Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità. In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese, di almeno quindici giorni, verranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, gli eventuali premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato nonché l'indennità di contingenza. La predetta norma vale solo per il computo della indennità di anzianità maturata sino al 31 maggio 1982. Per l'anzianità maturata a decorrere dal 1° giugno 1982 il trattamento viene regolato dall'art. 2120 del codice civile e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 del codice civile, convengono che, a decorrere dalla firma del presente c.c.n.l., la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui all'art. 18 è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. All'atto della risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al lavoratore un TFR da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120 C.C. e dalla legge 29.5.82 n. 297. Per il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31.5.82, valgo no le norme di cui all'art. 20, Disciplina speciale, Parte I, CCNL 17.7.79. Per il calcolo del TFR maturato fino al 31.12.89 valgono le misure in ore indicate dall'art. 20, Disciplina speciale, Parte I, CCNL 23.12.86. Il pagamento del TFR avverrà entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'indice ISTAT da utilizzare ai fini della rivalutazione del Fondo TFR. Dichiarazione a verbale.. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 C.C., convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso. Norma transitoria. Per i lavoratori in forza all'1.4.73 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente articolo e dalla somma di £. 44.000, già eventualmente corrisposta, in forza dell'Accordo 4.4.73, a titolo di acconto su detta indennità, al netto di ogni ritenuta e senza distinzione di categoria e/o di anzianità. Per i lavoratori in forza all'1.5.76 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente articolo e dalla somma, se dovuta, di £. 44.000 di cui al comma 1 della presente norma transitoria nonché dalla somma di £. 30.000, già eventualmente corrisposta in forza dell'Accordo
Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. PARTE TERZA - Ex impiegati
Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. Art. 16 - Certificato di lavoro
Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuta al lavoratore una indennità di anzianità da calcolarsi secondo quanto disposto dalle vigenti norme di legge nelle seguenti misure:
1) per anzianità di servizio maturata fino al 31 dicembre 1965: giorni 4 pari a ore 32 per ogni anno compiuto;
2) per anzianità di servizio maturata dal 1° febbraio 1966 al 30 giugno 1970: giorni 6 pari a 48 ore per ogni anno compiuto;
3) per anzianità di servizio maturata dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1973:
a) da 1 a 6 anni, giorni 7 pari a ore 56 per ogni anno compiuto;
b) da 7 a 12 anni, giorni 9 pari ad ore 72 per ogni anno compiuto;
c) da 13 a 20 anni, giorni 12 pari ad ore 96 per ogni anno compiuto;
d) oltre i 20 anni, giorni 15 pari ad ore 120 per ogni anno compiuto;
4) per anzianità di servizio maturata dal 1° luglio 1973 al 31 luglio 1979:
a) da 1 a 6 anni, giorni 10 pari ad 80 ore per ogni anno compiuto;
b) da 7 a 15 anni, giorni 15 pari a 120 ore per ogni anno compiuto;
c) oltre i 15 anni, giorni 20 pari a 160 ore per ogni anno compiuto;
5) per anzianità maturata dal 1° agosto 1979: dal 1° al 6° anno: 98 ore; dal 7° al 15° compiuto: 120 ore; oltre i 15: 170 ore. Il calcolo dell'indennità di anzianità sarà effettuato sulla retribuzione globale di fatto in vigore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro con l'esclusione della contingenza maturata a decorrere dal 1° febbraio 1977; pertanto la contingenza non conglobata utile per il calcolo dell'indennità di anzianità che va quindi aggiunta a tale fine ai livelli salariali è la seguente: - 1ª categoria: euro 2,36; - 2ª categoria: euro 2,36; - 3ª categoria: euro 4,59; - 4ª categoria: euro 5,12; - 5ª categoria: euro 5,75; - 6ª categoria: euro 5,55; - 7° livello: euro 5,72. Le presenti norme valgono per il computo dell'indennità di anzianità maturata sino al 31 maggio 1982. Per l'anzianità maturata a decorrere dal 1° giugno 1982 il trattamento di fine rapporto di lavoro viene regolato dall'art. 2120 del codice civile, dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e da quanto previsto al punto 4, 1° comma del presente articolo. In osservanza dell'art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, a far data dal 1° gennaio 1990, il trattamento di fine rapporto viene computato nella misura prevista dall'art. 1 della legge medesima. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., convengono che, a decorrere dalla firma della presente ipotesi, la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazi...
Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità. In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese, di almeno quindici giorni, verranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, gli eventuali premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi la retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato nonché l'indennità di contingenza. Le predette norme valgono per il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31 dicembre 1982. Per l'anzianità maturata a decorrere dal 1° giugno 1982 il trattamento di fine rapporto di lavoro viene regolato dall'art. 2120 del codice civile e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuta all'operaio un'indennità di anzianità da calcolarsi secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nelle seguenti misure:
1) per anzianità di servizio maturata al 30/9/68: - gg. 4 pari a 32 ore di retribuzione;
2) per anzianità di servizio maturata dall'1/10/68 al 31/12/73: - gg. 7 dal primo al decimo anno compiuto pari a 56 ore di retribuzione; - gg. 9 dall'undicesimo al ventesimo anno compiuto pari a 72 ore di retribuzione; - gg. 12 oltre il ventesimo anno compiuto pari a 96 ore di retribuzione;
3) per anzianità di servizio maturata dall'1/1/74: - gg. 9 dal primo al quinto anno compiuto pari a 72 ore di retribuzione; - gg. 13 dal sesto al quindicesimo anno compiuto pari a 104 ore di retribuzione; - gg. 15 oltre i 15 anni compiuti pari a 120 ore di retribuzione;
4) per anzianità di servizio maturata dall'1/4/79: - dal primo al quinto anno compiuto 90 ore di retribuzione; - dal sesto al quindicesimo anno compiuto 130 ore di retribuzione. Il calcolo dell'indennità di anzianità sarà effettuato sulla retribuzione globale di fatto in vigore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro con l'esclusione della contingenza maturata a decorrere dall'1/2/77, pertanto la contingenza non conglobata utile per il calcolo dell'indennità di anzianità che va quindi aggiunta a tale fine ai livelli salariali è la seguente: +---------+---------+ | Livelli | Importi | +---------+---------+ | 1° | 4.580 | +---------+---------+ | 2° | 4.580 | +---------+---------+ | 2° B | 10.523 | +---------+---------+ | 3° | 8.889 | +---------+---------+ | 4° | 9.923 | +---------+---------+ | 5° | 11.130 | +---------+---------+ | 6° | 10.742 | +---------+---------+ | 7° | 11.078 | +---------+---------+ Le predette norme valgono per il computo dell'indennità di anzianità maturata sino al 31/5/82. Per l'anzianità maturata a decorrere dall'1/6/82 il trattamento di fine rapporto di lavoro viene regolato dall'art.2120 del Codice civile, dalla legge 29/5/82, n. 297 e da quanto previsto al punto 4), comma 1 del presente articolo. In osservanza della legge n. 297/1982, art.5, a far data dall'1/1/90, il T.F.R. viene computato nella misura prevista all'art.1 della legge medesima. Le Parti, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art.2120 del Codice civile, convengono che a decorrere dal 27/11/97 la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale ora...
Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. All’atto della risoluzione del rapporto l’azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 2120 del Codice Civile e dalla legge 29/5/1982, n. 297. Per il computo dell’indennità di anzianità maturata fino al 31/5/1982 valgono le norme di cui all’art. 6, Disciplina Speciale, Parte Seconda, del contratto collettivo nazionale di lavoro 17/7/1979, che si riportano di seguito. Per l’indennità di anzianità dei lavoratori di cui alla presente parte speciale maturata successivamente all’1/1/1970, si intende riportata la norma contenuta dall’art. 17 della Disciplina Speciale, Parte Terza del presente contratto. Per l’anzianità maturata successivamente all’attribuzione della qualifica di appartenenza alla categoria speciale e, in ogni caso, non prima dell’1/1/1945 nelle province dell’Italia settentrionale e dell’1/4/1946 nelle province dell’Italia centro meridionale ed insulare, e fino al 31/12/1969, l’indennità di anzianità compete nelle seguenti misure:
1) per l’anzianità di servizio maturata anteriormente all’1/1/1963: - per ogni anno di anzianità di servizio da oltre 1 anno e fino a 4 anni compiuti: 15/30 della retribuzione mensile; - per ogni anno di anzianità di servizio da oltre 4 e fino a 12 anni compiuti: 20/30 della retribuzione mensile; - per ogni anno di anzianità di servizio oltre 12 anni compiuti: 25/30 della retribuzione mensile;
2) per l’anzianità di servizio maturata dall’1/1/1963: - per ogni anno di anzianità di servizio da oltre 1 anno e fino a 3 anni compiuti: 20/30 della retribuzione mensile; - per ogni anno di anzianità di servizio da oltre 3 e fino a 10 anni compiuti: 25/30 della retribuzione mensile; - per ogni anno di anzianità di servizio da oltre 10 anni compiuti: 30/30 della retribuzione mensile. Per il riconoscimento delle misure di cui al punto 2) si terrà conto anche dell’anzianità di servizio in precedenza maturata. La liquidazione dell’indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. La frazione di mese di almeno quindici giorni sarà conteggiata per mese intero. Ai fini dell’indennità di cui al presente articolo, l’anzianità di servizio maturata anteriormente alla data di attribuzione della qualifica di appartenenza alla categoria speciale sarà considerata utile nella misura del 20 per cento. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella re...
Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. All’atto della risoluzione del rapporto l’azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 2120 del Codice Civile e dalla legge 29/5/1982, n. 297. Per il computo dell’indennità di anzianità maturata fino al 31/5/1982, valgono le norme di cui all’art. 17, Disciplina Speciale, Parte Terza del contratto collettivo nazionale di lavoro 17/7/1979. Il calcolo dell’indennità di anzianità verrà fatto sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mesi di almeno 15 giorni verranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se il lavoratore di cui alla presente parte speciale è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell’ultimo triennio o, se il lavoratore di cui alla presente parte speciale non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Nel caso che il premio od incentivo di produzione venga liquidato mensilmente o comunque a periodi inferiori al semestre, il computo verrà effettuato sulla media dell’ultimo anno. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima della risoluzione del rapporto anche se debbono avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto. È in facoltà dell’azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto il lavoratore percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per eventuali atti di previdenza (cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall’azienda. Il pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’indice Istat da utilizzare ai fini della rivalutazione del fondo trattamento di fine rapporto. - Dichiarazione a verbale - Le parti in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2120 del Codice Civile, convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazio...