fiscale. I premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona, alla data di redazione del presente documento, sono soggetti all’imposta del 2,5% del relativo premio imponibile. I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall’imposta dovuta dall’Aderente. Le somme eventualmente restituite all’Aderente in conseguenza di quanto previsto al successivo paragrafo 12, potrebbero essere oggetto di tassazione separata ex art.17, comma 1, lettera n bis) del DPR 22.12.1986, n.917. (e successive modifiche e integrazioni): l’onere di verifica e i relativi adempimenti restano in capo al solo Aderente.
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fiscale. I premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona, alla data di redazione del presente documento, sono soggetti all’imposta del 2,5% del relativo premio imponibile. I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall’imposta dovuta dall’Aderente. Le somme eventualmente restituite all’Aderente in conseguenza di quanto previsto al successivo paragrafo 12punto 13, potrebbero essere oggetto di tassazione separata ex art.17, comma 1, lettera n bis) del DPR 22.12.1986, n.917. (e successive modifiche e integrazioni): l’onere di verifica e i relativi adempimenti restano in capo al solo Aderente.
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