Financial information Clausole campione

Financial information. Sensitive data transferred (if applicable) and applied restrictions or safeguards that fully take into consideration the nature of the data and the risks involved, such as for instance strict purpose limitation, access restrictions (including access only for staff having followed specialised training), keeping a record of access to the data, restrictions for onward transfers or additional security measures: The personal data transferred concern the following special categories of data: Any health, genetic and other sensitive data of Study Subjects as required by the Protocol, including the following: 1. Racial or ethnic origin, in accordance with the Agreement, the Protocol and informed consent form and in compliance with local applicable laws 2. Data related to health, such as without limitation: - Prior therapy, concomitant medication, sub-sequent therapy - Current medical conditions - Relevant medical history - Results of physical examination - Testing results, images and tissue samples/slides (e.g. laboratory testing / radiology testing / assessment of samples or slides derived from bone marrow biopsy) 3. Genetic data derived from Biological Samples The frequency of the transfer (e.g. whether the data is transferred on a one-off or continuous basis): On a continuous basis, as required for the performance of the Study and as set forth in the Agreement, Protocol and informed consent form and any written instructions issued by data importer. Nature of the processing: The processing involves for example collection, recording, organisation, filing, storage, adaptation or alteration, retrieval, disclosure by transmission, disclosure or any other form of provision, comparison or combination, restriction, erasure or destruction.
Financial information. 1. Declaration by the legal representative of the issuer or other duly authorised person attesting that the solo or consolidated annual accounts for the last three years have been approved by the competent bodies and that they have been published and filed they conform with the original. The interval between the closing date of the latest published annual accounts and the admission to listing decision may not be more than fifteen months. 2. Where it is not included in the document specified in points 1.03, a copy of the report of the statutory auditor or the statutory auditing company on the annual accounts on a solo or a consolidated basis, for the last of the three annual periods and, where they exist, for the two preceding years. 3. Where the closing date of the last of the annual accounts is more than 9 months before the date of the admission to listing decision, where not included in the document specified in point 1.03, an interim balance sheet and income statement of the issuer on a solo or a consolidated basis — drawn up on the basis of the formats in force for listed companies, fully audited and accompanied by explanatory notes — with reference to at least the 6 months subsequent to the closing date of the last annual accounts and compared with the corresponding period of the previous financial year. The interim balance sheet and income statement on a solo and a consolidated basis must (i) contain all the attachments prescribed by law and (ii) be accompanied by an explicit declaration by the legal representative of the issuer or other duly authorised person attesting that they have been approved by the competent bodies and that they conform with the original. With regard to the audits referred to in this point, Borsa Italiana may, in exceptional circumstances, accept partial statutory audits, whose scope must be agreed in advance with Borsa Italiana, provided all the information needed to evaluate the issuer and the instruments for which application for listing has been made is available. 4. Taking account of the planned date for the start of trading, Borsa Italiana may request a fully audited balance sheet and income statement for a period ending on a different date, which shall be more recent than those specified in points 3.03 and 3.04. With regard to the statutory audits referred to in this point, Borsa Italiana may, in exceptional circumstances, accept partial statutory audits, whose scope must be agreed in advance with Borsa Italiana, provid...
Financial information. 1. A copy of the latest annual report, or in the absence thereof, statements of the profits and losses and assets and liabilities for a period of less than one year, authenticated by the management company’s legal representative or other duly authorised person, audited by a statutory auditor or statutory auditing company. Where the interval between the closing date of the financial year and the admission to listing decision is more than seven months, a copy of the half-yearly report must be attached together with the opinion of the statutory auditor or the statutory auditing company. The interval between the closing date of the latest annual report on operations and the admission to listing decision may not be more than fourteen months. 2. In the case referred to in Article 2.2.34, paragraph 2, of the Rules has been granted, a copy of pro forma statements of the fund’s profits and losses and assets and liabilities. The report on the pro forma data prepared by a of statutory auditor or a statutory auditing company containing a statement prepared in accordance with the best applicable international standards the results of the checking activity on the reasonableness of the basic assumptions made in preparing the pro forma report, on the correct application of the methods used and on the appropriateness of the accounting policies adopted for the preparation of the document.

Related to Financial information

  • OTHER INFORMATION 1. Listing and Admission to trading

  • Informazioni complementari Si applicano al presente appalto:

  • ULTERIORI INFORMAZIONI Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 85 del d.lgs, 50/2016, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016 si accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) che deve essere compilato in ogni sua parte e che deve essere inserito all’interno della busta amministrativa (busta A). Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione. Il DGUE e finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessita di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purchè le informazioni siano ancora valide e pertinenti. Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sara in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacita di uno o piu altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Se piu operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V del predetto documento. Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da soggetto dotato di poteri di firma (di tali poteri deve essere fornita idonea documentazione) ed inserito nella busta A (busta amministrativa).

  • Informazione 1. L’informazione si propone di xxxxxx sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti. 2. Ciascun Ente fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all’articolo 41 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 3. Gli enti sono tenuti a fornire un’informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti materie: a) articolazione dell’orario di lavoro e di servizio; b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti e delle dotazioni organiche; c) verifica periodica della produttività delle strutture; d) stato dell’occupazione anche a tempo determinato e parziale; e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale; f) criteri generali riguardanti l’organizzazione del lavoro e le sue modifiche; g) modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro; h) adozione di forme di lavoro flessibili, di cui all’art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001; i) bilancio preventivo e consuntivo. j) modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nei rispetto dei tempi e delle procedure dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001; k) modalità e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente successiva. 4. Nelle seguenti materie l’informazione è successiva e ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati: a) attuazione dei programmi di formazione del personale; b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; c) andamento generale della mobilità del personale; d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni; e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi, e per la qualità della prestazione individuale; f) andamento a consuntivo del ricorso al lavoro interinale; g) attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale; h) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva. 5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall’amministrazione consenta la raccolta e l’utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni provvedono a una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore. 6. Non è oggetto di riservatezza l’informazione alle organizzazioni sindacali sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.

  • FASCICOLO INFORMATIVO L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: - Scheda Sintetica; - Nota Informativa; - Condizioni di Assicurazione; - Glossario; - Modulo di Proposta.

  • Diritti di informazione Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3) Informazioni complementari:

  • Informazioni generali a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046. b) Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx). c) Recapito telefonico: 051.5077111 - telefax: 051.7096584 - siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx - indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx. d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.

  • RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI L’Impresa è tenuta, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all’osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l’attività didattica ed amministrativa della PROVINCIA DI SALERNO. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.