Prestazioni assicurate Clausole campione

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - di una somma pari all'ammontare delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di trenta giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia pari a trenta giorni. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
Prestazioni assicurate. In caso di decesso (d) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • In caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione v...
Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresa, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato e per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
Prestazioni assicurate. In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammor- tamento della Polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corri- sposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 4 ”Limiti di indennizzo”. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato per la copertura in caso di morte resterà acquisito ad Eurovita. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca (con le limitazioni di seguito indicate), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovita, in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo. In caso di estinzione anticipata, di surroga e di rinegoziazione del contratto di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione.
Prestazioni assicurate. In caso di Decesso (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00. • In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00, a condizione che l’ITT abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ITT. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 61° giorno di ITT, fino ad un massimo di 10 prestazioni. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. • In caso di Perdita Involontaria d’Impiego (PII) dell’Assicurato a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3) salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00, a condizione che la PII abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di 90 giorni consecutivi. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di PII. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 91° giorno di PII, fino ad un massimo di 9 prestazioni. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a ...
Prestazioni assicurate. La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea Totale, la liquidazione mensile all’Assicurato di una somma pari all'ammontare delle Rate mensili, con esclusione di eventuali incrementi o decrementi di rata derivanti dall’esercizio dell’opzione Cambio Rata, durante il periodo di inabilità relativo al sinistro , secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al pro-rata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale, con il massimo di Euro 1.500,00 al mese, per un massimo di 24 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale e per ciascun Assicurato. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere. Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici fatte salve le limitazioni previste al successivo art. 38. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli artt. , 9 e 14 che precedono. Se l’Assicurato riprende l’attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere il lavoro per la stessa Malattia o Infortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all’interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Se è stata esercitata l’opzione Salto Rata, l’indennità no sarà dovuta in relazione alle rate mensili posticipate.
Prestazioni assicurate. Vedi anchecondizioni particolari”, cioè l’insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate.
Prestazioni assicurate. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
Prestazioni assicurate. L’Impresa di Assicurazione garantisce, in caso di Ricovero Ospedaliero dell’Assicurato in seguito a Infortunio o Malattia, la liquidazione mensile all’Impresa di una somma pari all'ammontare di ciascuna rata mensile del Contratto di Finanziamento (comprensiva di capitale ed interessi) scadente durante il periodo del ricovero stesso, quale risulta dal piano di ammortamento in essere al momento del sinistro. L’indennizzo sarà corrisposto con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 48 rate mensili per tutta la durata contrattuale. In caso di rata del finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di modifica della durata o di rinegoziazione del finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del finanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La Copertura Assicurativa è sottoposta: ▪ in caso di Ricovero conseguente a Malattia: ad un Periodo di Carenza iniziale di 60 giorni. Qualora il ricovero avvenga nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta. ▪ in caso di Ricovero Ospedaliero conseguente a Malattia o Infortunio: ad un Periodo di Franchigia assoluta di 7 giorni. Per ogni sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato se sia trascorso il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 7 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero.
Prestazioni assicurate. Di seguito vengono elencati gli eventi che determinano il pagamento delle relative prestazioni da parte di Credemassicurazioni: