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Prestazioni assicurate Clausole campione

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte della Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresa, fermo restando le esclusioni previste al successivo Art. 26 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione oppure in caso di Invalidità Totale e Permanente nel corso della durata contrattuale che dia luogo al pagamento del sinistro, non è prevista alcuna prestazione a carico della Impresa di Assicurazione ed i premi versati restano acquisiti da quest’ultima. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dalla Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
Prestazioni assicurate. In caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazio- ne, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - una somma pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per contratto tutta la durata contrattuale. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazion...
Prestazioni assicurate. Eurovita, con il presente contratto, si obbliga: Prestazione in caso di decesso (assicurazione principale) • a corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della durata contrat- tuale avvenga, il pagamento immediato del capitale assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta di Assicurazione dal Contraente, a condizione che il contratto risulti in regola con il versamento dei premi. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del con- tratto questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita. Il capitale assicurato viene corrisposto fermo restando le esclusioni disciplinate al successivo art. 8. L’importo di capitale assicurato è pari ad un minimo di Euro 1.000.000,00 e ad un massimo di Euro 5.000.000,00. Prestazione in caso di invalidità totale e permanete (complementare e obbligatoria) • ad anticipare, in caso si accerti in corso di contratto lo stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato come definito all’art. 26 delle presenti Condizioni di Assicurazione, una somma pari al 50% del capitale assicurato per il caso di decesso, non superiore ad Euro 2.500.000,00 secondo quanto previsto alla sezione riguardante l’Assicurazione Complementare delle presen- ti Condizioni di Assicurazione. Restano ferme le esclusioni previste ai successivi art. 8 “ESCLUSIONI” e art. 27 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. I valori del capitale assicurato e il premio dovuto per le presenti garanzie sono riportati nel Documento di Polizza. Qualora in corso di contratto venga accertata l’invalidità dell’Assicurato e la Compagnia paghi il relativo capitale, l’assicurazione per il caso di decesso rimane in vigore, fino alla scadenza presta- bilita, per il capitale residuo.
Prestazioni assicurateVedi anchecondizioni particolari”, cioè l’insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate.
Prestazioni assicurate. In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammor- tamento della Polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corri- sposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 4 ”Limiti di indennizzo”. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato per la copertura in caso di morte resterà acquisito ad Eurovita. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca (con le limitazioni di seguito indicate), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovita, in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo. In caso di estinzione anticipata, di surroga e di rinegoziazione del contratto di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione.
Prestazioni assicurateIl contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato: In caso di vita dell’Assicurato, alle ricorrenze di seguito indicate,, la Compagnia riconosce al Contraente il pagamento di un Bonus Fedeltà sotto forma di aumenti del capitale assicurato nella Gestione Separata: Ricorrenza del contratto Bonus Fedeltà riconosciuto 10mo anno 10% 20mo anno 20% Il Bonus Fedeltà è pari ad una percentuale del premio versato ricorrente. Nel caso in cui nel corso del contratto il Contraente decida di ridurre l’importo del premio ricorrente il Bonus Fedeltà non verrà riconosciuto. Nel caso in cui nel corso del contratto il Contraente decida di aumentare l’importo del premio versa- to la percentuale del Bonus Fedeltà si applicherà comunque sul Premio ricorrente iniziale versato. Il Bonus Fedeltà viene riconosciuto solo se il Contraente è in regola con il Piano dei versamenti ovvero solo se sono stati pagati i premi pattuiti alla decorrenza del contratto. I versamenti aggiuntivi non concorrono al riconoscimento del Bonus Fedeltà. b) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato: • capitale investito nella Gestione EURORIV: in qualsiasi momento avvenga il sinistro, è previsto il pagamento del capitale assicurato in vigore alla data della denuncia del sinistro ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente. • capitale investito nei Fondi Unit: l’importo del capitale riconosciuto ai Beneficiari designati in poliz- za dal Contraente è dato dal controvalore delle quote alla data della denuncia del sinistro, pari al prodotto tra il numero delle quote attribuite, al netto di eventuali quote riscattate, e il valore della quota rilevato il mercoledì della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, completa della documentazione prevista, maggiorato di un importo pari al 5% di tale controvalore. * * * Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata EURORIV, la rivalutazione per la fra- zione d’anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del punto a) dell’art. 13 delle Condizioni di Assicurazione. La misura della rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento realizzato dalla Gestione EURO- RIV 1,30 punti percentuali. Le partecipazioni agli utili comunicate al Contraente non risultano definitivamente acquisite sul contratto se non in caso di decesso e in caso di riscatto. Il contratto non prevede quindi un conso- lidamento periodico di rendimento minimo, ma solo al verificarsi degli...
Prestazioni assicurate. Di seguito vengono elencati gli eventi che determinano il pagamento delle relative prestazioni da parte di Credemassicurazioni:
Prestazioni assicurate. Nel caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, la Compagnia corrisponderà all’Assicurato l’Indennizzo di cui al successivo Art. 35 “INDENNIZZO” qualora: • l’Inabilità Temporanea Totale si sia verificata durante il periodo in cui la Copertura è efficace ai sensi del precedente Art. 5 “DECORRENZA E DURATA”; • il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data in cui termina il Periodo di Carenza di 30 giorni successivo alla Data di decorrenza; • il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 36 “ESCLUSIONI E LIMITAZIONI”; • l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente Art.11 “DENUNCIA DI SINISTRO”. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere oppure, in caso di Assicurato non lavoratore, di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari famigliari, personali o domestici. La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 60 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inabilità lavorativa.
Prestazioni assicurate. In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento della Polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata preceden- te il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corrisposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. Il valore del capitale assicurato sarà pari all’importo totale (o parziale in caso di erogazione del medesimo finanziamento a più persone) del finanziamento richiesto. Nel caso in cui il finanziamento preveda più cointestatari, il capitale iniziale assicurato pro capite non potrà essere superiore all’intero valore del mutuo erogato. In tale caso ciascun aderente del suddetto finanziamento dovrà sottoscrivere un Modulo di Adesione per un importo pari al capitale assicurato prescelto. Nel caso in cui il contratto assicurativo sia sottoscritto per un importo iniziale inferiore a quello del finanziamento concesso, ovvero pari al capitale prescelto, la prestazione relativa a ciascun contratto verrà erogata proporzionalmente all’importo assicurato prescelto. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 500.000,00 per Assicurato, come previ- sto all’Art. 4 ”LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato per la copertura in caso di morte resterà acquisito ad Eurovita. In caso di anticipata estinzione totale, di surroga e di rinegoziazione del Contratto di Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione.
Prestazioni assicurate. La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Ricovero Ospedaliero, la liquidazione mensile all’Assicurato di una somma pari all'ammontare delle rate mensili, secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza, durante il periodo del ricovero stesso, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale. • ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora il ricovero avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta; • ad un Periodo di Franchigia assoluta di 7 giorni. Per ogni sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato se sia trascorso il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 7 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. In caso di anticipata estinzione totale, di surroga e di rinegoziazione del Contratto di Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli Articoli 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che precedono.