Flessibilità della prestazione. Le parti confermano l'impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente il rapporto tra la prestazione contrattualmente dovuta e quella effettivamente resa, identificando nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile delle prestazioni. Al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità aziendali, con un maggior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato e sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell'orario normale di lavoro (1). I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni di orario nei dodici mesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Questi non potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiori a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore settimanali. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, tutte le aziende potranno utilizzare la flessibilità anche con un orario di lavoro settimanale da un minimo di 32 ore settimanali ad un massimo di 48 ore settimanali. Nel caso sopra indicato, qualora l'orario settimanale sia inferiore a 35 ore o superiore a 45 ore, sarà possibile effettuare un massimo di 72 ore all'anno oltre le 40 ore settimanali. Qualora, invece, l'orario di lavoro sia compreso tra le 35 ore e le 45 ore settimanali, non troverà applicazione tale limite. Per ogni ora di prestazione lavorativa, in regime di flessibilità, ulteriore rispetto alle 40 ore settimanali, verrà riconosciuta una maggiorazione retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, pari al 10% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al 15% per le ore prestate di sabato. A decorrere dal 1° febbraio 2008 le suddette percentuali passeranno rispettivamente al 15% e 20%. Le parti concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell'orario settimanale di cui al presente articolo con le Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l. Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme di cui sopra. La distribuzione della prestazione potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario normale di lavoro con esclusione delle domeniche e delle festività. Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro avrà luogo non oltre il terzo giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale alle Rappresentanze sindacali unitarie. Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore verrà retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazione. La Direzione aziendale, le Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno concordare a livello aziendale altre forme di flessibilità della prestazione. (1) Vedere Allegato 9 "Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Flessibilità della prestazione. Le parti confermano l'impegno l’impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente il rapporto rap- porto tra la prestazione contrattualmente dovuta e quella effettivamente resa, identificando nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile delle prestazioni. Al fine di rendere più concreto l'adeguamento l’adeguamento delle capacità aziendali, con un maggior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento dell’andamento produttivo e di mercato e sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda l’azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell'orario dell’orario normale di lavoro (1)lavoro1. I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni di orario nei dodici mesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Questi non potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiori a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno potran- no attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore settimanali. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, tutte le aziende potranno utilizzare utiliz- zare la flessibilità anche con un orario di lavoro settimanale da un minimo di 32 ore settimanali setti- manali ad un massimo di 48 ore settimanali. Nel caso sopra indicato, qualora l'orario l’orario settimanale sia inferiore a 35 ore o superiore a 45 ore, sarà possibile effettuare un massimo di 72 ore all'anno all’anno oltre le 40 ore settimanali. Qualora, invece, l'orario l’orario di lavoro sia compreso tra le 35 ore e le 45 ore settimanali, non troverà applicazione tale limite. Per ogni ora di prestazione lavorativa, in regime di flessibilità, ulteriore rispetto alle 40 ore settimanali, verrà riconosciuta una maggiorazione retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi cal- colarsi sui minimi tabellari conglobati, pari al 10% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al 15% per le ore prestate di sabato. A decorrere dal 1° febbraio 2008 le suddette percentuali passeranno rispettivamente al 15% e 20%. Le parti concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell'orario dell’orario settimanale di cui al presente articolo con le Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del c.c.n.lCCNL. Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme di cui sopra. La distribuzione della prestazione potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario l’orario normale di lavoro con esclusione delle domeniche e delle festività. Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro l’incontro avrà luogo non oltre il terzo giorno dalla comunicazione della Direzione direzione aziendale alle Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie. Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore verrà retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazione. La Direzione direzione aziendale, le Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali organizzazioni sinda- cali dei lavoratori potranno concordare a livello aziendale altre forme di flessibilità della prestazione.
(1) Vedere Allegato 9 "Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Flessibilità della prestazione. Le parti confermano l'impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente il rapporto tra la prestazione contrattualmente dovuta e quella effettivamente resa, identificando nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile delle prestazioni. Al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità aziendali, con un maggior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato e sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell'orario normale di lavoro (1)lavoro. I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni di orario nei dodici mesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Questi non potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiori a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore settimanali. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, tutte le aziende potranno utilizzare la flessibilità anche con un orario di lavoro settimanale da un minimo di 32 ore settimanali ad un massimo di 48 ore settimanali. Nel caso sopra indicato, qualora l'orario settimanale sia inferiore a 35 ore o superiore a 45 ore, sarà possibile effettuare un massimo di 72 ore all'anno oltre le 40 ore settimanali. Qualora, invece, l'orario di lavoro sia compreso tra le 35 ore e le 45 ore settimanali, non troverà applicazione tale limite. Per ogni ora di prestazione lavorativa, in regime di flessibilità, ulteriore rispetto alle 40 ore settimanali, verrà riconosciuta una maggiorazione retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, pari al 10% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al 15% per le ore prestate di sabato. A decorrere dal 1° febbraio 2008 le suddette percentuali passeranno rispettivamente al 15% e 20%. Le parti concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell'orario dell’orario settimanale di cui al presente articolo punto A) con le Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del c.c.n.lCCNL. Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme di cui sopra. La distribuzione della prestazione potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario normale di lavoro con esclusione delle domeniche e delle festività. Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro l’incontro avrà luogo non oltre il terzo giorno dalla comunicazione della Direzione direzione aziendale alle Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie. Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore lavoratore, se impiegato, verrà retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazionemensilizzazione e, se operaio, con un salario pari all'orario settimanale contrattuale. La Direzione direzione aziendale, le Rappresentanze la rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL potranno concordare a livello aziendale altre forme di flessibilità della prestazione.
(1) Vedere Allegato 9 "Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Flessibilità della prestazione. Le parti confermano l'impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente È stata semplificata la normativa contrattuale per il rapporto tra la ricorso alla flessibilità della prestazione contrattualmente dovuta e quella effettivamente resa, identificando nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile delle prestazioni. Al fine di per rendere più concreto l'adeguamento agevole il ricorso a regimi di orario settimanale legati a flessi o picchi di produzione. Si è quindi definito che in presenza di particolari esigenze produttive (adeguamento delle capacità aziendali, con un maggior utilizzo degli impianti, aziendali alle esigenze dell'andamento produttivo e di produttivo, andamento del mercato e sulla scorta delle previsioni di vendita, mercato) l'azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi uffici, aree di lavorazioni o lavoro, gruppi di lavoratori lavoratori, specifiche mansioni o singoli lavoratori, alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell'orario normale di lavoro (1). I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni di orario nei dodici mesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Questi non potranno superare il limite di 45 adottando orari fino a 48 ore settimanali ed essere inferiori e provvedendo a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenticorrelativi periodi di minor prestazione, con verifica trimestrale, stabilendone periodi e quantità. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore settimanali. Fermo Xxxxx restando quanto previsto al comma precedente, tutte le aziende potranno utilizzare la flessibilità anche con un orario di lavoro settimanale da un minimo di 32 ore settimanali ad un massimo di 48 ore settimanali. Nel caso sopra indicato, qualora l'orario settimanale sia inferiore a 35 ore o superiore a 45 ore, sarà possibile effettuare un massimo di 72 ore all'anno oltre le 40 ore settimanali. Qualora, invece, l'orario di lavoro sia compreso tra le 35 ore e le 45 ore settimanali, non troverà applicazione tale limite. Per ogni ora di prestazione lavorativa, in regime di flessibilità, ulteriore rispetto alle 40 ore settimanali, verrà riconosciuta una maggiorazione retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, pari al 10% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al 15% per le ore prestate di sabato. A decorrere dal 1° febbraio 2008 le suddette percentuali passeranno rispettivamente al 15% e 20%. Le parti concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell'orario settimanale di cui al presente articolo con le Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l. Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme di cui sopra. La distribuzione della prestazione potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario normale di lavoro con esclusione delle domeniche e delle festività. Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro avrà luogo non oltre il terzo giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale alle Rappresentanze sindacali unitarie. Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di opera la flessibilità, il lavoratore verrà retribuito secondo i criteri della previsti per la normale mensilizzazione. La Direzione aziendale, le Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno concordare con la prima retribuzione utile al termine dello stesso periodo, verranno operati gli eventuali conguagli in più e/o in meno a livello aziendale altre forme di flessibilità della prestazione.
(1) Vedere Allegato 9 "Le parti, regime normale in relazione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore. La modalità di distribuzione settimanale della flessibilità per il periodo considerato nelle singole giornate e/o al sabato, formerà oggetto di esame congiunto tra Direzione e prestazioni straordinarieR.S.U..( Si precisa che per l’attuazione dei regimi di flessibilità non è necessario l’accordo sindacale) In caso di flessibilità negativa, confermano in presenza della cessazione del rapporto di lavoro che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito non consenta il recupero dei crediti di prestazione lavorativa maturati, si procederà alle compensazioni del rispetto delle norme contrattuali vigenti periodo di flesso con eventuali quote individuali di ferie maturate e ciò rappresenta interpretazione autentica non godute, con le ore di riposo a titolo ex festività e manifestazione di volontà contrattualeR.O.L. maturate e non godute, fino a concorrenza del credito esistente.
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Samples: Rinnovo CCNL Unigec / Unimatica
Flessibilità della prestazione. Le parti confermano l'impegno l’impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente il rapporto tra la prestazione contrattualmente dovuta e quella effettivamente resa, identificando nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile delle prestazioni. Al fine di rendere più concreto l'adeguamento l’adeguamento delle capacità aziendali, con un maggior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento dell’andamento produttivo e di mercato e sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda l’azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell'orario dell’orario normale di lavoro (NOTA 1). I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni di orario nei dodici mesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Questi non potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiori a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore settimanali. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, tutte le aziende potranno utilizzare la flessibilità anche con un orario di lavoro settimanale da un minimo di 32 ore settimanali ad un massimo di 48 ore settimanali. Nel caso sopra indicato, qualora l'orario settimanale sia inferiore a 35 ore o superiore a 45 ore, sarà possibile effettuare un massimo di 72 ore all'anno oltre le 40 ore settimanali. Qualora, invece, l'orario di lavoro sia compreso tra le 35 ore e le 45 ore settimanali, non troverà applicazione tale limite. Per ogni ora di prestazione lavorativa, in regime di flessibilità, ulteriore rispetto alle 40 ore settimanali, verrà riconosciuta una maggiorazione retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, pari al 10% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al 15% per le ore prestate di sabato. A decorrere dal 1° febbraio 2008 le suddette percentuali passeranno rispettivamente al 15% e 20%. Le parti concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell'orario dell’orario settimanale di cui al presente articolo punto A) con le Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del c.c.n.lCCNL. Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme di cui sopra. La distribuzione della prestazione potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario l’orario normale di lavoro con esclusione delle domeniche e delle festività. Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro l’incontro avrà luogo non oltre il terzo giorno dalla comunicazione della Direzione direzione aziendale alle Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie. Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore lavoratore, se impiegato, verrà retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazionemensilizzazione e, se operaio, con un salario pari all’orario settimanale contrattuale. La Direzione direzione aziendale, le Rappresentanze la rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL potranno concordare a livello aziendale altre forme di flessibilità della prestazione.
(1) . - Nota 1 - Vedere Allegato 9 "allegato 8: “Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito nell’ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale.”
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Flessibilità della prestazione. Le parti confermano l'impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente il rapporto tra la prestazione contrattualmente dovuta e quella effettivamente resa, identificando nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile delle prestazioni. Al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità aziendali, con un maggior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato e sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell'orario normale di lavoro (1*). (*) Vedere allegato 8: "Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale." I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni di orario d'orario nei dodici 12 mesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Questi non potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiori a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore settimanali. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, tutte le aziende potranno utilizzare la flessibilità anche con un orario di lavoro settimanale da un minimo di 32 ore settimanali ad un massimo di 48 ore settimanali. Nel caso sopra indicato, qualora l'orario settimanale sia inferiore a 35 ore o superiore a 45 ore, sarà possibile effettuare un massimo di 72 ore all'anno oltre le 40 ore settimanali. Qualora, invece, l'orario di lavoro sia compreso tra le 35 ore e le 45 ore settimanali, non troverà applicazione tale limite. Per ogni ora di prestazione lavorativa, in regime di flessibilità, ulteriore rispetto alle 40 ore settimanali, verrà riconosciuta una maggiorazione retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, pari al 10% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al 15% per le ore prestate di sabato. A decorrere dal 1° febbraio 2008 le suddette percentuali passeranno rispettivamente al 15% e 20%. Le parti concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione d'implementazione dell'orario settimanale di cui al presente articolo punto A) con le Rappresentanze sindacali unitarie Rsu e le Organizzazioni sindacali Xx.Xx. dei lavoratori firmatarie del c.c.n.lCcnl. Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme di cui sopra. La distribuzione della prestazione potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario normale di lavoro con esclusione delle domeniche e delle festività. Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro avrà luogo non oltre il terzo 3° giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale alle Rappresentanze sindacali unitarieRsu. Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore lavoratore, se impiegato, verrà retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazionemensilizzazione e, se operaio, con un salario pari all'orario settimanale contrattuale. La Direzione aziendale, le Rappresentanze sindacali unitarie Rsu e le Organizzazioni sindacali Xx.Xx. dei lavoratori firmatarie del Ccnl potranno concordare a livello aziendale altre forme di flessibilità della prestazione.
(1) Vedere Allegato 9 "Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale.
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Flessibilità della prestazione. Le parti confermano l'impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente il rapporto tra la prestazione contrattualmente dovuta e quella effettivamente resa, identificando nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile flessibili delle prestazioni. Al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità aziendali, con un maggior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato e sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell'orario normale di lavoro (1*). I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni di orario nei dodici mesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Questi non potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiori a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore settimanali. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, tutte le aziende potranno utilizzare la flessibilità anche con un orario di lavoro settimanale da un minimo di 32 ore settimanali ad un massimo di 48 ore settimanali. Nel caso sopra indicato, qualora l'orario settimanale sia inferiore a 35 ore o superiore a 45 ore, sarà possibile effettuare un massimo di 72 64 ore all'anno oltre le 40 ore settimanali. Qualora, invece, l'orario di lavoro sia compreso tra le 35 ore e le 45 ore settimanali, non troverà applicazione tale limite. Per ogni ora di prestazione lavorativa, in regime di flessibilità, ulteriore rispetto alle 40 ore settimanali, verrà riconosciuta una maggiorazione retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, pari al 10% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al 15% per le ore prestate di sabato. A decorrere dal 1° 1º febbraio 2008 le suddette percentuali passeranno rispettivamente al 15% e 20%. Le parti concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell'orario settimanale di cui al presente articolo con le Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l. Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme di cui sopra. La distribuzione della prestazione potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario normale di lavoro con esclusione delle domeniche e delle festività. Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro avrà luogo non oltre il terzo giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale alle Rappresentanze sindacali unitarie. Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore verrà retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazione. La Direzione aziendale, le la Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l. potranno concordare a livello aziendale altre forme di flessibilità della prestazione.
. (1*) Vedere Allegato 9 "Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale".
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Flessibilità della prestazione. Le parti confermano l'impegno l’impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente il rapporto rappor- to tra la prestazione contrattualmente dovuta e quella effettivamente resa, identificando nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile delle prestazioni. Al fine di rendere più concreto l'adeguamento l’adeguamento delle capacità aziendali, con un maggior utilizzo utiliz- zo degli impianti, alle esigenze dell'andamento dell’andamento produttivo e di mercato e sulla scorta delle previsioni pre- visioni di vendita, l'azienda l’azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell'orario dell’orario normale di lavoro (1). *) I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni di orario nei dodici mesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Questi non potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiori a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore settimanali. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, tutte le aziende potranno utilizzare la flessibilità anche con un orario di lavoro settimanale da un minimo di 32 ore settimanali ad un massimo di 48 ore settimanali. Nel caso sopra indicato, qualora l'orario settimanale sia inferiore a 35 ore o superiore a 45 ore, sarà possibile effettuare un massimo di 72 ore all'anno oltre le 40 ore settimanali. Qualora, invece, l'orario di lavoro sia compreso tra le 35 ore e le 45 ore settimanali, non troverà applicazione tale limite. Per ogni ora di prestazione lavorativa, in regime di flessibilità, ulteriore rispetto alle 40 ore settimanaliset- timanali, verrà riconosciuta una maggiorazione retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, pari al 10% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al 15% per le ore prestate di sabato. A decorrere dal 1° febbraio 2008 le suddette percentuali passeranno rispettivamente al 15% e 20%. Le parti concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell'orario dell’orario settimanale di cui al presente articolo punto
A) con le Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l. C.c.n.l.. Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme di cui sopra. La distribuzione della prestazione potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario l’orario normale di lavoro con esclusione delle domeniche domeni- che e delle festività. Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro l’incontro avrà luogo non oltre il terzo giorno dalla comunicazione della Direzione direzione aziendale alle Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie. Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore lavoratore, se impie- gato, verrà retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazionemensilizzazione e, se operaio, con un salario pari all’orario settimanale contrattuale. La Direzione direzione aziendale, le Rappresentanze la rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del C.c.n.l. potranno concordare a livello aziendale altre forme di flessibilità flessibi- lità della prestazione.
. (1*) Vedere Allegato 9 "vedere allegato 8: “Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito nell’ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale.”
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Flessibilità della prestazione. Le parti confermano l'impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente il rapporto tra la prestazione contrattualmente dovuta e quella effettivamente resa, identificando nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile delle prestazioni. Al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità aziendali, con un maggior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato e sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell'orario normale di lavoro (1*). I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni di orario nei dodici mesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Questi non potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiori a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore settimanali. Nei limiti di cui al comma precedente, la Direzione aziendale potrà ricorrere direttamente, con un preavviso normalmente di 5 giorni lavorativi e anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori, alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell'orario normale di lavoro, qualora sia oggetto di una programmazione preventiva per un periodo non superiore a 12 mesi, comprensivo dei periodi di recupero, e non preveda prestazioni che superino il limite di 45 ore settimanali, ovvero che siano inferiori a 35 ore settimanali. In tale ipotesi, la Direzione aziendale comunicherà preventivamente le modalità di attuazione e i tempi di implementazione e recupero dell'orario settimanale alle rappresentanze sindacali unitarie, le quali potranno chiedere un esame congiunto sulle modalità e sulla programmazione adottata. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, tutte le aziende potranno utilizzare la flessibilità anche con un orario di lavoro settimanale da un minimo di 32 ore settimanali ad un massimo di 48 ore settimanali. Nel caso sopra indicato, qualora l'orario Qualora sia adottato un orario settimanale sia inferiore a 35 ore o superiore a 45 ore, sarà possibile effettuare un massimo di 72 80 ore all'anno oltre le 40 ore settimanali. Nel caso in cui, nel corso dell'anno, vengano disposte dalla Direzione aziendale anche ore di straordinario comandato ai sensi dell'art. 27 comma 6, il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun lavoratore per entrambi gli istituti non potrà eccedere le 128 ore annue. Qualora, invece, l'orario di lavoro sia compreso tra le 35 ore e le 45 ore settimanali, non troverà applicazione tale limiteil limite suddetto. Nelle ipotesi di orario settimanale inferiore a 35 ore, ovvero superiore a 45 ore, le parti concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione e recupero dell'orario settimanale di cui al presente articolo con le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l. Le parti si danno atto che, in tal caso, la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme di cui sopra. Le parti convengono che, in base alle esigenze di tempestività, l'incontro avrà luogo non oltre il terzo giorno dalla comunicazione della direzione aziendale alle rappresentanze sindacali unitarie. Per ogni ora di prestazione lavorativa, in regime di flessibilità, ulteriore rispetto alle 40 ore settimanali, verrà riconosciuta una maggiorazione retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, pari al 1015% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al 1520% per le ore prestate di sabato. A decorrere dal 1° febbraio 2008 le suddette percentuali passeranno rispettivamente al 15% e 20%. Le parti concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell'orario settimanale di cui al presente articolo con le Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l. Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme di cui sopra. La distribuzione della prestazione potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario normale di lavoro con esclusione delle domeniche e delle festività. Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro avrà luogo non oltre il terzo giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale alle Rappresentanze sindacali unitarie. Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore verrà retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazione. La Direzione direzione aziendale, le Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l. potranno concordare a livello aziendale altre forme di flessibilità della prestazione.
. In mancanza di programmazione (1nelle ipotesi di orario settimanale compreso tra 35 e 45 ore) o accordo preventivo (nelle ipotesi di orario settimanale inferiore a 35 ore, ovvero superiore a 45 ore) circa le modalità di attuazione e i tempi di implementazione e recupero dell'orario plurisettimanale di cui al presente articolo, le ore di prestazione lavorativa, in regime di flessibilità, ulteriori rispetto alle 40 ore settimanali e non compensate nell'arco del periodo programmato, saranno considerate lavoro straordinario, con l'applicazione di una maggiorazione aggiuntiva rispetto alle maggiorazioni normalmente applicate in azienda, pari al 7% onnicomprensivo, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati. (*) Vedere Allegato 9 allegato 1 "Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale.
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