Flessibilità individuale. Allo scopo di limitare ricorsi anomali ad ore straordinarie, che non trovino obbiettive giustificazioni in contingenti esigenze aziendali o che comunque non consentano adeguamenti dell’organico (per le modalità di utilizzo e/o esiguità di tali ore ovvero per difficoltà nel reperimento di lavoratori con professionalità idonee), nonché consentire la riduzione del ricorso alla C.I.G., azienda e lavoratore potranno concordare l’effettuazione di flessibilità individuale, a titolo diverso da flessibilità collettiva nonché dalle ore previste dall’art. 29, per un ammontare minimo di 40 su base annua. Il recupero dovrà avvenire prioritariamente nei periodi di eventuale utilizzo della C.I.G. ovvero di minor intensità produttiva, come eventualmente individuati dall’azienda, di norma nel corso dei successivi 12 mesi e comunque entro il 31 dicembre dell’anno successivo, fatti salvi diversi accordi tra azienda e lavoratore ed anomali tassi di assenze dal lavoro in tali periodi. Nel mese di effettuazione di tali ore verrà erogata unicamente una maggiorazione, calcolata con i criteri di cui all’art. 29, pari al 25%. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
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Samples: Collective Labor Agreement, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Flessibilità individuale. Allo scopo di ridurre il ricorso alla CIG e di limitare ricorsi anomali il ricorso ad ore straordinarie, di lavoro straordinario che non trovino obbiettive giustificazioni in contingenti particolari esigenze aziendali o che comunque non consentano adeguamenti dell’organico (per le modalità aziendali, l'azienda potrà decidere di utilizzo e/o esiguità di tali ore ovvero per difficoltà nel reperimento di lavoratori con professionalità idonee), nonché consentire la riduzione del ricorso alla C.I.G., azienda e lavoratore potranno concordare l’effettuazione attivare regimi di flessibilità individuale, a titolo diverso da sia dalla flessibilità collettiva nonché dalle che dal monte ore previste dall’artdi riduzione previsto dall'art. 2971, per un ammontare minimo di 40 ore su base annua. Il recupero delle ore dovrà avvenire prioritariamente nei periodi di minore intensità produttiva e/o di eventuale utilizzo della C.I.G. ovvero di minor intensità produttiva, come eventualmente individuati dall’aziendaC.I.G, di norma nel corso dei successivi 12 mesi e comunque entro non oltre il 31 dicembre dell’anno dell'anno successivo. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, fatti salvi diversi accordi tra azienda e lavoratore l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed anomali tassi in periodi di assenze dal lavoro in tali periodi. Nel mese minore intensità lavorativa, dei periodi di effettuazione pari entità di tali ore verrà erogata unicamente una maggiorazionedi riduzione, calcolata con la stessa articolazione per settimana prevista per i criteri di cui all’art. 29, pari al 25%. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.. Il regime di flessibilità individuale non si applica alle seguenti categorie di lavoratori: – quadri – personale direttivo, capi reparto e capi turno – manutentori – autisti e viaggiatori e piazzisti – lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia – lavoratori a domicilio
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Flessibilità individuale. Allo scopo di limitare ricorsi anomali ad ore straordinarie, che non trovino obbiettive giustificazioni in contingenti esigenze aziendali o che comunque non consentano adeguamenti dell’organico dell'organico (per le modalità di utilizzo e/o esiguità di tali ore ovvero per difficoltà nel reperimento di lavoratori con professionalità idonee), nonché consentire la riduzione del ricorso alla C.I.G., azienda e lavoratore potranno concordare l’effettuazione l'effettuazione di flessibilità individuale, a titolo diverso da flessibilità collettiva nonché dalle ore previste dall’artdall'art. 29, per un ammontare minimo di 40 su base annua. Il recupero dovrà avvenire prioritariamente nei periodi di eventuale utilizzo della C.I.G. ovvero di minor intensità produttiva, come eventualmente individuati dall’aziendadall'azienda, di norma nel corso dei successivi 12 mesi e comunque entro il 31 dicembre dell’anno dell'anno successivo, fatti salvi diversi accordi tra azienda e lavoratore ed anomali tassi di assenze dal lavoro in tali periodi. Nel mese di effettuazione di tali ore verrà erogata unicamente una maggiorazione, calcolata con i criteri di cui all’artall'art. 29, pari al 25%. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
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Flessibilità individuale. Allo scopo di ridurre il ricorso alla CIG e di limitare ricorsi anomali il ricorso ad ore straordinarie, di lavoro straordinario che non trovino obbiettive giustificazioni in contingenti particolari esigenze aziendali o che comunque non consentano adeguamenti dell’organico (per le modalità aziendali, l'azienda potrà decidere di utilizzo e/o esiguità di tali ore ovvero per difficoltà nel reperimento di lavoratori con professionalità idonee), nonché consentire la riduzione del ricorso alla C.I.G., azienda e lavoratore potranno concordare l’effettuazione attivare regimi di flessibilità individuale, a titolo diverso da sia dalla flessibilità collettiva nonché dalle che dal monte ore previste dall’artdi riduzione previsto dall'art. 2967, per un ammontare minimo di 40 ore su base annua. Il recupero delle ore dovrà avvenire prioritariamente nei periodi di minore intensità produttiva e/o di eventuale utilizzo della C.I.G. ovvero di minor intensità produttiva, come eventualmente individuati dall’aziendaC.I.G, di norma nel corso dei successivi 12 mesi e comunque entro non oltre il 31 dicembre dell’anno dell'anno successivo. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, fatti salvi diversi accordi tra azienda e lavoratore l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed anomali tassi in periodi di assenze dal lavoro in tali periodi. Nel mese minore intensità lavorativa, dei periodi di effettuazione pari entità di tali ore verrà erogata unicamente una maggiorazionedi riduzione, calcolata con la stessa articolazione per settimana prevista per i criteri di cui all’art. 29, pari al 25%. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.. Il regime di flessibilità individuale non si applica alle seguenti categorie di lavoratori: – Quadri – Personale direttivo, capi reparto e capi turno – Manutentori – Lavoratori discontinui
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Flessibilità individuale. Allo scopo di ridurre il ricorso alla CIG e di limitare ricorsi anomali il ricorso ad ore straordinarie, di lavoro straordinario che non trovino obbiettive giustificazioni in contingenti particolari esigenze aziendali o che comunque non consentano adeguamenti dell’organico (per le modalità aziendali, l'azienda potrà decidere di utilizzo e/o esiguità di tali ore ovvero per difficoltà nel reperimento di lavoratori con professionalità idonee), nonché consentire la riduzione del ricorso alla C.I.G., azienda e lavoratore potranno concordare l’effettuazione attivare regimi di flessibilità individuale, a titolo diverso da sia dalla flessibilità collettiva nonché dalle che dal monte ore previste dall’artdi riduzione previsto dall'art. 2967, per un ammontare minimo di 40 ore su base annua. Il recupero delle ore dovrà avvenire prioritariamente nei periodi di minore intensità produttiva e/o di eventuale utilizzo della C.I.G. ovvero di minor intensità produttiva, come eventualmente individuati dall’aziendaC.I.G, di norma nel corso dei successivi 12 mesi e comunque entro non oltre il 31 dicembre dell’anno dell'anno successivo. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma,l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, fatti salvi diversi accordi tra azienda e lavoratore nel corso dell'anno ed anomali tassi in periodi di assenze dal lavoro in tali periodi. Nel mese minore intensità lavorativa, dei periodi di effettuazione pari entità di tali ore verrà erogata unicamente una maggiorazionedi riduzione, calcolata con la stessa articolazione per settimana prevista per i criteri di cui all’art. 29, pari al 25%. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.. Il regime di flessibilità individuale non si applica alle seguenti categorie di lavoratori: Quadri Personale direttivo, capi reparto e capi turno Manutentori Lavoratori discontinui
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