PRESTAZIONE. L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a euro 100,00 per un numero massimo di giorni pari a 10. In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della validità della polizza non potrà superare l’importo di € 1.000,00.
PRESTAZIONE. La somma che viene pagata da Italiana Assicurazioni S.p.A. ai Beneficiari al verificarsi dell’evento previsto dal contratto.
PRESTAZIONE. Per la garanzia Assistenza Stradale è l’aiuto che, in caso di sinistro, l’Impresa deve fornire all’Assicurato, nel momento del bisogno, tramite la Struttura Organizzativa.
PRESTAZIONE. A fronte del pagamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi in caso di decesso dell’Assicurato - in qualunque momento esso avvenga e sempre che il contratto sia in vigore - l’Impresa liquida ai Beneficiari designati un importo, definito prestazione, ottenuto come somma di: ● componente Rivalutabile: il capitale assicurato quale risulta rivalutato alla data del decesso, secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione. Tale capitale assicurato si ottiene sommando: ● il capitale assicurato iniziale riferito a ciascun eventuale versamento effettuato nel periodo che intercorre tra il 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data di decesso e la data del decesso, a cui viene sottratta proporzionalmente la quota parte afferente alla Gestione Separata corrispondente ai capitali disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale effettuate nel corso del periodo sopra indicato. A ciascuno di questi importi viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione, in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso. Tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di versamento e la data di decesso e non può mai risultare negativo ● il capitale assicurato rivalutato alla data del 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data di decesso - a cui viene sottratta proporzionalmente la quota parte afferente alla Gestione Separata corrispondente ai capitali disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale effettuate nel corso del periodo sopra indicato - aumentato del pro-rata della misura di rivalutazione in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso. Tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra il 31/12 di cui sopra e la data di decesso e non può mai risultare negativo.
PRESTAZIONE. L’Assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.
PRESTAZIONE. Il presente contratto prevede che in caso di morte dell’Assicurato l’Impresa liquidi ai Beneficiari designati la ● in misura pari al capitale assicurato indicato in proposta/polizza, per Xxxxxxxxxxxxxx Plus 242 ● determinato in funzione del capitale assicurato iniziale indicato in proposta/polizza per Xxxxxxxxxxxxxx Plus 244; in questo caso il capitale assicurato iniziale viene ridotto ogni anno di una quota pari a 1/n, dove “n” è la durata del contratto, di conseguenza il valore del capitale assicurato riconosciuto ai Beneficiari dipende anche dall’anno in cui avviene l’evento assicurato (decesso dell’Assicurato). Tale prestazione caso morte viene riconosciuta ai Beneficiari se e solo se - al verificarsi dell’evento - risultino valide le seguenti condizioni: ● contratto in regola con il pagamento dei premi annui costanti, ovvero delle rate di premio ● decesso dell’Assicurato avvenuto prima della scadenza del contratto e non risultino valide e applicabili le esclusioni e le limitazioni espressamente indicate ai seguenti: ● Art.10 per le esclusioni e l’assunzione del rischio ● Sezione B: Capitolo 1 - Condizioni per contratti assunti senza visita medica, per la limitazione della copertura del rischio. Coerentemente con le proprie esigenze di tutela, il Contraente decide: ● il capitale assicurato (Saratutelavita Plus 242) ● il capitale assicurato iniziale (Saratutelavita Plus 244). Di conseguenza, l’Impresa determina: ● il premio annuo costante lordo (Xxxxxxxxxxxxxx Plus 242) da corrispondere per tutta la durata del contratto ● il premio annuo costante limitato lordo (Saratutelavita Plus 244) da corrispondere per un numero di anni inferiore alla durata del contratto. L’importo del premio annuo costante - comprensivo dell’eventuale cifra fissa e del caricamento percentuale di cui di seguito - viene determinato dall’Impresa in base a specifici elementi quali: ● ipotesi demografiche: probabilità di sopravvivenza determinata in base all’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto, alla durata del contratto e all’eventuale stato tabagico ● ipotesi finanziarie. In base a queste ipotesi viene determinato un tasso di premio che, moltiplicato per il capitale assicurato, determina il premio annuo costante. Gli eventuali sovrappremi vanno a sommarsi al premio annuo costante così determinato a seguito della valutazione dell’Impresa riguardo le condizioni di salute, le abitudini di vita e le attività professionali e sportive dell’Assicurato. età dell’Assicur...
PRESTAZIONE. L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Società Assicuratrice Val Piave S.p.A., tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.
PRESTAZIONE. Lavoratori Dipendenti Privati Perdita d’Impiego a seguito di licenziamento per Motivo Oggettivo, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). Se l’Assicurato è ancora disoccupato dopo che è trascorso il periodo di Franchigia, riceve un’Indennità pari alle rate mensili che scadono durante il restante periodo di disoccupazione. In ogni caso sarà sempre esclusa la maxi rata finale. Se l’impiego era a tempo determinato, riceve un’Indennità pari alle rate che scadono entro la durata prevista del contratto di lavoro, esclusa la maxirata finale. Se, dopo il licenziamento, l’Assicurato ha un nuovo contratto di lavo- ro subordinato o riprende una qualsiasi attività remunerata, perde il diritto all’Indennità. Se viene licenziato di nuovo, la copertura assicurativa si riattiva. La ripresa dell’attività lavorativa va sempre comunicata immediata- mente alle Compagnie. Per i Massimali > art. 9
PRESTAZIONE. Tutti Decesso, per qualsiasi causa, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Decesso, esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate. Le Compagnie, in aggiunta all’Indennità di cui sopra, liquidano inoltre anche un Indennizzo Ulteriore di importo pari all’Indennità medesima. Per i Massimali > art. 9
PRESTAZIONE. Tutti Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi dopo la Data di Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). La valutazione dell’invalidità non tiene conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell’adesione. Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro. L’Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso Sinistro dalle altre garanzie di Polizza e di eventuali importi di rate scadute e non pagate. Le Compagnie, in aggiunta all’Indennità di cui sopra, liquidano inoltre anche un Indennizzo Ulteriore di importo pari all’Indennità medesima. Per i Massimali > art. 9 Per data del Sinistro si intende: - in caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all’INPS o all’INAIL; - in caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo. Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).