoratore al trattamento economico previsto per le festività cadenti di domenica; 2) . le ulteriori 4 festività (X. XxxxxxxxS.Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e XxxxxPaolo) saranno usufruite come permessi individuali retribuiti in gruppi giornate di 8 ore o frazioni di esseriposo compensativo, pari a complessive 32 ore, il cui utilizzo sarà concordato con il datore di lavoro.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro

Festività nazionali ed infrasettimanali. Per le festività nazionali ed infrasettimanali e per il relativo trattamento economico, si fa riferimento a quanto determinato dalle disposizioni di legge. Le festività nazionali ed infrasettimanali infrasettimanali, annualmente in numero di 11, sono le seguenti: - Capodanno, Epifania, Lunedì dopo Pasqua, Assunzione di M.V., Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, X. Xxxxxxx e il Patrono della città (che sarà sostituito con altra ricorrenza qualora coincida con una festività sopra elencata), 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno. Il lavoro eseguito in tali giorni sarà retribuito in relazione all’effettiva all'effettiva prestazione con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo di cui all’artall'art. 2135. Per le festività che hanno cessato di essere tali in base alla legge 5 marzo 1977, n. 54, viene stabilito quanto segue: 1) la ex festività del 4 novembre da diritto al lavoratore al trattamento economico previsto per le festività cadenti di domenica; 2) le ulteriori 4 festività (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) saranno usufruite come permessi individuali retribuiti in gruppi giornate di 8 ore o frazioni di esseriposo compensativo, pari a complessive 32 ore, il cui utilizzo sarà concordato con il datore di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività nazionali ed infrasettimanali. Per le festività nazionali ed infrasettimanali e per il relativo trattamento economico, si fa riferimento a quanto determinato dalle disposizioni di legge. Le festività nazionali ed infrasettimanali infrasettimanali, annualmente in numero di 11, sono le seguenti: - Capodanno, Epifania, Lunedì dopo Pasqua, Assunzione di M.V., Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, X. Xxxxxxx e il Patrono della città (che sarà sostituito con altra ricorrenza qualora coincida con una festività sopra elencata), 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno. Il lavoro eseguito in tali giorni sarà retribuito in relazione all’effettiva prestazione con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo di cui all’art. 2135. Per le festività che hanno cessato di essere tali in base alla legge 5 marzo 1977, n. 54, viene stabilito quanto segue: 1) la ex festività del 4 novembre da diritto al lavoratore al trattamento economico previsto per le festività cadenti di domenica; 2) le ulteriori 4 festività (X. XxxxxxxxX.Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) saranno usufruite come permessi individuali retribuiti in gruppi giornate di 8 ore o frazioni di esseriposo compensativo, pari a complessive 32 ore, il cui utilizzo sarà concordato con il datore di lavoro.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro

Festività nazionali ed infrasettimanali. Per le festività nazionali ed infrasettimanali e per il relativo trattamento economico, si fa riferimento a quanto determinato dalle disposizioni di legge. Le festività nazionali ed infrasettimanali infrasettimanali, annualmente in numero di 11, sono le seguenti: - Capodanno, Epifania, Lunedì dopo Pasqua, Assunzione di M.V., Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, X. Xxxxxxx e il Patrono della città (che sarà sostituito con altra ricorrenza qualora coincida con una festività sopra elencata), 25 aprile, 1° maggio e 2 giugnomaggio. Il lavoro eseguito in tali giorni sarà retribuito in relazione all’effettiva prestazione con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo di cui all’art. 2135. Per le festività che hanno cessato di essere tali in base alla legge 5 marzo 1977, n. 54, viene stabilito quanto segue: 1) la le ex festività del 2 giugno e 4 novembre da danno diritto al lavoratore al trattamento economico previsto per le festività cadenti di domenica; 2) le ulteriori 4 festività (X. XxxxxxxxX.Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) saranno usufruite come permessi individuali retribuiti in gruppi giornate di 8 ore o frazioni di esse, pari a complessive 32 ore, riposo compensativo il cui utilizzo sarà concordato con il datore di lavoro.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro