Formazione esclusivamente aziendale Clausole campione

Formazione esclusivamente aziendale. Per formazione esclusivamente aziendale si intende quella formazione gestita integralmente dall'azienda, all'interno e/o all'esterno della stessa, senza ricorso a finanziamenti pubblici, corrisposti a tale titolo, salvo specifiche disposizioni normative in tal senso. L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. A tal fine l'azienda per erogare la formazione si avvarrà di soggetti, interni od esterni, in possesso di adeguate competenze professionali, coerenti con i contenuti dell'attività formativa e di modalità idonee allo svolgimento dell'attività stessa. L'azienda potrà altresì avvalersi per l'erogazione della formazione, professionalizzante o trasversale di base, di strutture esterne accreditate per la formazione continua, secondo la normativa regionale vigente, presso la regione in cui si svolge l'attività formativa.
Formazione esclusivamente aziendale. Nell’ambito dei criteri generali, per formazione esclusivamente aziendale si intende la formazione effettuata dall’azienda all’interno dei propri locali, anche avvalendosi, laddove fosse ritenuto utile dalla stessa, di strutture locali e competenze esterne. Le modalità di erogazione della formazione sono analoghe, purchè realizzate con modalità esclusivamente aziendali, a quanto previsto al precedente punto 1). A norma dell’Accordo Inteconfederale del 9 febbraio 2010, le parti concordano che, in riferimento alle prime due annualità del contratto, almeno il 30% della monte ore destinato alla formazione formale sia dedicato alla formazione trasversale e di base; le parti concordano altresì che, sempre in riferimento alle prime due annualità del contratto, 2/3 del suddetto monte ore destinato alla formazione trasversale e di base sia erogato direttamente dall’Ente Bilaterale (ENFEA), laddove costituito a livello provinciale. Per le annualità successive alla seconda, la formazione aziendale verterà unicamente su contenuti professionali afferenti ciascun profilo specifico.
Formazione esclusivamente aziendale. Nell'ambito dei criteri generali di cui ai commi 5 e seguenti dell'art. 49, D.Lgs. n. 276/2003, per formazione esclusivamente aziendale si intende la formazione effettuata dall'azienda all'interno dei propri locali, anche avvalendosi, laddove fosse ritenuto utile dalla stessa, di strutture locali e competenze esterne. Le modalità di erogazione della formazione sono analoghe, purché realizzate con modalità esclusivamente aziendali, a quanto previsto al precedente punto 1. A norma dell'accordo interconfederale del 9 febbraio 2010, le parti concordano che, in riferimento alle prime due annualità del contratto, almeno il 30% del monte ore destinato alla formazione formale sia dedicato alla formazione trasversale e di base; le parti concordano altresì che, sempre in riferimento alle prime due annualità del contratto, 2/3 del suddetto monte ore destinato alla formazione trasversale e di base sia erogato direttamente dall'Ente bilaterale (ENFEA), laddove costituito a livello provinciale. Per le annualità successive alla seconda, la formazione aziendale verterà unicamente su contenuti professionali afferenti ciascun profilo specifico.
Formazione esclusivamente aziendale. Come affermato dalla circolare, alla tematica sulla durata del contratto di apprendistato professionalizzante è collegata quella, in parte già affrontata dal Ministero con risposta a inter- pello del 4 maggio 2006 (protocollo n. 25/I/0003883), della tra- sformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato antecedentemente alla scadenza prefissa- ta nel piano formativo individuale e dalla applicabilità, in tal caso, dell’articolo 21, comma 6, della legge n. 56/1987. Il problema, in particolare, concerne la possibilità di appli- care tale disposizione – che, come noto, consente al datore di lavoro che trasformi il rapporto di apprendistato di conservare per un anno lo specifico regime contributivo nei confronti dei lavoratori interessati dalla trasformazione – a prescindere dal momento in cui la stessa sia effettuata. Nel sottolineare che l’articolo 21 citato si applica solo per effetto della trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il Ministero eviden- zia tuttavia la possibilità da parte degli organi di vigilanza di verificare «la sussistenza di eventuali condotte fraudolente, in particolare nella ipotesi in cui, alla luce di quanto stabilito nel piano formativo individuale e in considerazione della durata del rapporto di lavoro, non sia stata effettuata alcuna attività forma- tiva sino al momento della trasformazione del rapporto». In so- stanza, quindi, l’applicazione dell’articolo 21, comma 6, della legge n. 56/1987 potrà avvenire a condizione che, prima della trasformazione, sia intervenuto tra le parti un effettivo rapporto di apprendistato e quindi sia stata svolta la formazione fino a quel momento prevista dal piano formativo individuale. La circolare interviene poi ampiamente sulla corretta inter- pretazione del nuovo comma 5-ter dell’articolo 49, introdotto dal decreto legge n. 112/2008, facendo seguito ai precedenti chiarimenti forniti con la risposta ad interpello n. 50/2008. Il nuovo articolo 49, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 276/2003, da un lato, consente di superare le problematiche che hanno frenato l’utilizzo del nuovo contratto di apprendistato professionalizzante – problematiche legate al coordinamento della disciplina dello Stato, delle Regioni e delle parti sociali nella definizione dei profili formativi che caratterizzano tale ti- pologia contrattuale – e, dall’altro, funge da stimolo per le stes- se Regioni ad adoperarsi per esercitare al megl...
Formazione esclusivamente aziendale. Nell’ambito dei criteri generali, per formazione esclusivamente aziendale si intende la formazione effettuata dall’azienda all’interno dei propri locali, anche avvalendosi, laddove fosse ritenuto utile dalla stessa, di strutture locali e competenze esterne. Bilaterale (ENFEA), laddove costituito a livello provinciale. Per le annualità successive alla seconda, la formazione aziendale verterà unicamente su contenuti professionali afferenti ciascun profilo specifico.
Formazione esclusivamente aziendale. L'azienda autocertifica la propria capacità formativa inviando apposita dichiarazione all'Ente bilaterale territoriale. Nell'erogazione della formazione il datore di lavoro può avvalersi anche di strutture esterne o dell'Ente bilaterale, incaricato altresì di monitorare l'attuazione del piano formativo individuale. Il referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore) dev'essere in possesso di un titolo di studio secondario o un'idonea posizione aziendale e deve avere almeno 2 anni di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale. Il profilo professionale di destinazione dev'essere tra quelli individuati dall'accordo 20 febbraio 2010. La formazione aziendale si divide in formazione di base e formazione tecnico- professionale ed il monte ore medio annuo è così distribuito: Se l'azienda si avvale dell'Ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, il monte ore è ridotto di 1/4. Nei territori in cui non sia operativo l'Ente bilaterale la riduzione è comunque applicabile agli apprendisti coinvolti in un percorso formativo corrispondente alle mansioni da svolgere (università, scuola secondaria di 2° grado, istituto professionale, attinenti al turismo). Nel caso di apprendistato stagionale e di apprendistato non coincidente con l'anno intero, il monte ore viene riproporzionato in base all'effettiva durata del rapporto. Quando la formazione si svolge fuori del turno di lavoro, le ore sono retribuite pur non rientrando nel computo dell'orario di lavoro.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

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  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).